Ici, soluzioni da minor gettito sugli immobili ‘D’
È il 31 gennaio il termine per la ripresentazione delle dichiarazioni
20/01/2009 - Nuovi chiarimenti sull’Ici dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le specificazioni arrivano dopo la circolare FL 6/2008 del Ministero dell’Interno avente per oggetto il contributo statale, che necessita della ripresentazione della dichiarazione attestante le minori entrate derivanti dall’imposta comunale sugli immobili di categoria D, alberghi, case di cura, teatri, palestre, considerati a destinazione speciale e utilizzati a fine di lucro.
Con la Circolare 27100/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si ribadisce che le dichiarazioni attestanti il minor gettito per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già
presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell’interno entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un’attestazione firmata dal responsabile del servizio finanziario dell’ente locale. Le dichiarazioni riguardano il minor gettito a seguito del cambiamento nella determinazione della base imponibile per i fabbricati di categoria D non iscritti al Catasto o iscritti e privi di rendita.
Fino all’anno in cui gli immobili sono iscritti al Catasto con attribuzione di rendita la base imponibile Ici da assumere va rapportata ai coefficienti fissati annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ai Comuni sono fornite informazioni riguardo il numero delle unità immobiliari urbane, censite nella categoria D, prive di rendita fino al 31 dicembre 2000 e quelle a cui è stata attribuita una rendita catastale a partire dal 2001.
I metodi di quantificazione della base imponibile, valori contabili e rendite catastali, hanno creato scostamenti tra i valori individuati, con conseguenti disagi sui contributi erogati agli enti locali. Per il calcolo del minor gettito Ici derivante dall’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, i trasferimenti erariali sono aumentati in proporzione alla perdita di gettito.
L’entità del minor gettito dell’ICI deve essere calcolata applicando l’aliquota dell’imposta vigente nell’esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate. Il contributo statale dovuto è attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell’ICI ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati.
L’obbligo di ripresentazione delle dichiarazioni, che in alcuni casi si limita a una ripetizione dei dati già trasmessi, si basa sulla necessità che siano corredate dalla firma del responsabile del servizio finanziario dell’ente locale e che vengano asseverate dall’organo di revisione. (riproduzione riservata)
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