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Immobili abitativi, ristrutturazioni con Iva

Imponibili anche le spese per i fabbricati in corso di definizione

vedi aggiornamento del 10/08/2009
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07/05/2009 - Non godono della detraibilità dell’Iva le operazioni di acquisto, locazione e manutenzione di fabbricati a destinazione abitativa. Così l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 99/E dell’8 aprile scorso.

La questione è stata posta da uno studio impegnato nella ristrutturazione di un immobile di proprietà di terzi accatastato come civile abitazione. Dal momento che dopo la ristrutturazione una unità immobiliare sarebbe stata destinata a uso ufficio e che il fabbricato durante i lavori sarebbe stato accatastato come F, unità immobiliare in corso di definizione, lo studio chiedeva delucidazioni in merito alla detrazione dell’Iva. I dubbi riguardavano i casi in cui l’immobile fosse intestato a tutti gli associati a fronte di un atto di compravendita o di donazione o appartenesse a terzi, essendo detenuto in locazione o comodato dallo studio associato.
 
In base al Tuir e alla Finanziaria 2007, per la determinazione del reddito da lavoro autonomo le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni ai quali, per natura, non si può imputare l’aumento del costo dei beni cui si riferiscono, sono deducibili al 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, così come risulta dal periodo di imposta di registro.
 
Per le spese di ristrutturazione di natura incrementativa la deducibilità è ammessa in base alle quote annuali di ammortamento. Se alle spese per l’ammodernamento si può imputare l’aumento del costo dell’immobile, sono deducibili per intero. Al contrario sono deducibili nel periodo di riferimento nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili, eccedenza è deducibile nei cinque periodi di imposta successivi.
 
In riferimento agli immobili acquistati a titolo oneroso, le spese oggettivamente incrementative, se sostenute per immobili ammortizzabili, dato che accrescono il costo di acquisto o di costruzione del bene, vengono computate in aumento della quota di ammortamento. In caso di acquisto dell’immobile a titolo gratuito le spese di natura incrementativa restano deducibili nell’anno in cui sono sostenute nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili.
 
Secondo il Dpr 633/1972 non è ammessa la detrazione dell’Iva relativa ad acquisto, locazione e manutenzione di fabbricati a destinazione abitativa. Per la deducibilità si fa quindi distinzione in base alla classificazione catastale. L’Iva non sarà detraibile neanche per gli immobili di categoria F, che sono tali solo in via transitoria, senza perdere l’abitabilità. (riproduzione riservata)
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