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Il marchio CE non esonera il datore di lavoro

Il difetto di fabbrica non mette al riparo dalle responsabilità penali

vedi aggiornamento del 02/01/2009
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19/12/2008 - Il marchio CE e il difetto di fabbrica non mettono al riparo il datore di lavoro dalla responsabilità penale per l’infortunio o la morte dei suoi dipendenti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza 45335 del 5 dicembre 2008.

È stata inoltre confermata la corresponsabilità dell’amministratore di una società edile per il grave infortunio subito dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni. L’imputato, nella qualità di socio accomandatario, era stato chiamato a rispondere del danno subito dal dipendente per inosservanza della normativa antinfortunistica nell’utilizzazione di una macchina stabilizzatrice.
 
Il Tribunale di Mantova aveva precedentemente assolto l’imputato in quanto la macchina era utilizzata in leasing, oltre ad essere munita della certificazione di conformità CE. Per questo non veniva considerato necessario nessun altro presidio di sicurezza.
 
In appello erano state invece riscontrate violazioni non valutate in primo grado, ponendo l’accento sulla mancanza di cautele con cui era stato utilizzato il mezzo. Le macchine che possono costituire un pericolo per il lavoratore devono essere segnalate adeguatamente.
 
Durante il ricorso in Cassazione è stata messa in evidenza la condotta omissiva del datore di lavoro, ch non ha istruito i dipendenti sui rischi cui erano esposti nell’utilizzo delle macchine né ha preteso il rispetto della normativa antinfortunistica, violando il diritto di difesa e di effettività del contraddittorio.
 
Da riscontri successivi è inoltre emerso che la macchina non era conforme ai requisiti di sicurezza. Il difetto era già stato accertato nel maggio del 2001, mese in cui era stata sottoposta a riparazioni proprio nella zona di pericolo.
 
La normativa antinfortunistica prevede per il datore di lavoro l’obbligo di garantire l’incolumità del dipendente e di evitare danni a quanti vengano anche solo occasionalmente in contatto con gli strumenti di lavorazione sottoposti alla sua signoria. Eventuali atteggiamenti colposi del lavoratore non escludono il nesso causale tra la condotta del titolare e l’evento lesivo ai danni del dipendente.
 
Un simile orientamento vale anche nel caso in cui il datore di lavoro faccia affidamento sulla certificazione CE. Non potrà infatti essere esonerato dalle sue responsabilità se non dimostrerà di aver sottoposto la macchina ad adeguati controlli prima della sua messa in esercizio. (riproduzione riservata)
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