Barriera per protezione cantieri

Distanze tra edifici, qualche dubbio col Piano Casa

Attese le norme regionali per considerazioni pratiche anche in materia di altezze e densità abitativa

vedi aggiornamento del 23/02/2010
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04/05/2009 - Si arricchisce di nuovi elementi il confronto sul Piano Casa. Oltre all’allungamento dei tempi dovuto alla mancata discussione della bozza di decreto legge in Consiglio dei Ministri, progettisti e privati sono alle prese con problemi di ordine pratico per dare il via agli ampliamenti volumetrici previsti.

Distanze tra edifici, qualche dubbio col Piano Casa

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 08/04/ 2009

Disegno di legge delega per l’aggiornamento della normativa urbanistica-edilizia e del paesaggio

Bozza non ancora in vigore 07/05/ 2009

Schema di decreto legge concernente "Misure urgenti in materia edilizia urbanistica ed opere pubbliche"..

Decreto Ministeriale 02/04/ 1968 n. 1444

Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi ..

Il panorama in cui orientarsi è composto di leggi regionali, regolamenti comunali e norme preesistenti in materia di distanze, altezze e densità abitativa, come gli articoli 387 e seguenti del Codice Civile e il DM 1444/68. Disposizioni non modificate né dal Dl né dal disegno di legge in fase di definizione.
 
Distanze: Secondo il Codice Civile deve misurare 3 metri il distacco tra le costruzioni non unite o aderenti tra loro. Bisogna inoltre rispettare i requisiti per le luci, aperture destinate a garantire solo aria e luce, e le vedute, che permettono di affacciarsi e guardare nella proprietà altrui. Non si possono aprire vedute dirette verso la proprietà del vicino o sopra il suo tetto ad una distanza inferiore di 1,5 metri. Il tema delle distanze è regolato anche dall’articolo 907 del Codice Civile, secondo il quale quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia. Per le distanze è in vigore anche il DM 1444/68, che si applica a nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate, nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e lottizzazioni convenzionate, revisioni degli strumenti urbanistici esistenti. Sono soggette al decreto le aree omogenee, cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria e la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. Rientrano nelle zone omogenee anche le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali, a usi agricoli ad attrezzature e impianti di interesse generale.
 
Nei centri storici, classificati come zone A, le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra volumi preesistenti. Nei nuovi edifici rientranti in altre zone è prescritta la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Nelle zone C la distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti deve essere pari all’altezza del fabbricato più alto. I fabbricati tra i quali sono interposte strade destinate al traffico di veicoli devono essere separati dalla larghezza della sede stradale maggiorata di 5 metri per lato in presenza di strade larghe meno di 7 metri, 7,5 per lato nel caso di strade comprese tra i 7 e i 15 metri, 10 per lato con strade di larghezza superiore ai 15 metri. Sono ammissibili distanze inferiori per i gruppi di edifici rientranti in piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
 
Altezze: nelle zone A, centri storici non si possono superare quelle preesistenti. In caso di trasformazioni e nuove costruzioni non si possono superare i limiti degli edifici storici. Nelle zone B l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare quella degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria.
 
Densità: nelle zone A per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiarie non devono superare quelle preesistenti. Per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media. Nelle zone B qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiarie superiori a 7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti, 6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti, 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti. Nelle zone E è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc 0,03 mc/mq.
 
Dal 30 giugno, data entro la quale dovranno essere approvate le leggi regionali, si potrà contare su parametri certi. Le norme, in fase di definizione, potranno introdurre elementi nuovi o superare i limiti del decreto governativo in virtù della competenza esclusiva che la Costituzione riserva agli enti locali in materia di edilizia e urbanistica. Si potranno quindi creare scenari diversi da Regione a Regione.
 
Nei condomini non devono essere violati i rapporti di vicinato, distanze, servitù e regolamenti, eventualità che consente sempre ai vicini di far valere in giudizio i propri diritti. Non si potranno eseguire opere che danneggiano le parti comuni dell'edificio. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

campanelli giuseppe

Ho costruito un balcone (é stato costruito dallo stesso proprietario che ora mi contesta la distanza!) allineandolo al muro esterno di casa ( prospiciente la mia proprietà non sopra la proprietà del vicino) che a suo tempo fu costruita a confine. Specifico che sul confine c'é una strada dove esercito un diritto di servitù costituita per atto pubblico. Posso derogare dalle norme edilizie avanzando la situazione della servitù e del fatto che la ditta costruttrice é la proprietaria stessa della strada e a suo tempo non oppose nessun ostacolo?

