gli approfondimenti tematici di edilportale.com

Liguria: nuove norme su certificazione energetica

Sostituito il primo regolamento regionale del novembre 2007

vedi aggiornamento del 23/04/2009
Letto 15636 volte

18/03/2009 - La Liguria interviene nuovamente sulla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici. È stato infatti pubblicato sul Bollettino ufficiale il Regolamento n. 1 del 22 gennaio 2009 che sostituisce il Regolamento n. 6 dell’8 novembre 2007, attuativo dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia).

Il nuovo Regolamento definisce i criteri per il contenimento dei consumi di energia; i requisiti minimi prestazionali degli edifici; la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; i criteri e le modalità per la certificazione energetica degli edifici; la procedura per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica; le modalità di attuazione delle ispezioni e delle verifiche volte a verificare la conformità delle opere con quanto stabilito dal presente regolamento.
 
I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici interessano i seguenti ambiti: a) le caratteristiche e le prestazioni termiche dell’involucro edilizio; b) il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale; c) il rendimento globale medio stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale; d) il fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari; e) il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva; f) il fabbisogno di energia primaria per l’illuminazione artificiale.

La nuova normativa dispone che ogni edificio deve essere dotato di attestato di certificazione energetica. L’obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq, oggetto di ristrutturazione edilizia integrale.
 
Negli altri casi, è obbligatorio allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto della compravendita o della locazione a partire dal: - 8 maggio 2008 per gli edifici superiori a 1000 mq; - 8 novembre 2008 per gli edifici fino a 1000 mq; - 8 maggio 2009 per le singole unità immobiliari.
 
L’attestato deve essere redatto da un professionista iscritto all’elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica.
(riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Normativa sull'argomento

Inserisci un commento alla news
Clicca qui

Non hai un account Facebook?

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news più precisa e completa.
Altri Commenti

BRUNO VIGLIANI

Non mi è chiaro se, come nella regione Lombardia, anche in Liguria il certificato energetico non va allegato anche gli atti di trasferimento di quote di proprietà indivisibili e vdella nuda proprietà

marty

Con riferimento alle nuove norme su certificazione energetica emesse recentemente in Liguria, vorrei sapere se l'attestato di certificazione energetica deve essere prodotto anche se l'intervento, effettuato a cavallo della fine 2008 ed inizio 2009, è consistito nella sostituzione di finestre comprensive di infissi e dei cassettoni delle avvolgibili di tipo precoibentato Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti

Speciale LAVORI IN QUOTA sponsored by:

-10%
MANUALE DEL DIRETTORE DEI LAVORI - 6°ediz.
MANUALE DEL DIRETTORE DEI LAVORI - 6°EDIZ.

Prezzo: € 38,00

Offerta: € 34,20

-10%
Guida per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
GUIDA PER IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Prezzo: € 36,00

Offerta: € 32,40

LAVORI IN QUOTA
Ultime Novità Normativa

Bozza non ancora in vigore 22/05/2012

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Schema di decreto concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Nazionale Sanitario per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122

Bozza non ancora in vigore 22/05/2012

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Schema di decreto concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Nazionale Sanitario per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni

Bozza non ancora in vigore 15/05/2012 n. 320

Regione Campania - Norme per la legalità e la semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata

Sentenza 14/05/2012 n. 1255

TAR Sicilia sezione staccata di Catania (Sez.IV) - Facoltà di annullamento o di non aggiudicare la gara