Pavimentazioni drenanti

Nuove norme tecniche per le costruzioni dal 30 giugno 2010

Nel Milleproroghe approvato dal Senato anche l’esclusione dei fabbricati rurali dall’ICI

vedi aggiornamento del 14/04/2009
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13/02/2009 - Passa all’esame della Camera il maxiemendamento al disegno di legge di conversione del DL n. 207 del 30 dicembre 2008 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, approvato dal Senato con voto di fiducia.

Il maxiemendamento contiene numerose disposizioni di interesse per il settore delle costruzioni:
 
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni È prorogato al 30 giugno 2010 il regime transitorio relativo alle nuove norme tecniche per le costruzioni. Fino alla suddetta data sarà dunque consentita l’applicazione facoltativa delle nuove NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, delle NTC di cui al DM 14 settembre 2005, e dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.
Il precedente termine del 30 giugno 2009 del periodo transitorio era stato fissato dall’articolo 20 della Legge 31/2008, il Decreto Milleproroghe del febbraio 2008. (leggi tutto).

 
Esclusione dei fabbricati rurali dall’ICI Il maxiemendamento fa chiarezza in materia di Ici sui fabbricati rurali. In base alle modifiche apportate all’articolo 23, non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità, definiti nel DL 557/1993, convertito dalla Legge 133/1994, anche se iscritte o iscrivibili nel Catasto fabbricati. Di conseguenza i fabbricati rurali non sono soggetti a Ici. In precedenza la giurisprudenza aveva fornito interpretazioni differenti (leggi tutto). Dai Comuni erano invece arrivate esplicite dichiarazioni di contrarietà all’ipotesi di soppressione dell’imposta (leggi tutto).
 
Obblighi delle società concessionarie autostradali Le concessionarie autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici devono provvedere agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto degli articoli 142, comma 4 e 253, comma 25, del Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti). Inoltre, con la sostituzione dell’articolo 253 (norme transitorie), comma 25, del Dlgs 163/2006, viene disposto che, in relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici), i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici. Viene quindi cancellato l’obbligo di gara per i lavori da parte delle concessionarie autostradali, che potranno così affidare “in house” fino al 60% dei lavori.
 

 
Le altre misure contenute nel maxiemendamento approvato dal Senato riguardano il Piano Carceri, il permesso di costruire subordinato all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (leggi tutto), il divieto di arbitrato negli appalti pubblici (leggi tutto).
 
Non hanno trovato spazio nel testo approvato dal Senato gli emendamenti, proposti in sede di discussione, relativi alla disciplina della prevenzione incendi nelle strutture ricettive e dell’installazione degli impianti all’interno degli edifici.
 
Restano confermate le novità introdotte dal DL e già in vigore, come la proroga al 16 maggio 2009 di alcuni gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal Dlgs 81/2008, tra cui l’obbligo per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato (leggi tutto).
 
Altra importante proroga riguarda la tutela del paesaggio: modificando il Dlgs 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il Milleproroghe fa slittare al 30 giugno 2009 l’entrata in vigore del nuovo regime di autorizzazione paesaggistica (leggi tutto). (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

Francesco

Un ennesimo rinvio dell'entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni! Ho perso il conto di quanti rinvii ci sono stati dal 2003 ad oggi. Si continua a dire che la normativa attuale non va bene, ma quella nuova non entra mai in vigore. Non c'è alcuna serità in questo Paese. Siamo forse l'unico stato europeo a non utilizzare gli eurocodici. Penso che gli unici contenti di queste proroghe continue siano i progettisti di 50/60 anni, che difficilmente saprebbero aggiornarsi all'applicazione delle nuove norme e che continueranno ancora a progettare come si faceva nel dopoguerra. Facciamo schifo.

Rossella Calabrese

Nell'articolo del 22 febbraio 2008 si fa riferimento alla precedente proroga al 30 giugno 2009 fissata dal DL 248/2007.

Cavagnari Fernando

Gia' con il precedente rinvio di applicazione delle nuove Norme di solo altri 18 mesi ebbi modo di commentare negativamente tale decisione, e questa ulteriore proroga (l'ultima o solo un'altra delle tante ?) conferma ulteriormente la serieta' con cui vengono affrontati i problemi. Rivoglio indietro tutto il tempo perso per studiare la nuova normativa (che non e' solo il DM 14/01/2008 ma anche il DM 14/09/2005 e l'OPCM 3274 e segg.), il tempo perso per studiarne sui libri acquistati le varie teorie e applicazioni, il tempo perso nei numerosi corsi di aggiornamento, il costo di libri, corsi, convegni, software relativi, che restituiro' quando potro' usufruire dell'applicazione delle Norme. E c'e' chi ha speso decine di migliaia di euro per attrezzarsi con la strumentazione d'indagine. Che Pagliacciata!

Andrea Basile

E' il peggior periodo della normativa tecnica italiana. Dal 2003 ad oggi (6 anni quasil il tempo di una laurea) è un continuo affermare che siamo dotati di una normativa inadatta, ma si continua a rimandare l'entrata in vigore creando dubbi e perdita di rispetto da parte della comunità europea e vagli stessi clienti. GRAZIE

Clemente Lionetti

Segnalo che nella prima pagina della Vostra news parla di proroga fino al 30 giugno 2010 delle nuove Nrme Tecniche per le Costruzioni. All'interno dell'articolo "leggi tutto" però viene (erroneamente?) riportato che la proroga è fino 30 giugno 2009. Cordiali saluti. Clemente Lionetti

sergio caggianelli

Invece di dare infinite proroghe perché non si lascia la facoltà al progettista di optare per il metodo di calcolo più confacente? Mi riferisco in particolare alla progettazione di edifici ricadenti in zone a bassa sismicità.

marcello

proroga fino...all'eternità!

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