ROSSELLA

BUONGIORNO, DESIDERO SAPERE CHE DISTANZA CI DEVE ESSERE FRA DUE COSTRUZIONI, PER LA PRECISIONE HO COSTRUITO UNA VILLETTA, ATTUALLEMENTE UN GEOMETRA " FURBO" HA COSTRUITO UN PALAZZO PROPRIO A RIDOSSO DELLA VILLA, IN MODO TALE CHE I BALCONI SPORGANO SUL NS GIARDINO, SENZA FARE ALCUNA CHIUSURA, INOLTRE LA DISTNAZA FRA IL BALCONE E LA NS CASA E' MINORE AI 5 METRI, VORREI SAPERE COSA POSSO FARE PER FERMARE LA COSTRUZIONE DI QUESTO CASERMONE, CHE OLTRETUTTO STA DISTRUGGENDO IL VALORE ECONOMICO DELLA NS VILLA.

MAURO

Gentilissimo avvocato, abito in una villetta unifamiliare acquistata nel 2005 con regolare rogito, ora il mio vicino mi contesta il box seminterrato costruito in aderenza al muretto di recinzione nel 1996 ,dal precedente proprietario, anno in cui la casa fu sopraelevata con la costruzione di un nuovo appartamento , tale box risulta dalle carte visionate in comune costruito in base alla legge 122/89 meglio conosciuta come legge Tognoli. Inoltre mi contesta la , a suo dire, costruzione di un grigliato di legno con fioriere posto a delimitare il lastrico solare venutosi a creare sopra il nuovo box, addicendo la mancanza dei tre metri dal confine. Da informazioni prese dalla ditta venditrice Uno Piu' (leader nel settore degli arredi da giardino ecc ) mi risulta che tali opere non necessitano di autorizzazione e tanto meno non rientrano nemmeno nella categoria '' parapetti'' in quando sono alte 1,80 cm e non hanno le caratteristiche di quest'ultimi,percio' non debbono stare ad un 1,50 dal fondo del vicino.Inoltre non necessitano di nessun tipo di fondamenta o ancoraggio al suolo in quanto autoportanti. Tali fioriere con grigliato sono state da me installate al solo scopo di evitare cadute accidentali dei miei 2 figli in quanto il lastrico è accessibile dal salone della casa.Oltremodo dicono che precludo loro il diritto di veduta,cosa non vera in quanto detto manufatto garantisce maggior privacy per entrambi (altrimenti loro guarderebbero nelle mia sala ed io potrei affacciarmi sul loro giardino (il box si trova in posizione leggermente piu' sopraelevata rispetto al piano giardino ). Ora visto che minacciano di chiamarmi in giudizio vorrei un suo consiglio/parere in merito alla vicenda.RingraziandoLa anticipatamente Le porgo i miei piu' cortesi saluti PAGANI MAURO

GIORGIO

Un comune ha rilasciato una concessione edilizia di sopraelevazione sopra come sotto di un edificio costruito prima del 1975 . il quale distava dal ciglio stradale di ml 5.00. Chiedo: il Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968 n.1444,vale solo per le distanze tra i fabbricati, o vale anche per le distanze dai cigli stradali. Poteva essere rilasciata quella concessione. o dovevano far rispettare le distanze, visto che la strada ha una larghezza di circa 10 metri grazie a chi mi può dare una risposta

Patrizia

Devo ampliare un edificio avanzando a piano terra su terreno di mia esclusiva proprietà .Devo rispettere la distanza di tre metri dal confine con il terreno accanto in condominio con altri e vincolato ad non edificazione e da cui il mio edificio prende aria e luce.Mi chiedo se al primo piano posso costruire una balconata a copertura dell'ampliamento che và fino a un metro e mezzo dal confine o è considerata costruzione?

luigi ( valle brembana,prov. BG)

Ho ereditato 25 anni fa dai miei genitori,una vecchia stalla,su 2 piani,di 21 mq x piano(tot 42 mq),e ora ha il tetto in pessime condizioni. Dunque, da alcuni mesi,con un tecnico,ho presentato la domanda di ristrutturazione,col relativo ampliamento in altezza (di soli 70 cm, e ripeto.:70 cm),x poter ricavare un terzo piano ribassato,ma abitabile,in modo di poter disporre di una modesta abitazione (x il nostro figlio maggiore),di soli 63 mq compresa la scala interna. Misure abitative,perciò molto ma molto modeste. Ebbene,la risposta del tecnico comunale è stata questa.: diniego assoluto poichè la distanza fra le altre abitazioni è inferiore a 10 mt. ( mi chiedo.: come mai più di 100 anni fa, l'hanno costruita con meno di 10 mt di distanza.?) una battuta naturalmente,ma x indicare che la legge non è così x tutti i comuni. Che schifo di paese..: fanno le leggi a misura sempre dei ricchi...

