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Appalti, nessuna esclusione in base alla sede

Tar Emilia Romagna: richiesta legittima solo dopo l’aggiudicazione

vedi aggiornamento del 07/09/2009
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21/04/2009 - L’ammissione a una gara non può essere condizionata dal possesso di una sede operativa nello stesso Comune della stazione appaltante. È la pronuncia del Tar Emilia Romagna, che con la sentenza 93/2009 del 30 gennaio scorso ha precisato che la stessa richiesta può essere invece avanzata nei confronti dell’aggiudicatario.

In sede di offerta il concorrente in fattispecie aveva dichiarato che una volta vinto l’appalto si sarebbe impegnato a ottemperare la richiesta del bando. L’esclusione è stata annullata dal Tar, che ha disposto la riammissione in gara, con conseguente riformulazione della graduatoria.
 
Secondo il Tribunale Amministrativo l’ammissione deve seguire criteri di ragionevolezza e rispetto dei principi comunitari in base ai quali non sono ammessi limiti alla concorrenza. Al momento della dichiarazione dell’offerta il concorrente non operante nel Comune dell’Amministrazione appaltante può limitarsi a dichiarare l’intenzione di aprire una sede.
 
La stazione appaltante avrà solo in seguito l’onere di richiedere l’apertura effettiva all’impresa aggiudicataria. (riproduzione riservata)
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