10/03/2009 - Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Sono questi i contenuti del DPR attuativo dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, approvato in via definitiva il 6 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri.

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto ..
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione ..
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della ..
Parlamento Europeo - Rendimento energetico nell'edilizia
Le nuove norme si applicano all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano - per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici - le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 a oggi disponibili:
a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
L’art. 4 illustra i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, confermando quelli fissati dell’allegato I del Dlgs 192/2005, con l’aggiunta di ulteriori disposizioni, quali, ad esempio:
- precisazioni sui valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili dell’edificio (quali porte, finestre, ecc);
- introduzione, in attesa del completamento della normativa tecnica, di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio;
- introduzione di limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici e disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali;
- requisiti specifici minimi per i limiti di emissione del generatore e l’isolamento dell’involucro edilizio in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- modifica degli obblighi di trattamento dell’acqua per gli impianti di riscaldamento;
- valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate;
- fissazione, per gli immobili pubblici o ad uso pubblico, di requisiti più restrittivi rispetto all’edilizia privata.
Inoltre, per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. Nel caso di nuove costruzioni, installazione di nuovi impianti termici o ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve produrre con fonti rinnovabili almeno il 50% dell’energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite scende al 20% per gli edifici situati nei centri storici.
Nel caso di nuove costruzioni pubbliche e private, o di ristrutturazioni, è obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e la predisposizione del collegamento a reti di teleriscaldamento, se presenti a meno di 1.000 metri, o in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori.
I calcoli e le verifiche relative alle prestazioni energetiche dovranno essere inserite dal progettista in una relazione che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio deve depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori.
I calcoli e le verifiche devono essere eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche, come le norme tecniche predisposte - ad esempio - da UNI e CEN. L’utilizzo di altri metodi e procedure sviluppati da organismi istituzionali quali l’ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo suddetti.
Le disposizioni del nuovo decreto – si legge all’art. 6 – si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome possono definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle nazionali, ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento. Possono, inoltre, fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi, tenendo conto dei costi di costruzione e di gestione dell’edificio, delle problematiche ambientali e dei costi a carico dei cittadini, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale.
Le Regioni e le Province autonome che hanno già una normativa in materia, devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali.
L’art. 7 prevede che i software commerciali, applicativi delle metodologie introdotte dal decreto, debbano garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. Tale garanzia deve essere fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
(riproduzione riservata)
Ing C. | ERA ORA
giovedì 19 marzo 2009 - 16.38
dopo 4 anni, finalmente un passo avanti...mi domando se siano state scritte ora oppure erano le stesse messe ad ammuffire per tutto questo tempo e poi riesumate.
Claudia | Ma perchè i tg ?
domenica 15 marzo 2009 - 10.20
Buongiorno a tutti!Sono una giovane studentessa di architettura e continuo a chiedermi come mai queste notizie importanti (oltretutto adesso in concomitanza con questa "fantastica" strategia "economica" del Piano casa) non vengono spiegate nei telegionali? Come mai? Perchè è ritenuto quasi un Tabù? Tanto scalpore per un Piano che rovinerà gran parte del nostro fantastico paese, mentre per queste ottime notizie non si dice niente....COME MAI?Desidereri ricevere una risposta da uqalcuno che SA!
Emanuele | Ma é gia in vigore?
giovedì 12 marzo 2009 - 19.07
Mi sapreste dire se è già in vigore o quando orientativamente vi entrerà
lino | basta modifiche
martedì 10 marzo 2009 - 23.56
hanno rotto le scatole modificano ogni giorno tutto, i software sono sempre da aggiornare, e ogni giorno dobbiamo vedere se la legge applicata ieri è ancora valida... MA LA VOLETE FINIRE...MA VI SEMBRA SERIO? VOLETE STABILIRE UNA VOLTA PER TUTTE QUELLO CHE DOBBIAMO FARE..NOI ARCHITETTI ED INGEGNERI POSSIAMO MAI STARE DIETRO OGNI STUPIDAGGINE CHE VI INVENTATE OGNI SANTO GIORNO...BASTA!!!
Michele R. | detrazione del 55%
martedì 10 marzo 2009 - 11.11
Credo che bisogna aspettare ancora l'ENEA per le detrazioni finanziarie 2009. Comunque mi sembra che rimanga tutto come prima a parte il periodo di detrazione da 10 a 5 anni e l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate la volontà di usufruire della detrazione...
Antonio | Come si concilia con la detrazione del 55%
martedì 10 marzo 2009 - 10.24
Qualcuno sa spiegare questo cosa comporta e cosa cambia rispetto alla procedura prevista sinora con l'ENEA per ottenere la detrazione del 55%?? Chi ha iniziato i lavori di rifacimento dell'impianto invernale nell'ottobre 2008 e terminato i lavori nel marzo 2009, cosa deve fare ai fini del 55%? Rimane tutto come prima (procedura ENEA allegato A ed E +asseverazione del tecnico, oltre alla comunicazione all'Agenzia di cui non si sa ancora nulla?? Grazie a chi sarà disponibile per una risposta.
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