Slitta a maggio la valutazione rischi da stress lavoro-correlato
Già in vigore dal 1° gennaio 2009 l’obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi
09/01/2009 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 il DL n. 207 del 30 dicembre 2008, il cosiddetto Milleproroghe che, tra le altre cose, differisce alcuni termini previsti dal Dlgs 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro).
In particolare, l’art. 32 del DL 207/2008 proroga al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi a:
- comunicazione all’Inail o all’Ipsema degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r);
- divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a);
- valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato e apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi, insieme con le relative sanzioni (art. 306, comma 2 e articolo 28, commi 1 e 2).
Non è stato invece confermato il rinvio al 30 giugno 2009 - annunciato nei giorni precedenti alla pubblicazione del Milleproroghe – dell’obbligo per i datori di lavoro di predisporre entro il 1° gennaio 2009 il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVR), previsto dall’art. 28 del Dlgs 81/2008, e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) anche per gli appalti stipulati prima del 25 agosto 2007 e ancora in corso.
È inoltre in vigore dal 1° gennaio 2009 l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi.
Riportiamo il testo dell’articolo 32 del Milleproroghe:
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.
Il comma 1 – si legge nella relazione illustrativa del Decreto Legge – è diretto a prorogare i termini di applicazione della disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno, tra le più controverse del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per la quale già è stato previsto, all’articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009 della disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (anche per la quale è stato previsto, sempre all’articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009).
Il termine del 16 maggio 2009 è stato individuato in quanto coerente con l’entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle “disposizioni integrative e correttive” al citato decreto legislativo, da adottare ex art. 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123. In tal modo, i problemi legati alla applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell’ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro.
Il comma 2, per motivazioni analoghe a quelle di cui al comma 1, è finalizzato alla proroga del termine riferito alle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da lavoro, la cui applicazione – sempre ex articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 129/2008 – è al momento prevista a far data dal 1° gennaio 2009. (riproduzione riservata)
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