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Più oneri per i lavori privati senza permesso di costruire

Nel ddl comunitaria nuove norme per la sicurezza dei lavori di importo superiore a 100 mila euro

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vedi aggiornamento del 10/11/2009

13/02/2009 - Più obblighi per la sicurezza anche per i lavori privati non soggetti al permesso a costruire. Le disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che impongono la nomina di uno o più coordinatori nei cantieri con più di 200 addetti giornalieri o particolarmente rischiosi, si estendono ai lavori privati esenti da autorizzazione, così come a quelli di importo superiore ai 100 mila euro. Sotto la soglia dei 100 mila euro invece troverà ancora applicazione la norma precedente.

Lo ha stabilito un emendamento, approvato al Senato dalla quattordicesima Commissione permanente per le politiche dell’Unione Europea, che modifica l’articolo 20 del Disegno di legge comunitaria S. 1078.

In precedenza per la verifica dell'idoneità tecnico - professionale era sufficiente una autocertificazione in grado di documentare l'adempimento dei requisiti previsti. Procedura che ora dovrà essere sostituita dalla presentazione di tutti i documenti richiesti, tra cui Durc, Valutazione dei rischi e iscrizione al registro delle imprese.

 
L’Italia si sta adeguando ai richiami di Bruxelles per la non corretta trasposizione delle direttive europee in materia di cantieri temporanei e mobili, dopo la causa C – 504/06 rientrante nella procedura di infrazione 2005/2200.
 
Con l’approvazione dell’emendamento le funzioni di coordinatore per la progettazione saranno svolte sempre dal coordinatore per l’esecuzione dell’opera, senza possibilità di deroghe. In fase di appalto al coordinatore per la progettazione è imposta l’applicazione di misure generali di tutela, in modo da permettere la pianificazione in condizioni di sicurezza fin dal momento della progettazione e prima della richiesta di presentazione dell’offerta.
 
Sul coordinatore alla progettazione grava anche l’onere di verificare e coordinare l’applicazione delle disposizioni vigenti. Competenza che si somma alla redazione di un piano di sicurezza e alla predisposizione di un fascicolo contenente le informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e sulle modalità di prevenzione.
 


(riproduzione riservata)

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2 Commenti

MASSIMILIANO | 200UG

domenica 15 febbraio 2009 - 12.08

Nel nuovo testo unico il riferimento a 200 uomini giorni non esiste più. Infatti per l'individuazione del CSP o CSE, l'unico vincolo è sapere a priori se sono presenti due o più ditte. E' nella prima bozza non ufficiale del testo unico che si faceva riferimento ai 200 uominigiorni. Datemi conforto di quanto ho scritto. Grazie

HDSKDLSHSA | 3387421180

venerdì 13 febbraio 2009 - 20.15

UTSTTE PATENTE - D

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