Cessione di aree ai Comuni, i casi esenti da Iva
Entrate: niente imposta con la realizzazione di opere di urbanizzazione
10/06/2009 - Sono soggette a Iva le cessioni di lotti a favore di un Comune effettuate a scomputo degli oneri di urbanizzazione se, come previsto dalla Legge 342/2000, sull’area non vengono realizzate opere di urbanizzazione.
Lo ha deciso l’Agenzia delle Entrate, che con la Risoluzione 140/E del 4 giugno scorso ha stabilito che la cessione in esame deve essere considerata a titolo oneroso nell’ambito di un’operazione di permuta. La base imponibile in questo caso si determina in base al valore normale del lotto.
La Legge 342/2000 esclude dall’applicazione dell’Iva le cessioni a titolo gratuito effettuate nei confronti dei Comuni dalle imprese titolari delle concessioni di edificare, ma solo a patto che le cessioni abbiano per oggetto aree e opere di urbanizzazione, siano effettuate a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
Precedenti pronunce dell’Agenzia avevano già chiarito che ad essere esenti dall’applicazione dell’Iva sono solo le cessioni di aree sulle quali devono essere effettuate dal lottizzante opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Non rientra in questo caso la fattispecie esaminata dall’Agenzia delle Entrate, riguardante un’area sulla quale non devono essere realizzate opere di urbanizzazione, che quindi è soggetta a Iva.
Dal momento che la cessione in esame è realizzata dal lottizzante a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione, va considerata quindi come effettuata a titolo oneroso nell’ambito di un’operazione permutativa, con base imponibile riferita al valore del lotto. (riproduzione riservata)
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