Detrazione 36%, benefici trasferibili agli acquirenti
Secondo l’Agenzia delle Entrate lo sconto Irpef si applica anche se non utilizzato dal venditore
05/12/2008 - Si trasferisce dal venditore all’acquirente la detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 457/E del primo dicembre scorso.
L’acquirente di un immobile ristrutturato può fruire dell’agevolazione spettante al venditore anche se questi non l’ha precedentemente fatta valere. Nel caso analizzato dall’Agenzia è stato stabilito che la detrazione del 36% si trasferisce all’acquirente anche se il precedente proprietario, che aveva acquistato l’unità abitativa nel novembre 2004 dall’impresa che aveva ristrutturato tutto l’edificio, non ha fruito dello sconto Irpef per le prime quote relative agli anni 2004 e 2005.
Per le Entrate se un contribuente non porta in detrazione le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile, può iniziare a godere del beneficio dall’anno successivo. Il contribuente che vende un immobile ristrutturato, trasferendo sull’acquirente il relativo onere economico, perde il beneficio per le quote restanti, che viene così trasferito.
In base alla Legge 244/2007, la Finanziaria per l’anno 2008, dopo una variazione dei tempi e termini per l’applicazione della detrazione, è stato stabilito che lo sconto Irpef è valido per gli edifici ristrutturati nel periodo compreso tra il primo gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, acquistati entro il 30 giugno 2011.
La mancata fruizione della detrazione per le prime rate non comporta inoltre la decadenza dell’agevolazione per quelle successive. Pur non essendoci una specifica disposizione di legge a riguardo si può affermare che il diritto a subentrare nel beneficio spetta anche nel caso di un immobile ristrutturato da una impresa edile. La detrazione del 36% spetterà in relazione alle rate maturate prendendo in considerazione il periodo di imposta in cui l’immobile è stato acquistato.
Per avvalersi della detrazione Irpef il beneficiario deve essere in possesso della documentazione attestante che l’immobile è stato ristrutturato e venduto dalla società nel rispetto delle normative vigenti. Dovranno quindi essere presentati una copia della concessione edilizia, la dichiarazione di ultimazione dei lavori e l’atto di compravendita.
Da quest’ultimo documento deve risultare il corrispettivo in base al quale deve essere calcolata la detrazione. Il calcolo viene effettuato applicando la percentuale del 36% a un importo di spesa forfettario, pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare che risulta dall’atto di compravendita. Non può comunque essere superato il limite dei 48 mila euro. (riproduzione riservata)
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