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Compravendite senza certificato energetico: Italia messa in mora

Entro luglio il Governo dovrà fornire all’UE chiarimenti sull’abolizione dell’obbligo previsto dal Dlgs 192/2005

vedi aggiornamento del 05/04/2011
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22/06/2009 - Il 25 maggio scorso la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per chiedere chiarimenti in merito alla cancellazione dell'obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico agli atti di compravendita degli immobili, introdotta dall’art. 35 della legge 133/2008. L’Italia avrà due mesi di tempo per fornire una risposta o chiedere un’ulteriore proroga per rispondere alla Commissione.

Dall’entrata in vigore della legge 133/2008 è venuto meno l’obbligo - previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 - di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Resta però valido l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005 (leggi tutto).
 
Inoltre, nel quadro della procedura d’infrazione in corso per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, lo scorso gennaio l’Italia ha ricevuto un’altra lettera di messa in mora per non aver rispettato la data del 4 gennaio prevista dall’articolo 15 della stessa direttiva come data ultima per recepire integralmente le disposizioni della direttiva (leggi tutto).
 
Nel frattempo è stato emanato il primo dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006, relativi alla certificazione energetica degli edifici. Si tratta del Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 (leggi tutto).
 
Ricordiamo infine che nell’aprile scorso il Parlamento Europeo ha approvato una modifica alla Direttiva CE/91/2002 sul rendimento energetico in edilizia. In base alla nuova disposizione le costruzioni realizzate dopo il 31 dicembre 2018 dovranno produrre da fonti rinnovabili tanta energia quanta ne consumano. Attualmente gli edifici dell’Unione Europea assorbono il 40% dei consumi totali di energia e il 50% del gas, fonti importate da Paesi terzi. Gli Stati dell’Eurozona dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2011 (leggi tutto). (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

gaia

chi deve pagare il certificato energetico quando un immobile è stato venduto,l'acquirente o il venditore ?

Francesco

..è così complicato adottare delle sanzioni al posto della nullita' dell'atto di compravendita??? Immagino che un venditore preferirebbe fornire l'AQE/ACE al posto di pagare una sanzione.

marco

se guardiamo la 192/2005, modificata dal 311/2006 e dal 133/2008, non mi sembra ci sia molta differenza. art. 6 comma 1 parla solo di edifici di nuova costruzione, ma al comma 1-bis parla di edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1. chiedo perchè devo effetture una vendita di un fabbricato residenziale esistente del 1970. è da fare o no il certificato energetico?

vincenzo

Ho cercato su internet quali sanzioni si applicano nelle altre nazioni europee se non viene consegnata la certificazione energetica all'atto della ompravendita. Chiedo a rossella calabrese se puo' fare un articolo nel quale vengano indicate le sanzioni degli altri paesi membri per capire se l'italia dovra' reintrodurre la nullita' o si andra verso forme pecuniare di sanzioni. Grazie

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