Verifica edifici esistenti e solutore pushover

Il parco fotovoltaico è un opificio e paga l’Ici

Assosolare contesta l’interpretazione data dall’Agenzia del Territorio

vedi aggiornamento del 25/06/2010
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20/03/2009 - Con la Risoluzione n. 3 del 6 novembre 2008, l’Agenzia del Territorio ha fornito chiarimenti in merito alla dichiarazione in catasto delle centrali elettriche costituenti parchi fotovoltaici.

L’Agenzia osserva innanzitutto che un impianto fotovoltaico è un impianto destinato alla produzione di energia elettrica attraverso i moduli fotovoltaici, che possono essere meccanicamente preassemblati a formare un pannello fotovoltaico. I pannelli posizionati permanentemente al suolo - deduce l’Agenzia – possono essere assimilati alle turbine delle centrali idroelettriche, utilizzate per trasformare l'energia meccanica dell'acqua in energia elettrica, per il tramite dell'alternatore. Inoltre, gli impianti fotovoltaici sono collocati in aree sottratte alla produzione agricola, e l’energia prodotta è immessa nella rete elettrica nazionale.
 
Pertanto – afferma l’Agenzia – gli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici del tipo in esame, si qualificano senza dubbio come unità immobiliari, a differenza delle porzioni di fabbricato che ospitano impianti di modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici. È evidente – conclude l’Agenzia – che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria “D/1 – opifici” e che nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in analogia con la prassi, ormai consolidata, adottata in merito alle turbine delle centrali elettriche.
 
Assosolare, l’Associazione dell’industria solare fotovoltaica, si è espressa contro questa Risoluzione che, classificando gli impianti fotovoltaici come opifici, li assoggetta al pagamento dell’ICI. Secondo l’Associazione vi sono “circostanziate ragioni per escludere l’applicazione dell’ICI ai pannelli fotovoltaici; in primo luogo perchè i parchi non costituiscono un opificio in senso tecnico (categoria catastale D1), in assenza di una connessione strutturale tra i pannelli e il terreno. Il che dovrebbe avere un effetto di riduzione sostanziale della base imponibile ICI.”
 
Un ulteriore motivo riguarda la natura pubblica delle finalità del fotovoltaico, sancita dal Dlgs 387/2003, unitamente alla peculiarità strutturale dei parchi (che insistono su terreni che mantengono la propria destinazione ed uso “agricolo”). Finalità plurime ed ulteriori rispetto a quelle meramente commerciali e con caratteristiche costruttive e funzionali del tutto peculiari, che porterebbero, d’altra parte, ad escludere che gli impianti possano effettivamente classificarsi come opifici, rientrando probabilmente in una diversa categoria catastale residuale ed esente da ICI (categoria E).
 
“A valle delle valutazioni tecniche – ha spiegato Chianetta, presidente di Assosolare – abbiamo fatto presente che sul piano economico l’ICI rappresenterebbe un onere insostenibile per il settore, certamente di serio ostacolo per il suo sviluppo. Numerosi operatori hanno già presentato le loro perplessità nel proseguire gli investimenti, stante la incidenza dell’ICI sui tassi di rendimento minimi attesi. La recente posizione dell’Agenzia del territorio, che introduce un costo fiscale del tutto imprevisto, la cui giustificazione come sostenuto è peraltro fortemente dubbia, pone il settore in una posizione di incertezza che, secondo noi, deve essere superata celermente, anche per non scoraggiare lo sviluppo di un comparto economico in controtendenza rispetto alla attuale congiuntura”.
 
Vista la criticità della materia e le possibili conseguenze in ambito nazionale, i tecnici dell’Agenzia del Territorio hanno chiesto la collaborazione di Assosolare per una miglior comprensione delle tecnologie e delle caratteristiche degli impianti fotovoltaici, per quanto concerne le modalità di accatastamento. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

stefano

lo stato cerca di toglierti anche le mutande, siamo governati da ladri

PATRIZIA AMATI

MI ASSOCIO AL COMMENTO DI GIANLUIGI COLONNA. HO BISOGNO DI AVERE LE IDEE CHIARE SU CHI DOVREBBE PAGARE L'ICI. GRAZIE MILLE E CORDIALI SALUTI

Michele Decembrino

A mio parere la risoluzione dell'agenzia del territorio non è assolutamente condivisibile. Ricordo infatti che l’art. 12 comma 1 del Dlgs 387/2003 dispone: “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” Pertanto, essendo detti impianti considerati per LEGGE di PUBBLICA UTILITA', dovrebbero essere accatastati nella categoria E.

Gianluigi Colonna

Buongiorno a tutti, sono uno studente di ingegneria per l'ambiente e il territorio, appasionato di energie alternative. Leggendo l'artico mi trovo senza dubbio in sintonia con Assosolare per quanto riguarda l'esenzione dell'ICI per i parchi fotovoltaici. Volevo chiederVi: - ma l'ICI spetta al proprietario del terreno che da in fitto il suolo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico? -quale è la procedura di calcolo per il calcolo dell'ICI su di un impianto fotovoltaico? cordiali saluti

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