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04/05/2009 - Si arricchisce di nuovi elementi il confronto sul Piano Casa. Oltre all’allungamento dei tempi dovuto alla mancata discussione della bozza di decreto legge in Consiglio dei Ministri, progettisti e privati sono alle prese con problemi di ordine pratico per dare il via agli ampliamenti volumetrici previsti.

Disegno di legge delega per l’aggiornamento della normativa urbanistica-edilizia e del paesaggio
Schema di decreto legge concernente "Misure urgenti in materia edilizia urbanistica ed opere pubbliche"..
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi ..
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campanelli giuseppe
Ho costruito un balcone (é stato costruito dallo stesso proprietario che ora mi contesta la distanza!) allineandolo al muro esterno di casa ( prospiciente la mia proprietà non sopra la proprietà del vicino) che a suo tempo fu costruita a confine. Specifico che sul confine c'é una strada dove esercito un diritto di servitù costituita per atto pubblico. Posso derogare dalle norme edilizie avanzando la situazione della servitù e del fatto che la ditta costruttrice é la proprietaria stessa della strada e a suo tempo non oppose nessun ostacolo?
ROSSELLA
BUONGIORNO, DESIDERO SAPERE CHE DISTANZA CI DEVE ESSERE FRA DUE COSTRUZIONI, PER LA PRECISIONE HO COSTRUITO UNA VILLETTA, ATTUALLEMENTE UN GEOMETRA " FURBO" HA COSTRUITO UN PALAZZO PROPRIO A RIDOSSO DELLA VILLA, IN MODO TALE CHE I BALCONI SPORGANO SUL NS GIARDINO, SENZA FARE ALCUNA CHIUSURA, INOLTRE LA DISTNAZA FRA IL BALCONE E LA NS CASA E' MINORE AI 5 METRI, VORREI SAPERE COSA POSSO FARE PER FERMARE LA COSTRUZIONE DI QUESTO CASERMONE, CHE OLTRETUTTO STA DISTRUGGENDO IL VALORE ECONOMICO DELLA NS VILLA.
MAURO
Gentilissimo avvocato, abito in una villetta unifamiliare acquistata nel 2005 con regolare rogito, ora il mio vicino mi contesta il box seminterrato costruito in aderenza al muretto di recinzione nel 1996 ,dal precedente proprietario, anno in cui la casa fu sopraelevata con la costruzione di un nuovo appartamento , tale box risulta dalle carte visionate in comune costruito in base alla legge 122/89 meglio conosciuta come legge Tognoli. Inoltre mi contesta la , a suo dire, costruzione di un grigliato di legno con fioriere posto a delimitare il lastrico solare venutosi a creare sopra il nuovo box, addicendo la mancanza dei tre metri dal confine. Da informazioni prese dalla ditta venditrice Uno Piu' (leader nel settore degli arredi da giardino ecc ) mi risulta che tali opere non necessitano di autorizzazione e tanto meno non rientrano nemmeno nella categoria '' parapetti'' in quando sono alte 1,80 cm e non hanno le caratteristiche di quest'ultimi,percio' non debbono stare ad un 1,50 dal fondo del vicino.Inoltre non necessitano di nessun tipo di fondamenta o ancoraggio al suolo in quanto autoportanti. Tali fioriere con grigliato sono state da me installate al solo scopo di evitare cadute accidentali dei miei 2 figli in quanto il lastrico è accessibile dal salone della casa.Oltremodo dicono che precludo loro il diritto di veduta,cosa non vera in quanto detto manufatto garantisce maggior privacy per entrambi (altrimenti loro guarderebbero nelle mia sala ed io potrei affacciarmi sul loro giardino (il box si trova in posizione leggermente piu' sopraelevata rispetto al piano giardino ). Ora visto che minacciano di chiamarmi in giudizio vorrei un suo consiglio/parere in merito alla vicenda.RingraziandoLa anticipatamente Le porgo i miei piu' cortesi saluti PAGANI MAURO
GIORGIO
Un comune ha rilasciato una concessione edilizia di sopraelevazione sopra come sotto di un edificio costruito prima del 1975 . il quale distava dal ciglio stradale di ml 5.00. Chiedo: il Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968 n.1444,vale solo per le distanze tra i fabbricati, o vale anche per le distanze dai cigli stradali. Poteva essere rilasciata quella concessione. o dovevano far rispettare le distanze, visto che la strada ha una larghezza di circa 10 metri grazie a chi mi può dare una risposta
Patrizia
Devo ampliare un edificio avanzando a piano terra su terreno di mia esclusiva proprietà .Devo rispettere la distanza di tre metri dal confine con il terreno accanto in condominio con altri e vincolato ad non edificazione e da cui il mio edificio prende aria e luce.Mi chiedo se al primo piano posso costruire una balconata a copertura dell'ampliamento che và fino a un metro e mezzo dal confine o è considerata costruzione?
luigi ( valle brembana,prov. BG)
Ho ereditato 25 anni fa dai miei genitori,una vecchia stalla,su 2 piani,di 21 mq x piano(tot 42 mq),e ora ha il tetto in pessime condizioni. Dunque, da alcuni mesi,con un tecnico,ho presentato la domanda di ristrutturazione,col relativo ampliamento in altezza (di soli 70 cm, e ripeto.:70 cm),x poter ricavare un terzo piano ribassato,ma abitabile,in modo di poter disporre di una modesta abitazione (x il nostro figlio maggiore),di soli 63 mq compresa la scala interna. Misure abitative,perciò molto ma molto modeste. Ebbene,la risposta del tecnico comunale è stata questa.: diniego assoluto poichè la distanza fra le altre abitazioni è inferiore a 10 mt. ( mi chiedo.: come mai più di 100 anni fa, l'hanno costruita con meno di 10 mt di distanza.?) una battuta naturalmente,ma x indicare che la legge non è così x tutti i comuni. Che schifo di paese..: fanno le leggi a misura sempre dei ricchi...
