21/01/2009 - 40 mila euro a Sud Fondi, Iema e Mabar. È il risarcimento che lo Stato italiano dovrà pagare alle società a causa della confisca di Punta Perotti, per spese e danni morali. Secondo la Corte di Giustizia Europea la confisca è avvenuta in violazione del diritto alla protezione della proprietà privata. Il provvedimento avrebbe inoltre infranto l’articolo 7 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, in base al quale non può essere inflitta una pena se la stessa non è prevista dalla legge.

La storia di Punta Perotti è iniziata nel 1995 con il rilascio della concessione edilizia. Nel 1997 è stato riconosciuto l’abuso edilizio ed è stato attuato il sequestro. Nel 1999, dopo una sentenza della Cassazione che riconosceva l’assenza di abusivismo, progettisti e imprenditori sono stati assolti, disponendo però la confisca dei beni a favore del Comune. Sanzione revocata nel 2000 dalla Corte di Appello, ma ripristinata in seguito dalla Cassazione. La richiesta di risarcimento di 363 milioni di euro, avanzata nel 2002 dalle imprese, è stata seguita nel 2004 dal pignoramento del complesso immobiliare nei confronti del Comune, sospeso poi a ottobre. La sentenza del Tribunale di Bari, emessa nel 2005, ha precisato che il pignoramento era riferito ai suoli e non alle costruzioni. Si era aperta la strada per il Comune, proprietario dei suoli, a procedere alla demolizione degli edifici abusivi. Gli ultimi tentativi del Gruppo Matarrese hanno insistito sullo status dei palazzi, da considerare pignorati anziché confiscati. Motivo della denuncia contro sindaco, funzionari del Comune e General Smontaggi per danneggiamento a un bene pignorato. Nella soluzione finale è stato considerato il parere della Cassazione, che ha dimostrato la violazione della Legge Galasso, che impedisce le costruzioni a meno di 300 metri dal mare.
Il contrasto tra la giurisprudenza italiana e quella europea si basa proprio sulla natura sanzionatoria della confisca. Così come sul principio che in presenza di assoluzione per buona fede non può essere decisa alcuna sanzione accessoria. Secondo Strasburgo alla confisca bisognerebbe attribuire valore penale. Di parere contrario Procura e Cassazione, che la considerano una sanzione amministrativa.
Il sindaco di Bari Michele Emiliano si è detto pronto a collaborare per un risarcimento negoziale. Non sarà il Comune, ma lo Stato a corrispondere l’indennizzo. “La sentenza”, ha poi precisato il primo cittadino, “riguarda solo la confisca e non l’abbattimento realizzato dall’Amministrazione.
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costantini mariano | .....danni continuati con sperpero di denaro pubblico
domenica 25 gennaio 2009 - 16.55
CI RISIAMO!. Ennesimo danno economico attribuito con estrema faciloneria ai cittadini. In veste di Cittadino e non di professionista del settore auspico che qualcuno "di dovere" blocchi questa ennesima ingiustizia. SI ACCERTI CHI HA CAUSATO EFFETTIVAMENTE IL DANNO E PAGHI IN QUALSIASI FORMA (ANCHE CON IL PROPRIO LAVORO A VITA PER RISARCIRE IL DANNO). Sia che la colpa sia del Committente, delle Imprese, del Comune od anche del Tribunale che condanna od assolve nel nome del POPOLO ITALIANO senza assumersi nessuna effettiva responsabilità. E' giunta l'ora di smetterla. Da parte mia sono pronto come cittadino se occorre a costituirmi parte civile.
IVONIO SUSCA | ABUSO DI POTERE
domenica 25 gennaio 2009 - 14.12
NON E' POSSIBILE , SECONDO ME CHE PAGHI SEMPRE IL CITTADINO, CIOE' LO STATO. SECONDO ME IL VERO RISARCIMENTO DOVUTO ALLE IMPRESE CHE HANNO SUBITO IL DANNO MATERIALE, MA SOPRATUTTO IL DANNO MORALE, LO DOVREBBERO PAGARE LE PERSONE RESPONSABILI CHE HANNO SPINTO A PROVOCARE UN DANNO INCALCOLABILE. VORREI VEDERE IN SEGUITO SE QUALCUNO SI PERMETTEREBBE DI FARE PIU' IL GALLETTO, CON I SOLDI PROPRI. QUESTA OPINIONEE E' PURAMENTE DISINTERESSATA. DISTINTI SALUTI
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