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Imprenditori edili, regolamentata la professione

In Commissione Ambiente 5 ddl, prevista l’iscrizione in CdC

vedi aggiornamento del 18/04/2011
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14/04/2009 - Più competenze per gli imprenditori edili. La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha iniziato in prima lettura l’esame congiunto di cinque disegni di legge per la regolamentazione dell’attività di costruttore edile.
 
Si tratta dei: ddl 60/C, presentato da Ermete Relacci del Pd, recante norme per la disciplina dell’accesso all’attività imprenditoriale in edilizia, ddl 496/C, presentato dal deputato Pdl Marco Zacchera, ddl 1394/C, presentato dall’onorevole del Pd Maino Marchi, e ddl 1926/C del deputato Lnp Giovanni Fava, recanti la disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia, ddl 2306/C, firmato da Franco Stradella del Pdl e presentato dall’onorevole Manuela Lanzarin del gruppo Lnp, recante disposizioni concernenti l'accesso alla professione di costruttore edile.   Secondo i provvedimenti esaminati viene predisposto un percorso formativo e professionale per l`acquisizione della titolarità dell’impresa, volto ad assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnico professionali, di capacita organizzativa e finanziaria.
 
In particolare il disegno di legge 2306 prevede l’istituzione presso le Camere di Commercio di una sezione speciale dell’edilizia cui sono tenute ad iscriversi le persone sia fisiche, sia giuridiche che esercitino in proprio o in appalto le attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, restauro, finitura di immobili e altre opere civili.

Restano escluse le attività di promozione e sviluppo di progetti immobiliari.
 
In sede di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere documentata la capacità organizzativa, cioè la disponibilità dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento della professione edile per un valore minimo di 10 mila euro. Devono poi essere designati un responsabile tecnico e uno per la prevenzione e protezione, secondo quanto previsto dal Testo Unico dell’Edilizia, Decreto Legislativo 81/2008. Le due qualifiche possono anche essere assunte dallo stesso soggetto.
 
Oltre a requisiti morali e di idoneità professionale è richiesto il diploma di istruzione tecnica superiore o la laurea in ingegneria, architettura o di un titolo a indirizzo economico, gestionale, giuridico, amministrativo. In alternativa è anche valida l’esperienza lavorativa di trentasei mesi come operaio specializzato o di livello superiore, nonché la frequenza di corsi di formazione, con il superamento di un esame di abilitazione. I programmi saranno definiti entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le principali organizzazioni di categoria.
 
Previste sanzioni per chi esercita la professione senza essere in possesso dei requisiti necessari. Il committente che non può dimostrare di avere agito in buona fede dovrà versare un’ammenda compresa tra i 1000 e 100 mila euro. Stesso importo per l’appaltatore e il direttore dei lavori, che in caso di reiterazione può essere sospeso dall’attività fino a 36 mesi.
 
Per il costante monitoraggio delle imprese tutte le infrazioni devono essere comunicate alla Camera di Commercio. Nella Commissione Ambiente è stato avviato un comitato ristretto per l’elaborazione di un testo unificato, che procederà anche a un ciclo di audizioni informali. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

Alessandro2

Ci sono imprese che pur non avendo operai o avendo pochissime maestranze ed attrezzature risultano aggiudicatarie di appalti pubblici consistenti non conoscendo neanche il tipo di lavoro aggiudicatosi. Si aggiudicano appalti con ribassi enormi subappaltando poi l'intero lavoro e ricavando qualche spicciolo. Non ci sono commissioni negli enti che controllano l'operato di queste imprese ma che dovrebbero controllare anche l'operato dei tecnici dell'ente stesso.

Alessandro

Come è possibile che strutture in zone sismiche vengano progettate e dirette da tecnici che non hanno mai superato un esame su tale argomentazione. Strutture in zone sismiche sono progettate anche dai geometri e da architetti ma anche da ingegneri elettronici ed elettrotecnici. Nessuno negli uffici della Regione controlla questo. Le strutture per essere rese antisismiche vanno progettate da tecnici che siano iscritti in appositi albi professionali con il superamento di esami e continui aggiornamenti in corsi specialistici.

vincenzo

BISOGNA CONTROLLARE CON SERIETA' I CERTIFICATI SOA E LA PROFESSIONALITA' DI CHI LI POSSIEDE. CI SONO IN GIRO FALSI COSTRUTTORI CHE HANNO FATTI ALTRI MESTIERI CHE ALL'IMPROVVISO TE LI RITROVI A PARTECIPARE A GARE PUBBLICHE.

antonio

Per la comprovata capacità 36 mesi non sono sufficienti, l'edilizia è un campo molto delicato, chi opera ha nelle mani la vita di molte persone. Nel modo pià assoluto non sprecare SOLDONI per corsi DI FORMAZIONE regionali o di vario tipo- SONO SOLO ORGANIZZAZIONE POLITICHE E CLIENTERALI. La scuola ed i corsi possono insegnare la logistica, ma la guerra si fa sul campo, in CANTIRE !!!!!!!! ED ALMENO per 5 ANNI ANCHE, PER ARCHITETTI, INGEGNIERI E GEOMETRI. Successivamente, il soggetto, dovrà possedere un curriculum che comprovi che ha realizzato lavori pubblici e/o privati (controllo alle certificazioni), la partecipazione a gare pubbliche e private deve avvenire gradualmente ha l'entità e difficoltà dell'opera.

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