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Rifiuti, ai proprietari la bonifica dei siti contaminati

Tar Puglia: sul responsabile dell’abbandono dei rifiuti non gravano provvedimenti coattivi e automatici

vedi aggiornamento del 09/09/2009
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19/03/2009 - Spetta al proprietario la bonifica del sito inquinato sul quale sono stati abbandonati rifiuti vari, un obbligo che può essere ingiunto con ordinanza del Sindaco in base al Testo Unico ambientale, Decreto Legislativo 152/2006.

Lo ha stabilito il Tar Puglia, sezione di Lecce, con la sentenza 123/2009 del 29 gennaio scorso. Secondo il Decreto Legislativo 152/2006 il sindaco può imporre al proprietario diverse attività, come la messa in sicurezza, rimozione e smaltimento dei materiali, accertamento sul superamento della concentrazione della soglia di contaminazione, autocertificazione di non superamento di tale soglia e informativa agli enti interessati sulle procedure di bonifica.
 
Secondo il tribunale amministrativo è legittima l’ingiunzione, da parte del sindaco, della messa in sicurezza del terreno, con il conseguente controllo sul superamento delle soglie consentite. Nel caso in cui, dopo la rimozione dei rifiuti, si accerti il superamento dei valori di contaminazione, si deve procedere alla caratterizzazione dell’area per stabilire gli interventi di bonifica e il ripristino ambientale.
 
Con l’ordinanza del sindaco sono inoltre indicate tutte le operazioni tassative a carico del responsabile dell’abbandono, che una volta individuato deve procedere a rimozione, smaltimento, recupero dei rifiuti e ripristino del territorio. Resta escluso l’obbligo di bonifica, che può invece assumere i connotati di iniziativa eventuale e autonoma del responsabile dell’abbandono, quindi non coattiva o automatica.
 
L’attività di bonifica sarà invece posta a carico di colui che risulta il destinatario dell’ordine di rimozione, smaltimento e recupero. (riproduzione riservata)
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