vincenzo

nel 2006 ho demolito un vecchio capannone con un altezza di 5 metri ed x tutta la lunghezza del suolo finestrato avendo un distacco da l'altro fabbricato di 3 mt percio ho demolito e ricostruito una palazzina di 3 appartamenti con un altezza di mt 7.65 e mettendomi di nuovo sul confine dell' esistente allineandomi all'esistente come previsto nel piano regolatore di sannicandro di bari percio i vicini sono ricorsi al tar avendo ragione i giudici non hanno tenuto conto del loro ctu che aveva periziato in mio favore che avevo rispettato le norme urbanistiche vigenti e che in base al codice civile art.879 visto che si tratta di una zona b la costruzione era a norma percio mi sapete rispondere in merito visto che sono in possesso ancora della concessione edilizia chi dovra pagare visto che il tar ha illegitimato una norma urbanistica del piano regolatore grazie

rotondo domenico

Di rinvio in rinvio, mi sembra far morire con lenta agonia le piccole imprese, altro che decreto anticiclico. Così come è stato depauperato il "pianino casa" non serve ad alcuno se non consentire in deroga ai PRG ulteriori ampliamenti ma sempre con le lungaggini burocratiche degli uffici preposti. A questo punto è meglio abbandonare tale strada e percorrere più speditamente quella della modifica del T.U. 380/01 facendo rientrare per esempio nella ristrutturazione edilizia anche la demolizione e la non fedele ricostruzione con gli aumenti volumetrici qulora rispetti le norme sul risparmio energetico e ambientale, ciò rientrerebbe nell'art.22 comma 3 della DIA. Per quanto riguarda la normativa antisismica lo si regolamenterebbe nel nuovo T.U. cos' aggiornato. Solo così si estirperebbe dal principio "ricatti e ostruzionismo" DI TALUNO.

paolo

Nel centro storico per una demolizione e ricostruzione senza aumento di volume si pagano gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione .

Francesco

PIù CHE UN COMMENTO LA MIA E' UNA DOMANDA, SE POSSO VORREI CHIEDERE: HO APPENA FINITO DI COSTRUIRE UN FABBRICATO ARTIGIANALE CON ANNESSA ABITAZIONE, A CONFINE HO SAPUTO CHE HAMMO INTENZIONE DI COSTRUIRE UNA POMPA DI BENZINA, CON ANNESSO PARCHEGGIO ECC, IN AREA ABITATA E' POSSIBILE? E' DA TENERE CONTO CHE DALL'ALTRA PARTE DELLA STRADA VI E' UNA SCUOLA E IN PIU' VERRA' A POCHI METERI COSTRUITO UN OSPEDALE. SE NONE' POSSIBILE AVERE UNA RISPOSTA A CHI DEVO CHIEDERE? GRAZIE FRANCO

angelo massignan

E' possibile una sopraelevazione tra edifici esistenti che distano tra loro più di tre metri e meno di 10 metri? L'edificio da sopraelevare ha due livelli più un terzo mansardato (di cui vorrei alzare l'altezza in gronda ad es. di 1m.). L'edificio antistante ha soli due livelli.

Emanuela

Restano in vigore le norme sulle distanze del DM 1444/68: almeno 10 m fra edifici antistanti in presenza di una parete finestrata (la gran parte dei casi), 5m dal confine. La distanza dal confine di 1,5m (3m fra edifici) del Codice Civile sarebbe ben 3,5m inferiore (5-1,5=3,5). A pensarci è giusto lo spazio di una stanza. Le mono-bifamiliari delle periferie, con piccolo scoperto attorno, che sarebbero il target principale per l’ampliamento del 20%, raramente hanno una distanza superiore a 5m dal confine. Quelle fino agli anni ’60, spesso ne hanno una inferiore. Conclusione: quasi nessuna potrà ampliare. Sarebbero possibili abbastanza ampliamenti se fossero abrogate o modificate le norme sulle distanze del DM 1444/68, applicando tout court quella di 1,5m dal confine del Codice Civile, oppure applicandola in taluni casi, ad es. in assenza di finestre nella parete di fronte. Ma di tutto questo non c’è traccia né nel Decreto né nel Disegno di legge. Conclusione: potrà ampliare solo chi potrebbe comunque già farlo in base alle norme vigenti, a prescindere da quelle prossime del Piano casa. In sostanza, ci troviamo di fronte a un “ampliamento mediatico”. Riguardo al Titolo abilitativo, di sicuro nella bozza di Decreto non vi è alcuna deroga o modifica di quello previsto per la l’ampliamento dall’art. 10 del Dpr 380/2001, che è il Permesso di costruire, con il lungo periodo d’attesa di parecchi mesi che ne deriva. Anche qui, tutto come adesso. Forse i titoli abilitativi verranno semplificati dal futuro Disegno di legge ma, tenuto conto dei tempi di elaborazione e poi di approvazione da parte dei 2 rami del Parlamento, si andrà realisticamente a dopo le ferie estive. Con tanti saluti al “rilancio urgente dell’edilizia”. Un’ultima precisazione: il DM 1444/68 e il Dpr 380/2001 non possono essere né abrogati né modificati dalle leggi regionali. Trattandosi di norme statali, possono esserlo solo da una legge dello stato.

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