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Rinnovabili: in arrivo nuovi strumenti di incentivazione

Il ddl energia consente ai Comuni di cedere ai cittadini proprie aree da destinare alla realizzazione di impianti

vedi aggiornamento del 10/03/2010
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26/05/2009 - Dopo l’approvazione da parte del Senato, è ora all’esame della Camera il disegno di legge 1195 recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. L’articolo 27 contiene numerose misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico.

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È previsto che, per incentivare l’utilizzo di energia prodotta con fonti rinnovabili, i Comuni fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell’energia prodotta (ai sensi dell’articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 244/2007 - Finanziaria 2008), per gli impianti di cui sono proprietari, di potenza non superiore a 200 Kw, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
 
Inoltre, per incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Dlgs 387/2003, i Comuni possono destinare aree del proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l’erogazione in conto energia e dei servizi di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
 
È estesa dal 31 dicembre 2008 (data prevista dall’art. 2, comma 152 della Finanziaria 2008) al 30 giugno 2009 la data entro cui gli impianti alimentati da fonti rinnovabili devono essere in esercizio, al fine di beneficiare degli incentivi (certificati verdi) previsti dai commi da 143 a 157 del suddetto articolo 2, a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici nazionali, regionali, locali o comunitari in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. Per far fronte a questa proroga sono stanziati 300.000 euro per l’anno 2009.
 
È abrogato il divieto di commercializzare elettrodomestici di classi energetiche inferiori alla classe A e di motori elettrici di classe 3 anche all'interno di apparati. Tale divieto, previsto dall’art. 2, comma 162 della Finanziaria 2008, sarebbe scattato il 1° gennaio 2010. Come pure è abrogato il divieto (previsto dall’art. 2, comma 132 della Finanziaria 2008, dal 1° gennaio 2011) di importare, distribuire e vendere lampadine a incandescenza ed elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.
 
Sono introdotte semplificazioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di cogenerazione: per le unità di microcogenerazione, cioè fino a 50 Kilowatt Elettrici (kWe), sarà sufficiente una comunicazione da presentare all’autorità competente ai sensi del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001); per gli impianti di piccola cogenerazione (fino a 1 MWe) basterà una denuncia di inizio attività (Dia).
 
Con una modifica al Dlgs 387/2003, art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative), si prevede che, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, il proponente deve dimostrare,  prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto. Invece, con la cancellazione del secondo periodo del comma 4 del suddetto articolo 12, è stato abrogato l'obbligo, a carico del soggetto esercente, di ripristino dello stato dei luoghi, a seguito della dismissione dell’impianto.
 
Per quanto riguarda gli impianti da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, il comma 2 dell’articolo 6 del Dlgs 387/2003 (che vietava la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili) è sostituito con la previsione secondo cui l’energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell’energia. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

Beniamino Di Duca

Esiste e persiste nelle discussioni un certo dubbio interpretativo in merito allo scambio sul posto dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico fino a 20 KWP. Entrando nel merito della specifica chiarificazione ci si domanda che fine farà l'energia prodotta in più e non consumata dal titolare del succitato impianto. Dal 01-01-09 viene assorbita dal GSE e riconosciuta in Euro a prezzo di mercato al titolare dell'impianto (ad una certa data di conguaglio) oppure viene cumulata in Euro e successivamente consumata dal titolare dell'impianto per un certo periodo di tempo? Ovvero qual'è la condizione a cui attenersi per avere le idee chiare? e, per gli impianti superiori a 20 kwp fino a 200 qual'è la normativa che regolamenta l'eccedenza di corrente prodotta in più e non consumata? Grazie.

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