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Benefici contributivi: autocertificazione anche se già fruiti

Obbligo di nuova dichiarazione in presenza di variazioni che incidono sul diritto a fruire delle agevolazioni

vedi aggiornamento del 21/05/2009
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02/04/2009 - Con la nota protocollo 25/I/0004549 del 31 marzo 2009, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sulla fruizione dei benefici normativi e contributivi i quali, secondo l’art. 1, comma 1175 della Finanziaria 2007, sono subordinati al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc).

La procedura per accedere ai benefici è stata chiarita dal DM 24 ottobre 2007 - secondo il quale, in assenza dei requisiti per il rilascio del Durc, gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione e dell’annullamento del Durc già rilasciato, invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni - e dalla Circolare n. 34 del 15 dicembre 2008, relativa alle procedure amministrative per la concessione dei benefici contributivi e i relativi adempimenti a carico dei datori di lavoro (leggi tutto).   Il 30 aprile p.v. – spiega il Ministero nella nota – scade il termine per l’invio del modello di autocertificazione, previsto dalla Circolare 34/2008, per l’invio dell’autocertificazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi.
 
I datori di lavoro che, pur non godendo al momento di benefici, ne hanno comunque fruito nei mesi pregressi, sono tenuti a presentare l’autocertificazione.
 
Inoltre, per quanto riguarda l’indicazione, contenuta nella Circolare 34/2008, secondo cui occorre presentare una nuova autocertificazione in presenza di “variazioni rilevanti” rispetto a quanto già dichiarato, il Ministero specifica che sono da considerarsi rilevanti tutte quelle variazioni che incidono sul diritto a fruire delle agevolazioni in questione, come la commissione di “irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro”, elencate nel DM 24 ottobre 2007.
 
Infine, nel caso in cui un’impresa sia in possesso di una pluralità di matricole INPS, deve inviare sempre un solo modello indicando tuttavia, anche separatamente, i diversi numeri di matricola. (riproduzione riservata)
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