Imposte ridotte per le cessioni di opere di urbanizzazione
Entrate: imposta di registro fissa ed esenti da ipocatastali i trasferimenti ai Comuni regolati da convenzione
24/06/2009 - Il trasferimento al Comune, da parte di un’impresa costruttrice, delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ed è esente dalle imposte ipotecarie e catastali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 166 del 22 giugno 2009.
Il quesito è stato posto da una Società che ha sottoscritto con un Comune una convenzione per la realizzazione di un piano attuativo, nella quale la Società si obbligava a cedere al Comune le opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione. La Società ha chiesto all’Agenzia quale fosse il regime fiscale da applicare alla cessione delle opere di urbanizzazione.
L’Agenzia delle Entrate spiega che, secondo l’articolo 16 del DPR 380/2001 (TU Edilizia), che ripropone l’art. 11 della legge 10/1977 (Norme in materia di edificabilità dei suoli), il titolare della concessione edilizia, tenuto a sostenere una quota degli oneri di urbanizzazione “a scomputo totale o parziale della quota dovuta (…), può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione”. Mediante apposita convenzione si può prevedere che tali opere siano successivamente cedute al Comune. Ai sensi dell’art. 51 della legge 342/2000, tale la cessione non è rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Inoltre, l’art. 20 della legge 10/1977 dispone che alle convenzioni si applica il trattamento tributario di cui all'art. 32, comma 2, del Dpr 601/1973, che dispone l’assoggettamento all’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.
Riguardo al caso in esame, la cessione con la quale la società costruttrice trasferisce al Comune le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione sostenuti, se regolata da apposita convenzione stipulata con il Comune (ai sensi dell'articolo 11 della legge 10/1977, ora art. 16, comma 2 del DPR 380/2001), può rientrare nella previsione agevolativa di cui all'articolo 20 della legge 10/1977.
In sintesi, l'atto di trasferimento a favore del Comune delle opere di urbanizzazione potrà essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa, e in esenzione delle imposte ipotecarie e catastali. (riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici
Inserisci un commento alla news