Microtopping

Rivalutazione immobili estesa a macchinari fissi

Agenzia delle Entrate: operazione possibile solo per i beni materiali

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11/05/2009 - Nuove precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla rivalutazione dei beni immobili di impresa. Con la Circolare22/E del 6 maggio scorso il Fisco ha chiarito che sono rivalutabili anche gli impianti e i macchinari fissi al suolo, che non possono essere rimossi senza alterare le proprie funzionalità.

Secondo il Codice Civile possono considerarsi immobili anche i beni uniti al suolo a scopo transitorio. La rivalutazione però è possibile solo per quelli iscritti tra gli immobili materiali. Non sono rivalutabili le aree fabbricabili, tali in base allo strumento urbanistico del Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione. Via libera invece alla rivalutazione per le aree edificate.
 
Se si opta per la rivalutazione non solo civilistica bisogna considerare l’appartenenza o meno dell’immobile alla categoria di quelli ammortizzabili, classificazione possibile grazie alla qualificazione fiscale del bene.
 
I valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non devono superare quelli attribuibili effettivamente ai beni in base al valore corrente o interno. Ad esempio, per rivalutare sia il fabbricato sia l’area sottostante è necessario stabilire i due distinti valori della rivalutazione a prescindere che area e fabbricato siano iscritti unitariamente in bilancio.
 
Per le persone fisiche esercenti attività di impresa e rientranti tra i contribuenti minimi, i maggiori valori hanno necessariamente rilevanza fiscale, con l’obbligo di versare l’imposta sostitutiva. Nel caso di rilevanza solo civilistica dell’operazione la distribuzione o il prelevamento del saldo attivo da parte di una società di persone o di un imprenditore individuale in contabilità ordinaria è fiscalmente irrilevante. La distribuzione del saldo non produce effetti sui costi di partecipazione. Per le società che esercitano l’opzione per la trasparenza fiscale la distribuzione del saldo attivo non concorre a formare il reddito dei soci. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

GIUSEPPE

VORREI CONOSCERE IL CODICE TRIBUTARIO DELLA RIVALUTAZIONE D.L. 185/2008

Ezio

grazie per le informazioni sempre importanti, puntuali, precise. Distinti saluti Geom. Ezio Brugugnoli

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