Soa, certificazione sufficiente per l’appalto di lavori
Secondo il Tar Lazio è illegittima la richiesta di requisiti aggiuntivi da parte della stazione appaltante
21/01/2009 - L’attestazione Soa è sufficiente per la partecipazione a una gara d’appalto. La richiesta di requisiti aggiuntivi, che supera le categorie di specializzazione e le classifiche di importo indicate dal bando, deve quindi ritenersi illegittima.
Lo ha stabilito il Tar Lazio di Roma, con la sentenza 12218/2008 del 22 dicembre scorso. Il Tar Lazio ha ricalcato il principio che regola la qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici.
Un ente committente aveva bandito una gara per l’affidamento di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti trasportatori: scale mobili, ascensori, piattaforme elevatrici. Dal momento che l’attività veniva classificata come appalto di lavori, era richiesta la certificazione Soa OS4. Ai concorrenti però era richiesto anche che nel triennio precedente avessero svolto servizi analoghi. Il fatto che il requisito aggiuntivo fosse stato identificato in termini di fatturato ha generato qualche confusione.
Un’azienda del settore ha infatti impugnato il bando e il ricorso è stato accolto dal Tribunale Amministrativo. Il giudice ha dovuto chiarire se per gli appalti è legittima la richiesta di requisiti ulteriori all’attestazione Soa.
La risposta è stata individuata nel Dpr 34/2000, in base al quale la qualificazione rilasciata dalle Soa è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria necessari all’affidamento dei lavori pubblici. Per l’appalto di lavori la stazione appaltante non può quindi richiedere requisiti aggiuntivi.
Esistono però delle eccezioni, come per i lavori di importo inferiore ai 150 mila euro o superiore ai 20 mila, così come per le imprese straniere. Casi in cui l’attestazione Soa non è obbligatoria, anche se prevista, o il regime di qualificazione è indipendente.
Situazione diversa anche per l’appalto di servizi, in cui la qualificazione dei concorrenti è lasciata a discrezione delle stazioni appaltanti, che provvedono all’elencazione dei requisiti richiesti in ogni bando di gara. (riproduzione riservata)
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