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Sicurezza, la responsabilità è dei vertici aziendali

Niente delega per prevenzione dei rischi e valutazione delle politiche

vedi aggiornamento del 12/05/2009
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11/03/2009 - Spetta ai vertici, anche nelle grandi aziende, ogni valutazione sulle politiche per la sicurezza dei lavoratori e la prevenzione dei rischi cui possono essere sottoposti gli stabilimenti. Lo ha stabilito nella sentenza 4123/2009 la Corte di Cassazione, tornata a pronunciarsi in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro il 29 gennaio scorso.

Secondo l’interpretazione della Cassazione, una delle prime a pronunciarsi sulle nuove norme contenute nel Decreto Legislativo 81/2008, le imprese non possono delegare né la valutazione dei rischi né la nomina degli addetti ai lavori.
 
Nel caso in esame un ingegnere, presidente del comitato esecutivo per la sicurezza, era stato condannato per incendio colposo per aver omesso di individuare le misure di prevenzione e protezione contro il rischio di incendio e non aver segnalato la necessità di interventi costosi per fronteggiare l’imminente rischio.
 
Altri due componenti del comitato erano invece stati assolti perché in possesso di deleghe diverse da quella sulla sicurezza. Non erano inoltre stati sollecitati dal responsabile preposto. In fase di giudizio sono stati valutati anche il presunto comportamento maldestro dei Vigili dei Fuoco, le carenze dell’impianto antincendio e dei sistemi di prevenzione automatici.
 
Secondo la Corte per l’individuazione delle responsabilità si può fare riferimento all’apparato organizzativo, senza però favorire l’elusione della responsabilità da parte del datore di lavoro. Che è garante dell’incolumità dei lavoratori in base al principio che non impedire l’evento equivale a cagionarlo. (riproduzione riservata)
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