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Gare pubbliche, no alle correzioni della polizza

Cambiamenti ammessi solo se controfirmati dal fideiussore

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28/04/2009 - Vietate le correzioni a polizza fideiussoria e schema tipo per la partecipazione a una gara pubblica. È legittima l’esclusione di una società che al momento della presentazione dell’offerta non rispetta in pieno le prescrizioni del disciplinare di gara. Lo ha stabilito l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con il Parere 32/2009, emesso lo scorso 11 marzo.

La questione è stata sollevata da una società esclusa da una gara dalla Regione Valle d’Aosta per la modifica della garanzia provvisoria. La data di presentazione dell’offerta era stata infatti modificata a penna senza sottoscrizione a margine dell’Autorità garante, non risultando quindi conforme alle disposizioni del disciplinare di gara.
 
La società istante sosteneva invece che la durata della polizza fosse contenuta nella parte specifica della “durata del contratto”, risultando conforme al disciplinare perché pari ai 240 giorni totali richiesti. D’altra parte la Regione confermava la legittimità del provvedimento di esclusione evidenziando che il disciplinare di gara, oltre a richiedere una cauzione provvisoria della durata minima di 240 giorni, prevedeva che qualsiasi correzione sostanziale agli elementi rilevanti della polizza dovesse essere controfirmata dal soggetto fideiussorio.
 
La correzione riportata a penna dalla società contrasta con la “lex specialis” del bando di gara, facendo risultare conforme alle sue disposizioni il provvedimento adottato dalla Regione. Inoltre la durata della cauzione prodotta in sede di gara non copre l’intero periodo di validità prescritto nel disciplinare. (riproduzione riservata)
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