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Immobili cartolarizzati, chiarimenti sugli acquisti

Trasferimento alle società speciali comunali senza benefici fiscali

vedi aggiornamento del 09/06/2009
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03/04/2009 - I trasferimenti di immobili ad uso abitativo effettuati da una società di cartolarizzazione a favore di una azienda speciale di un Comune non beneficiano di trattamenti fiscali di favore dal punto di vista dell’imposta di registro, catastale e ipotecaria. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 69/E del 20 marzo scorso.

Questo tipo di cessione è esente da Iva in base al Dpr 633/1972 perché le società di cartolarizzazione esercitano una funzione prettamente finanziaria e non sono assimilabili alle imprese di costruzione. In base al principio di alter natività tra Iva e imposta di registro, quest’ultima dovrebbe essere corrisposta in misura proporzionale, tranne che non ricorrano requisiti di agevolazione.
 
Secondo il Dpr 601/1973, che disciplina le agevolazioni tributarie, l’imposta di registro va versata per gli atti traslativi a titolo oneroso se il trasferimento avviene a favore dello Stato, o di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi o ancora a favore di comunità montane. L’imposta ipotecaria è dovuta per le trascrizioni di atti a titolo oneroso nei confronti di Stato, enti pubblici territoriali e altri enti pubblici se il trasferimento è disposto per legge. In generale non si può ricorrere ad una interpretazione estensiva.   In base a quanto previsto dalla Legge 865/1971 un ente pubblico strumentale di un Comune, dotato di autonoma personalità giuridica, non può ricevere lo stesso trattamento di un organo di un ente pubblico territoriale. Allo stesso modo non si potrà applicare la corresponsione fissa dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dell’imposta ipotecaria e catastale per gli atti e i contratti relativi all’attuazione di programmi pubblici di edilizia residenziale.   Le agevolazioni tributarie non si applicheranno quindi ai programmi pubblici di edilizia residenziale che non presentano i requisiti indicati nella Legge 865/1971. (riproduzione riservata)
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