Sughero spruzzato

Piano Casa, in Toscana la prima legge regionale

Ampliamenti anche al non residenziale, niente deroghe ai piani comunali

vedi aggiornamento del 28/12/2010
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05/05/2009 - Toscana in pole position sul Piano Casa. La Commissione Territorio ha approvato all’unanimità il disegno di legge  per il rilancio e la riqualificazione delle costruzioni, passato poi in Consiglio Regionale. La legge avrà durata limitata, dalla fine del mese rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2010.

Secondo il vicepresidente del Consiglio Andrea Agresti il provvedimento contiene disposizioni troppo restrittive vista l’urgenza e la straordinarietà del contesto in cui dovrà operare. Per le distanze minime e le altezze massime si dovrà infatti fare riferimento alla pianificazione comunale e al Decreto Ministeriale 1444/68. Per l'Assessore all'Urbanistica la legge non sarà una misura isolata, ma farà parte di un pacchetto di provvedimenti da varare entro la fine del mese in cui rientra l'adeguamento del Pit, Piano di indirizzo territoriale, il piano paesistico e quello per l'edilizia residenziale pubblica. Gli aumenti di cubatura saranno possibili solo se gli strumenti urbanistici comunali già consentivano addizioni funzionali agli edifici.
 
Sono destinatari degli interventi le abitazioni mono e bifamiliari e i fabbricati destinati ad altro uso con superficie lorda utile non superiore a 350 metri quadri. Per gli aumenti sarà sufficiente la Dia, Dichiarazione di inizio attività, da presentare entro il 31 dicembre 2010. Per i cinque anni successivi alla comunicazione di fine lavori non potranno essere effettuate ulteriori modifiche. Alla data del 31 marzo 2009 gli immobili da ampliare devono risultare regolarmente accatastati, così come devono già essere state presentate le dichiarazioni di variazione. Gli edifici devono essere situati in centri abitati e al di fuori di ambiti a pericolosità idraulica e geomorfologica elevata a meno che non siano presentate verifiche di sicurezza. È vietato intervenire su immobili posti all’interno dei centri storici, di parchi o riserve, definiti di valore artistico, culturale o architettonico, o che hanno un vincolo di interesse storico. In questo caso si farà riferimento alla metratura originaria.
 
Le opere ammesse riguardano l’ampliamento del 20% della volumetria degli edifici residenziali uni-bifamiliari non superiore a 1000 metri cubi, per un incremento massimo di 200 metri cubi. Possibili anche demolizioni e ricostruzioni con ampliamento degli edifici residenziali entro il limite del 35%. Consentito l’ampliamento fino al 20% della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare non residenziale, per un massimo complessivo di 70 metri quadrati ad edificio e del 35%, a titolo straordinario, nei casi di demolizione e ricostruzione delle strutture.
 
Tutelata anche l’efficienza energetica. Per l’ampliamento la climatizzazione invernale deve essere abbattuta di almeno il 20%. Per la demolizione e ricostruzione, l’indice si alza al 50% mentre il raffrescamento estivo che deve essere inferiore a 30 Kw/h per metro quadro annuo.


SINTESI DEL PIANO CASA IN TOSCANA
 
Provvedimento: Legge Regionale 24/2009 dell’8 maggio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 13 maggio 2009. 
 
Ampliamenti: Ammessi interventi di ampliamento del 20% sugli edifici residenziali mono o bifamiliari o di tipologia diversa non superiori a 350 metri quadri per un massino di 70 metri quadri.   Demolizioni e ricostruzioni: Consentito un bonus del 35% per gli edifici a destinazione residenziale esclusiva o mista. La destinazione diversa deve però essere compatibile con l’uso abitativo e non superare il 25% della superficie utile lorda dell’immobile, senza la possibilità di essere ampliata.   Non residenziale: Escluso.
 
Efficienza energetica: Per l’ampliamento la climatizzazione invernale deve essere abbattuta almeno del 20%. Per la demolizione e ricostruzione, l’indice si alza al 50% mentre il raffrescamento estivo deve essere inferiore a 30 Kw/h per metro quadro annuo.
 
Semplificazione: Lavori autorizzati dopo la presentazione della Dia.
 
Limiti: La norma sarà in vigore fino al 31 dicembre 2010. Nei 5 anni successivi alla dichiarazione di fine lavori non sarà possibile effettuare ulteriori cambiamenti. Vietati i cambi di destinazione d’uso. Deve essere rispettato il DM 1444/68 su altezze massime e distanze minime. Al 31 marzo 2009 gli immobili devono risultare regolarmente accatastati e deve essere stata presentata la dichiarazione di variazione. Gli interventi possono essere effettuati solo su edifici abitativi per i quali gli strumenti di pianificazione territoriale consentono la ristrutturazione con ampliamenti volumetrici o addizioni funzionali. Può essere aumentato il numero delle unità immobiliari a patto che non superino i 50 metri quadri di superficie utile lorda.
 
Esclusioni: Edifici situati all’esterno dei centri abitati o in zone a rischio idraulico o geomorfologico a meno che non siano presentate tutte le verifiche di sicurezza. Vietati gli interventi in parchi, riserve, centri storici e aree vincolate, così come sugli immobili di valore artistico, culturale, storico e architettonico, o collocati in aree per cui è prevista l’adozione di un piano attuativo.
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Altri Commenti

massimiliano

Come al solito vengano stipulate dei permessi che pochi ne possono usufruire, a volte per la non chiarezza delle leggi stesse, a volte per le limitazioni a loro date e a volte per la possibilità data ai Comuni di poter decidere se si o no. Io abito dentro una zona classificata come parco e non mi sono ammessi ampliamenti, il mio vicino invece gli sono stati permessi e il Comune non vuole rilasciare spiegazioni in merito. Non sarà che io sono un normale cittadino ed il mio vicino è un tecnico del Comune stesso? Come sempre mi viene da dire - "Siamo in italia!".

cristiano

signor umannelli, sono d'accordo con lei, sembra proprio che serva a poco questo piano casa, forse l'unico vantaggio potrebbe essere quello di evitare in alcuni casi di presentare la concessione visto che basta una semplice dia?

Gianni Mazzini

ringrazio per le chiare informazioni, continuate così. Cordiali saluti

umannelli

"Gli interventi possono essere effettuati solo su edifici abitativi per i quali gli strumenti di pianificazione territoriale consentono la ristrutturazione con ampliamenti volumetrici o addizioni funzionali." Ma allora a cosa serve la nuova legge se le addizioni volumetriche sono gia consentite dagli strumenti urbanistici?

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