vincenzo
nel 2006 ho demolito un vecchio capannone con un altezza di 5 metri ed x tutta la lunghezza del suolo finestrato avendo un distacco da l'altro fabbricato di 3 mt percio ho demolito e ricostruito una palazzina di 3 appartamenti con un altezza di mt 7.65 e mettendomi di nuovo sul confine dell' esistente allineandomi all'esistente come previsto nel piano regolatore di sannicandro di bari percio i vicini sono ricorsi al tar avendo ragione i giudici non hanno tenuto conto del loro ctu che aveva periziato in mio favore che avevo rispettato le norme urbanistiche vigenti e che in base al codice civile art.879 visto che si tratta di una zona b la costruzione era a norma percio mi sapete rispondere in merito visto che sono in possesso ancora della concessione edilizia chi dovra pagare visto che il tar ha illegitimato una norma urbanistica del piano regolatore grazie
rotondo domenico
Di rinvio in rinvio, mi sembra far morire con lenta agonia le piccole imprese, altro che decreto anticiclico. Così come è stato depauperato il "pianino casa" non serve ad alcuno se non consentire in deroga ai PRG ulteriori ampliamenti ma sempre con le lungaggini burocratiche degli uffici preposti. A questo punto è meglio abbandonare tale strada e percorrere più speditamente quella della modifica del T.U. 380/01 facendo rientrare per esempio nella ristrutturazione edilizia anche la demolizione e la non fedele ricostruzione con gli aumenti volumetrici qulora rispetti le norme sul risparmio energetico e ambientale, ciò rientrerebbe nell'art.22 comma 3 della DIA. Per quanto riguarda la normativa antisismica lo si regolamenterebbe nel nuovo T.U. cos' aggiornato. Solo così si estirperebbe dal principio "ricatti e ostruzionismo" DI TALUNO.
paolo
Nel centro storico per una demolizione e ricostruzione senza aumento di volume si pagano gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione .
Francesco
PIù CHE UN COMMENTO LA MIA E' UNA DOMANDA, SE POSSO VORREI CHIEDERE: HO APPENA FINITO DI COSTRUIRE UN FABBRICATO ARTIGIANALE CON ANNESSA ABITAZIONE, A CONFINE HO SAPUTO CHE HAMMO INTENZIONE DI COSTRUIRE UNA POMPA DI BENZINA, CON ANNESSO PARCHEGGIO ECC, IN AREA ABITATA E' POSSIBILE? E' DA TENERE CONTO CHE DALL'ALTRA PARTE DELLA STRADA VI E' UNA SCUOLA E IN PIU' VERRA' A POCHI METERI COSTRUITO UN OSPEDALE. SE NONE' POSSIBILE AVERE UNA RISPOSTA A CHI DEVO CHIEDERE? GRAZIE FRANCO
angelo massignan
E' possibile una sopraelevazione tra edifici esistenti che distano tra loro più di tre metri e meno di 10 metri? L'edificio da sopraelevare ha due livelli più un terzo mansardato (di cui vorrei alzare l'altezza in gronda ad es. di 1m.). L'edificio antistante ha soli due livelli.
Emanuela
Restano in vigore le norme sulle distanze del DM 1444/68: almeno 10 m fra edifici antistanti in presenza di una parete finestrata (la gran parte dei casi), 5m dal confine. La distanza dal confine di 1,5m (3m fra edifici) del Codice Civile sarebbe ben 3,5m inferiore (5-1,5=3,5). A pensarci è giusto lo spazio di una stanza. Le mono-bifamiliari delle periferie, con piccolo scoperto attorno, che sarebbero il target principale per l’ampliamento del 20%, raramente hanno una distanza superiore a 5m dal confine. Quelle fino agli anni ’60, spesso ne hanno una inferiore. Conclusione: quasi nessuna potrà ampliare. Sarebbero possibili abbastanza ampliamenti se fossero abrogate o modificate le norme sulle distanze del DM 1444/68, applicando tout court quella di 1,5m dal confine del Codice Civile, oppure applicandola in taluni casi, ad es. in assenza di finestre nella parete di fronte. Ma di tutto questo non c’è traccia né nel Decreto né nel Disegno di legge. Conclusione: potrà ampliare solo chi potrebbe comunque già farlo in base alle norme vigenti, a prescindere da quelle prossime del Piano casa. In sostanza, ci troviamo di fronte a un “ampliamento mediatico”. Riguardo al Titolo abilitativo, di sicuro nella bozza di Decreto non vi è alcuna deroga o modifica di quello previsto per la l’ampliamento dall’art. 10 del Dpr 380/2001, che è il Permesso di costruire, con il lungo periodo d’attesa di parecchi mesi che ne deriva. Anche qui, tutto come adesso. Forse i titoli abilitativi verranno semplificati dal futuro Disegno di legge ma, tenuto conto dei tempi di elaborazione e poi di approvazione da parte dei 2 rami del Parlamento, si andrà realisticamente a dopo le ferie estive. Con tanti saluti al “rilancio urgente dell’edilizia”. Un’ultima precisazione: il DM 1444/68 e il Dpr 380/2001 non possono essere né abrogati né modificati dalle leggi regionali. Trattandosi di norme statali, possono esserlo solo da una legge dello stato.
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