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La detrazione del 36% segue l’immobile venduto

Al comproprietario che acquista il restante 50% spetta lo sgravio

vedi aggiornamento del 22/09/2009
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26/03/2009 - La vendita del 50% di un immobile ristrutturato al proprietario del restante 50%, consente di trasmettere all’acquirente la residua detrazione Irpef del 36%.
 
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.

77/E del 24 marzo 2009 specificando che la vendita, comportando il consolidamento dell’intera proprietà dell’immobile, è assimilabile alla cessione dell’intera unità immobiliare e aggiungendo che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 449/1997, in caso di vendita dell’immobile ristrutturato, le detrazioni del 36% non utilizzate dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente dell’unità immobiliare.
 
Il quesito è stato posto da un contribuente che ha ristrutturato un’abitazione posseduta in comproprietà al 50% con la (allora) convivente. Per le spese sostenute in relazione a tale intervento, ha fruito della detrazione fiscale del 36%. Avendo deciso di cedere l’intera sua quota di proprietà alla ex-convivente, il contribuente chiede di sapere se, a seguito della cessione, potrà continuare a fruire della detrazione o se invece le rate residue si trasferiranno di diritto in capo all’acquirente, che diventerà, così, proprietaria esclusiva dell’immobile.
 
L’art. 1, comma 7, della legge 449/1997, in materia di detrazioni spettanti per gli interventi di recupero edilizio - spiega l’Agenzia – stabilisce che “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.”.
 
Il trasferimento della quota del 50% dell’immobile ristrutturato al soggetto che è già proprietario del restante 50%, comportando il consolidamento dell’intera proprietà dell’immobile in capo all’acquirente, realizza, di fatto, una fattispecie assimilabile alla cessione dell’intera unità immobiliare, considerato l’art. 1, comma 7, della legge n. 449/1997. È possibile affermare – conclude l’Agenzia – che la residua detrazione Irpef spettante in materia di ristrutturazioni del patrimonio edilizio, si trasmette all’acquirente non solo in caso di cessione dell’intero immobile, ma anche qualora, per effetto della cessione pro-quota, l’acquirente diventa proprietaria esclusiva dell’immobile. (riproduzione riservata)
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