13/02/2009 - Non è necessaria una gara pubblica se gli interventi edilizi per servizi collettivi rimangono in proprietà al privato. Lo ha stabilito il Tar Puglia con la sentenza 157 del 30 gennaio 2009.
La pronuncia ha escluso l’applicabilità dell’articolo 32 del Decreto Legislativo 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici, secondo il quale è prevista la procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione di servizi di interesse collettivo promossa direttamente dai proprietari dell’area.
La fattispecie, che costituisce un mero esercizio dello ius aedificandi da parte del proprietario, non è inquadrabile nell’ambito della realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti al Comune per il rilascio del permesso di costruire. Secondo i giudici non si configura quindi l’ipotesi di realizzazione di opere pubbliche, che altrimenti dovrebbe essere disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici.
Il privato deve solo permettere la fruibilità dell’opera alla collettività attraverso la pubblicità dei vincoli di destinazione e la stipula di una convenzione che impegna le parti a rispettare l’uso previsto.
La decisione in tal senso è stata motivata con riferimento alle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale, che consentono la proprietà privata per le opere di urbanizzazione secondaria, fatta salva la possibilità per il Comune di realizzare direttamente l’opera acquisendo l’area entro 12 mesi dalla presentazione dell’istanza da parte del privato.
Dal momento che il Comune non ha espropriato il suolo né ha provveduto ad esercitare il diritto nei termini stabiliti, rimane al privato la possibilità di realizzare direttamente l’infrastruttura sul proprio suolo. Resta fermo l’onere, da assumere attraverso una convenzione, di garantire la destinazione d’uso dell’opera a favore della collettività.
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GLI APPALTI DOPO IL TERZO DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
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