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Leasing immobiliare per non gravare sul patto

Utile in caso di illiquidità o limite alla possibilità di indebitamento

vedi aggiornamento del 09/04/2009
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06/02/2009 - Realizzare opere pubbliche senza gravare sul patto di stabilità. Possibile con il leasing immobiliare, uno strumento che dal 1999 evita l’indebitamento delle pubbliche amministrazioni locali, definito come il saldo tra le entrate e le spese finali al netto delle operazioni finanziarie.

Con la Legge Finanziaria 2009 e il Decreto Legge anticrisi 185/2008 sono state rese più elastiche le regole in materia di spese per le infrastrutture, così come chiarito dalla Circolare 2/2009 della Ragioneria Generale dello Stato, emanata il 27 gennaio scorso.
 
La Circolare concerne il patto di stabilità interno per gli anni 2009 – 2011, riservato alle Province e ai Comuni con più di 5 mila abitanti, come previsto dal Decreto Legge 112/2008.   Il leasing finanziario non incide sul patto di stabilità dal momento che è un soggetto terzo, concessionario o locatario, a realizzare l’investimento. Il soggetto privato deve assumersi almeno due dei tre rischi di costruzione, domanda e disponibilità. Dal momento che si conteggiano solo i canoni annuali è diverso dal mutuo, per cui l’intera somma ai fini del patto va contabilizzata il primo anno.
 
Dopo l’entrata in vigore del Terzo correttivo al Codice Appalti una gara può basarsi anche sul progetto preliminare. Il locatore, che si assume la proprietà e la manutenzione della struttura fino alla scadenza del contratto, dovrà sostenere un canone maggiore rispetto alle rate di un mutuo. Il leasing rimane però uno strumento utile nel caso di illiquidità o compressione della possibilità di indebitamento.
 
Dai criteri interpretativi forniti con la Circolare emerge che il saldo obiettivo sarà dato dal saldo 2007 in termini di competenza mista più un valore pari al concorso di ogni utente alla manovra. Dal 2009 entra poi in vigore un meccanismo che premia gli enti virtuosi sulla base di indicatori come la rigidità strutturale e l’autonomia finanziaria.
 
A partire dal 2010 inizia invece il contenimento della crescita del debito degli enti locali. Per quelli inadempienti al patto di stabilità 2008 – 2011 è previsto un sistema sanzionatorio basato su blocco di trasferimenti erariali e assunzioni, così come sulla riduzione delle spese correnti. Per l’adempimento si stabilisce invece un monitoraggio semestrale anziché trimestrale. (riproduzione riservata)
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