19/05/2009 - Le opere realizzate sulla base di un titolo abilitativo annullato non rientrano nell’ambito del terzo condono edilizio, come stabilito dal Decreto Legge 269/2003.

La differenza rispetto alle precedenti normative, che ammettevano invece la sanatoria, è stata rilevata dal Consiglio di Stato, che lo scorso 23 aprile si è espresso a riguardo in Adunanza Plenaria con la Sentenza 4/2009.
Dal momento che nell’elenco degli abusi sanabili manca una espressa indicazione di questa tipologia di irregolarità, non è possibile utilizzare la formula di rimando alle leggi precedenti. L’esclusione delle opere con titolo annullato ha un forte impatto visto che il condono edilizio, per la sua natura straordinaria, può allargare o restringere le ipotesi di sanatoria in modo assolutamente discrezionale e insindacabile, in riferimento alle esigenze fiscali esistenti.
Il ricorso al Consiglio di Stato è stato presentato da un’impresa aggiudicataria di concessione edilizia per la realizzazione di un centro commerciale di volumetria pari a 60932 metri cubi, dopo l’annullamento degli atti da parte del Tar Campania, che ha rilevato la destinazione dell’area a verde pubblico attrezzato.
Gli appelli presentati inizialmente erano già stati respinti dal Consiglio di Stato nel 2004. Nel 2005 il Tar Campania aveva annullato anche la concessione commerciale, rilasciata nel frattempo, per difformità urbanistica, decisione convalidata da una successiva pronuncia del CdS.
L’istanza di condono, presentata dopo l’entrata in vigore della Legge 326/2003, che ha convertito il DL 269/2003, è stata a sua volta respinta dal Comune con una serie di atti contenenti l’elenco delle ragioni ostative. Provvedimenti viziati dalla mancanza di adeguata motivazione secondo l’impresa interessata, che nell’esposizione delle proprie ragioni ha richiamato le precedenti leggi per la sanatoria degli abusi edilizi.
Il Tar ha chiarito che in caso di ampliamento è ammesso il condono per le nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi i 3 mila metri cubi. Il fatto che nell’elenco delle opere abusive suscettibili di condono non compaiano quelle realizzate con titolo abilitativo annullato sarebbe inoltre sufficiente a escludere la sanatoria.
Secondo il Consiglio di Stato non è neanche possibile ipotizzare una situazione soggettiva di affidamento, in cui si troverebbe l’esecutore dell’opera in base a un titolo originariamente legittimo e poi annullato. Questo perché l’annullamento è avvenuto in sede giurisdizionale e non amministrativa. Analogamente non hanno peso determinante le direttive ministeriali sull’argomento che, rientrando nella tipologia delle circolari, possono essere disattese.
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carmine | condono edilizio 326/03
martedì 26 gennaio 2010 - 10.04
in un comune dell'agro nocerino sarnese nella zone E3 secondo il piano regolatore si può rilasciare il condono edilizio per sanare una nuova costruzione di circa 80 mq.
ENZO | Condono
mercoledì 13 gennaio 2010 - 21.52
Ho presentato domanda di condono edilizio nel Dicembre 2004 per un rudero di mq. 60 circa. Nel mese di Settembre 2005 a causa di una tromba d'aria (Stato di calamita' naturale) il manufatto diventato pericoloso e' stato demolito e ricostruito senza autorizzazione con aumento di volumetria di circa il 20 %. Su segnalazione, e' intevenuta la Polizia Municipale sequestrando il manufatto. Successivamente il comune ha rigettato la domanda di sanatoria. Attalmente e' incorso il processo per abuso edilizio. Domanda potrebbe tale situazione rientrare nella demolizione e ricostruzione?(Piano Casa Lazio)
SALVATORE | IL COMUNE DICHIARA CONDONABBILE
giovedì 8 ottobre 2009 - 21.39
UNA RICHIESTA DI CONDONO EDILIZIO PER UN CAPANNONE USO INDUSTRIALE, PRESENTATA PRESSO IL COMUNE, IL COMUNE INVIA A MEZZO RACCOMANDATA LA DICHIARAZIONE CHE LA STRUTTURA E CONDONABBILE CON I RELATIVI CONTEGGI ONERI CONCESSORI ED OBBLAZIONI, DOPO AVER PROVVEDUTO AL PAGAMENTO, NON MI E STATA RILASCIATA LA CONCESSIONE PERCHE I CAPANNONI INDUSTRIALI NON VENGO MENZIONATI NEL CONDONO. COSA DEVO FARE TENUTO CONTO CHE HO PAGATO PIU DI EURO 100.000,00
manfredi dell'aversana | escluso tutto il non residenziale ?
giovedì 6 agosto 2009 - 13.59
una Decisione del C. di S. può certo essere disattesa al pari di una circolare ... ma la Decisione 4/2009 riguarda solo la particolare fattispecie di opere abusive in conseguenza di concessione annullata o riguarda tutti i manufatti non residenziali ? Credo che ovumque in Italia il Condono L. 326/03 sia applicato anche per opere non reisdenziali : tutti in errore ? sarebbe utile un vostro autorevole parere
stefi | condoni edilizi
martedì 26 maggio 2009 - 23.37
pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della legge 47/85 - regolarmente istruite dal comune - non emanati i provvedimenti in quanto carenti di documentazione necessaria all'emanazione degli stessi - documenti a tutt'oggi mai presentati. il condono è da ritenersi caduto in prescrizione, pertanto le pratiche sono da ritenersi decadute e gli abusi dovranno essere demoliti?
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