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Reverse charge, salvo lo sgravio se c'è violazione

Alla detrazione dell’Iva si associa una sanzione che va dal 100 al 200%

vedi aggiornamento del 07/09/2009
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12/03/2009 - È salva la detrazione dell’Iva anche per operazioni di reverse charge per le quali gli obblighi sostanziali sono adempiuti solo a seguito di accertamenti e verifiche. Si è pronunciata in questo senso l’Agenzia delle Entrate, che con la Risoluzione 56/E ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni e all’effetto dell’accertamento sulle operazioni di inversione contabile.

 
Il reverse charge o inversione contabile è un’operazione applicata nel settore edile alle prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione e ristrutturazione di immobili, sia se resi sulla base di un contratto di appalto che su quello di prestazione d’opera.
 
Nel caso di violazione degli obblighi la detrazione resta, ma viene applicata una sanzione. Gli operatori nazionali che non integrano la fattura estera con l’imposta dovuta non annotandola né sul registro Iva delle fatture emesse, né su quello dell’Iva acquisti, come previsto dal Dpr 633/1972, possono essere soggetti a due tipi di sanzione.
 
Una va dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’acquisto di beni e servizi soggetti a reverse charge, da applicare nei casi in cui l’imposta non è assolta dall’operatore nazionale, l’altra ammonta al 3% ed è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta è stata assolta irregolarmente. La sanzione è applicata nella forma più grave quando si riscontrano inadempimenti per operazioni con l’estero in cui l’operatore non ha versato l’imposta attraverso l’autofatturazione e la doppia registrazione.
 
Viene comunque salvaguardato il principio della neutralità fiscale in base al quale la detrazione dell’Iva è riconosciuta quando sono soddisfatti gli obblighi sostanziali. In caso di violazione accertata resta quindi la detrazione, ma sarà contestualmente applicata la sanzione prevista. (riproduzione riservata)
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