Imposta di bollo per gli elaborati tecnici
Diverso trattamento per allegati tecnici e relazioni a strutture ultimate
05/06/2009 - Trattamento fiscale differente per le relazioni a strutture ultimate e gli allegati di natura tecnica. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 139/E dello scorso 29 maggio ha confermato quanto già espresso nella Risoluzione 74/E del 23 marzo.
Secondo il Testo Unico dell’Edilizia, Dpr 380/2001, il direttore dei lavori, a strutture ultimate, deve redigere degli elaborati di natura tecnica, soggetti a imposta di bollo. Entro 60 giorni il direttore deposita allo sportello unico una dichiarazione in triplice copia che certifica l’adempimento di tutti gli obblighi di legge.
La relazione deve contenere in particolare i certificati delle prove effettuare sui materiali impiegati e l’esito delle prove di carico, corredate dai relativi verbali. Per le opere in conglomerato armato precompresso vengono riportate le dichiarazioni inerenti alla tesatura dei cavi e ai sistemi di messa in coazione.
Le relazioni a strutture ultimate costituiscono scritture privare contenenti dichiarazioni unilaterali, che scontano un’imposta di bollo di 14,62 euro per foglio sia per la copia da rilasciare al richiedente che per quella destinata al Genio Civile.
Gli allegati di natura tecnica sono invece assoggettati all’imposta di bollo di 1 euro in caso d’uso, cioè quando vengono presentati all’ufficio del registro, dal momento che non perdono la natura di scritti tecnici nonostante possano essere allegati o costituire parte integrante di altri atti sottoposti fin dall’origine all’imposta di bollo. (riproduzione riservata)
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