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Il recupero dei centri storici compete solo agli architetti

Per il Tar del Piemonte è legittima l’esclusione degli ingegneri da un concorso di idee

vedi aggiornamento del 09/04/2009
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16/03/2009 - È legittima la scelta, operata da un Comune piemontese, di riservare ai soli architetti la partecipazione ad un concorso di idee per la riqualificazione urbanistica e la valorizzazione di una piazza e di parte del centro storico. Lo afferma il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nella sentenza 616/2009.

Il recupero dei centri storici compete solo agli architetti

Norme correlate

Sentenza 28/02/ 2009 n. 616

Tar Piemonte - È legittimo riservare ai soli architetti la partecipazione ad un concorso di idee per ..

Direttiva CEE 07/09/ 2005 n. 2005/36/CE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ..

Direttiva CEE 10/06/ 1985 n. 85/384/CE

Consiglio Europeo - Reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura ..

Decreto Legislativo 27/01/ 1992 n. 129

Attuazione delle direttive (CEE) n. 384/85 (CEE) n. 614/85 e (CEE) n. 17/86 in materia di riconoscimento ..

Regio Decreto 23/10/ 1925 n. 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto

Il ricorso è stato presentato da un ordine provinciale degli ingegneri che contestava la violazione della direttiva comunitaria n. 384 del 10 giugno 1985, recepita in Italia con il Dlgs 129/1992, e della Legge 62/2005 (legge comunitaria 2004). La Direttiva 384/1985 - affermano gli ingegneri – stabilisce, ai fini dell’esercizio delle attività attinenti ai servizi dell’architettura, l’equiparazione ai titoli di architetto, dei diplomi di laurea in ingegneria civile conseguiti in uno degli Stati membri. Quindi, mentre un cittadino di un altro Stato membro, che abbia conseguito la laurea in ingegneria civile nel suo Paese, potrebbe svolgere servizi attinenti all’architettura anche in Italia, un cittadino italiano, che abbia conseguito il titolo di ingegnere civile e relativa abilitazione professionale nel nostro Paese, non potrebbe svolgere in Italia i servizi di architettura, poiché l’art. 52, comma 2, del RD 2537/1925 (Regolamento delle professioni di ingegnere ed architetto) riserva ai soli architetti la progettazione delle opere connotate da rilevante carattere artistico o aventi ad oggetto il restauro degli edifici vincolati.
 
I giudici del Tar non hanno condiviso questa interpretazione e hanno sottolineato che il Dlgs 129/1992 non equipara affatto la laurea in architettura a quella in ingegneria civile conseguita in Italia, e neanche a quella in ingegneria civile “pura” conseguita in altro Stato dell’Unione.
 
Iniziando dall’esame della Direttiva 384/1985, i giudici ricordano che anche la Corte di Giustizia europea, con l’Ordinanza 5.4.2004, ha precisato che “La Direttiva 85/384 ha il solo scopo di “assicurare il riconoscimento di tali diplomi da parte degli stati membri” ma non quello di “armonizzare, nello Stato membro interessato, i diritti conferiti da tali diplomi per quanto riguarda l’accesso alle attività di architetto”.
 
Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema e, con la sentenza 5239/2006, ha chiarito che “la ripartizione delle competenze professionali tra architetto e ingegnere delineata nell'art. 52 r.d. n. 2537 del 1925 deve considerarsi applicabile, garantendo che la progettazione dell'intervento edilizio su immobili di interesse storico-artistico sia affidata a professionisti dotati di una specifica preparazione nel campo delle arti e di un’adeguata formazione umanistica” (leggi tutto).
 
Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza 6343/2006, ha ribadito che gli architetti, in ragione del loro percorso di studi, della loro acquisita professionalità e sensibilità, “devono ritenersi più idonei degli ingegneri (e a maggior ragione dei geometri) a tutelare l’interesse pubblico alla tutela dei beni artistici e storici e quindi a redigere i progetti di restauro dei beni caratterizzati per la loro valenza culturale”.
 
Tornando al Dlgs 129/1992, il Tar afferma che non è rinvenibile in tutto l’articolato normativo alcun cenno alla pretesa equiparazione alla laurea in architettura, di quella in ingegneria civile conseguita in Italia, né dell’omologo titolo accademico ottenuto in altri Stati membri. Il Dlgs 129/1992 stabilisce unicamente l’equiparazione al diploma di laurea di architetto: a) di diplomi di laurea in architettura conseguiti presso istituzioni universitarie o affini di Stati membri; b) di taluni diplomi di laurea di “ingegnere – architetto” conseguiti in alcuni paesi dell’Unione.
 
Pertanto – conclude il Tar – non traspare dal Dlgs 129/1992 né l’equiparazione, al diploma di laurea in architettura, di quello in ingegneria civile conseguito in Italia e neanche dei diplomi di laurea in ingegneria civile tout – court conseguiti all’estero. Inoltre, come prima condizione per il riconoscimento, il diploma deve essere rilasciato a conclusione di un corso di studi di livello universitario, caratterizzato dal requisito principe che “la formazione deve riguardare principalmente l’architettura”.
 
Anche secondo la nuova direttiva 2005/36/CE (che ha sostituito la 85/384 CE) il diploma di laurea in ingegneria civile puro e semplice non è equiparabile in Italia al diploma di laurea di architetto, a meno che non sia accompagnato dall’ulteriore diploma di abilitazione all’esercizio della professione di architetto (leggi tutto). (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

PIETRO FAZZARI

In un certo qual modo posso essere d'accordo che il recupero dei centri storici spetti di più agli architetti che agli ingegneri, allora però gli enti pubblici dovrebbero escludere gli architetti dai bandi riguardanti costruzioni idrauliche, geotecniche, illuminotecniche ect ma non è così perchè gli enti pubblici li fanno partecipare e danno ache gli incarichi. Purtroppo io sono un ingegnere è devo dare atto che l'Ordine degli Architetti è più potente del nostro il quale non ha mai saputo tutelare gli iscritti. Dimenticavo io sono ingegnere con indirizzo urbanistico e sono sicuro di poter insegnare a tanti architetti come i recupera un centro storico come potete vedere la sentenza è sbagliata ed ingiusta tiee solo conto che gli Architetti sono più tutelati politicamente.

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