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Puglia, ai Comuni la potestà regolamentare edilizia

Rinnovabili obbligatorie per il rilascio del permesso di costruire

vedi aggiornamento del 07/04/2009
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11/12/2008 - E’ stato approvato dalla Giunta Regionale lo schema di Disegno di Legge relativo alle norme in materia di regolamento edilizio. Scopo del ddl è sancire l’attribuzione della potestà regolamentare comunale per l’adozione dei regolamenti edilizi.

Alla Regione restano spazi di coinvolgimento considerevoli per l’armonizzazione delle norme edilizie che, soprattutto in alcuni settori, come quello della produzione di energia da fonti rinnovabili, possono dar luogo a orientamenti difformi a seconda dei luoghi di realizzazione.
 
Secondo la Legge Regionale 56/1980 i regolamenti edilizi fanno parte dei Piani Regolatori Generali, elemento che contrasta con la più recente Legge Regionale 20/2001 e con il nuovo assetto delle autonomie locali. I Comuni sono infatti titolari di competenze proprie e di quelle attribuite loro in base al principio della sussidiarietà.
 
Il regolamento edilizio è per natura destinato a soddisfare le esigenze del territorio. Ne deriva una competenza, sancita anche dalla Costituzione, così come modificata dalla Legge Costituzionale 3/2001. La potestà regolamentare va però proceduralizzata, lasciando alla Regione gli spazi necessari per garantire l’omogeneità della normazione.
 
Le competenze dei Comuni nella stesura del Regolamento Edilizio si limitano all’attività edilizia, non includendo quella urbanistica. Recependo la Finanziaria 2008 , lo schema di Ddl prevede, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
 
Deve essere garantita una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento, mentre per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima sarà di 5 kW.
 
La Regione può approvare un regolamento tipo non vincolante come modello di riferimento per i Comuni. Ha inoltre la facoltà di integrare i regolamenti e sostituire “ipso iure” le disposizioni difformi rispetto a norme sovraordinate.
 
La nuova normativa si estende alle varianti ai Regolamenti Edilizi vigenti e ai Regolamenti Edilizi che includono il Programma di Fabbricazione, elementi che costituiscono lo strumento regolatore generale.
 
I regolamenti comunali possono essere modificati anche in assenza di un procedimento di variante urbanistica, nel momento in cui le modifiche incidano su norme di carattere esclusivamente edilizio. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

MARCO ARMILLOTTA

Siamo alla solita burocrazia. Lo stato, le regioni danno le linee generali e poi i comuni si astengono dall'inserire nei regolamenti edilizi l'0bbligo di prevedere l'installazione di impianti di energia rinnovabili. Con questo sistema dalla legge 10 del 91 nè gli impianti rinnovabili nè il risparmio energetico è decollato in quasi tutte le regioni se si esclude il Trentino. A mio parere occorre una legge dello stato che impone a tutto il territorio nazionale l'uso di impianti rinnovabili in misura proporzionale alla zona climatica. I comuni possono migliorare tali limiti ma non astenersi.

Luigi Mario Palmieri

purtroppo resta poco da commentare, se questo è il modo di aiutare l'economia, va bene così, d'altronte la scelta di questo governo è stata fatta dai cittadini che hanno votato certi personaggi, che offendono continuamente la dignità degli italiani.

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