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Piano Casa, Bolzano chiude alla sostituzione edilizia

La delibera di Giunta del 15 giugno vieta gli interventi di demolizione e ricostruzione con premio di cubatura

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vedi aggiornamento del 19/01/2010

24/06/2009 - È ridotta la versione del Piano Casa nella Provincia Autonoma di Bolzano, le cui direttive, previste dalla Legge 1/2009, sono state approvate con la Delibera di Giunta 1609/2009 del 15 giugno, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 28 del 7 luglio. Le misure per il rilancio delle costruzioni riguarderanno solo gli ampliamenti volumetrici, escludendo invece la sostituzione edilizia.

Limiti del piano: Niente demolizioni e ricostruzioni con premio volumetrico a prescindere dalla destinazione d’uso degli immobili. L'ampliamento è possibile solo per le demolizioni parziali che non coinvolgano più del 50% della cubatura esistente fuori terra. È ammesso solo l’aumento delle cubature su edifici già legalmente esistenti prima del 12 gennaio 2005, destinati al 50% ad uso residenziale e riqualificati dal punto di vista energetico secondo lo standard Casa Clima C. La superficie abitabile degli immobili potrà infatti essere estesa del 5% o del 10% a seconda che si ottenga un certificato energetico di categoria A, B o Oro. Il bonus potrà essere applicato alle nuove abitazioni e ai sottotetti. La ristrutturazione delle vecchie case secondo i criteri dell’efficienza energetica renderà possibile il rialzo di 60 centimetri delle soffitte. Grande importanza è riservata ai certificati di fine intervento, senza i quali gli aumenti di cubatura sono considerati abusivi e deve essere ripristinata la situazione precedente.
 
Con l’orientamento della Giunta Provinciale viene meno un elemento innovativo dell’accordo raggiunto il primo aprile tra Governo e Regioni. La drasticità della decisione è motivata dalla competenza esclusiva in materia di governo del territorio. La legge finanziaria ha infatti delegato la Giunta al recepimento dell’accordo sul Piano Casa nazionale, passaggio che è avvenuto con la Delibera 1609/2009 del 15 giugno scorso.
 
Interventi ammessi: Gli ampliamenti sono possibili per gli edifici che al 12 gennaio 2005 potevano già contare su una volumetria fuori terra, esistente o in concessione edilizia, di almeno 300 metri cubi. Gli aumenti fuori terra possono raggiungere al massimo un volume di 200 metri cubi e un’altezza di un metro. Nei condomini l’ampliamento di un appartamento, a seguito del suo risanamento energetico, può riguardare balconi, verande e giardini di inverno. I lavori riferiti all’immobile nel suo complesso ammettono l’innalzamento di un metro dell’immobile, ma solo previo accordo di tutti i proprietari. 

Esclusioni: Non è possibile effettuare gli interventi di ampliamento nelle zone di bosco e verde aplino

Titolo abilitativo: Per l'autorizzazione è necessaria la concessione edilizia, cui deve essere allegato il calcolo di un tecnico autorizzato che certifichi per l'intero edificio almeno lo standard Casa Clima C.

 
Termini della legge: Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma regionale i Comuni possono escludere alcune zone dall’applicazione delle misure per il rilancio dell’edilizia, o innalzare al 75% la quota minima di destinazione residenziale necessaria. I lavori devono iniziare entro il 31 dicembre 2010.


I NUMERI DEL PIANO CASA IN PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
 
Provvedimento: Delibera di Giunta 1609/2009 del 15 giugno, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 28 del 7 luglio 2009, modifica la Legge Provinciale 1/2009.  
 
Ampliamenti: Consentiti solo sul residenziale per edifici che al 12 gennaio 2005 potevano già contare su una volumetria fuori terra, esistente o in concessione edilizia, di almeno 300 metri cubi, destinati per più del 50% a scopo abitativo.
 
Nei condomini l’ampliamento di un appartamento, a seguito del suo risanamento energetico, può riguardare balconi, verande e giardini di inverno. I lavori riferiti all’immobile nel suo complesso ammettono l’innalzamento di un metro dell’immobile, ma solo previo accordo di tutti i proprietari. Previo parere dell’autorità competente si possono effettuare ampliamenti anche su edifici sotto tutela o situati nei centri storici se vengono osservati i dovuti accorgimenti. I Comuni entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge possono innalzare al 75% la quota di destinazione residenziale necessaria per l’approvazione degli interventi.
 
Demolizione e ricostruzione: Niente demolizioni e ricostruzioni con premio volumetrico a prescindere dalla destinazione d’uso degli immobili. L'ampliamento è possibile solo per le demolizioni parziali che non coinvolgano più del 50% della cubatura esistente fuori terra.
 
Non residenziale: Escluso
 
Efficienza energetica: L’intero edificio deve essere riqualificato energeticamente secondo lo standard Casa-Clima C salvo che gli edifici oggetto di ampliamento soddisfino già questo standard.
 
Semplificazione procedure: L’approvazione degli interventi deve sottostare al rilascio del permesso di costruire.
 
Limiti: Gli aumenti fuori terra possono raggiungere al massimo un volume di 200 metri cubi e un’altezza di un metro. L’abitazione ampliata o realizzata attraverso l’ampliamento non può superare i 160 metri quadri. A partire dall’avvio del 15 luglio 2009, i lavori devono iniziare entro il 31 dicembre 2010.
 
Esclusioni: Gli interventi di ampliamento sono vietati nelle zone di bosco, verde alpino e aree vincolate. Al contrario sono ammessi i centri storici osservandone il rispetto delle caratteristiche.
 
Housing Sociale: L’ampliamento deve essere utilizzato a uso residenziale o di abitazione convenzionata.


(riproduzione riservata)

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