19/03/2009 - Esclusione dalle gare per quanti non versano la tassa. È l’orientamenti riscontrato nel parere 20/2009 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
Il problema è stato sollevato da un Comune che dopo aver bandito una gara per cui era previsto il versamento di una tassa all’Autorithy, aveva ammesso le imprese per le quali risultava il pagamento tramite conto corrente postale. La condotta del Comune era poi stata contestata dal legale rappresentante di una delle imprese partecipanti per non aver controllato l’effettivo pagamento anche attraverso il Simog, uno strumento a disposizione delle stazioni appaltanti per la gestione delle gare, così come previsto dal bando.
L’accertamento attraverso il Simog aveva poi evidenziato che alcune imprese pur avendo effettuato il pagamento tramite conto corrente postale non avevano trasmesso on line i termini del versamento, mancanza che era loro costata l’esclusione.
Di conseguenza le imprese escluse hanno avviato una contestazione sulla legittimità del provvedimento intrapreso, a loro parere in contrasto con le istruzioni dell’Autorità per cui l’unica causa di esclusione è il mancato pagamento della tassa e non l’assenza della registrazione nel sistema di riscossione.
L’Autorità ha espressamente previsto che gli operatori economici dimostrino il versamento al momento della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione. Non è però necessaria la dimostrazione on line, dal momento che si può fare riferimento anche a altri strumenti che attestino il pagamento.
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