|
|
25/06/2009 - È in vigore da oggi il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005.

Non hai un account Facebook?
joseph milazzo
spero tu non sia un tecnico! comprendo la confusione generata dall'ignoranza di chi ci amministra, ma lanciarsi in tali commenti! è fatto obbligo di redigere l'attestato di qualificazione/certificazione energetica; nessun requisito da rispettare. reputo un furto l'onorario dei notai, non una "scheda" che mi faccia capire quanto consuma la mia casa!
Zaggia Michele
Vorrei sapere e chiedere a quei cervelloni (costosi per le tasche dei cittadini) che cosa succede per le case dei centri storici, ultradatate, o, comunque per il già costruito. Non si potrà più vendere se non rispondono ai requisiti inventati da lorsignori o si dovrà svendere ? Pensano che i cittadini possano continuamente spendere fior di quattrini o chiedere mutui per adeguare ogni cosa alle idiozie che quotidianamente ci impongono? Si occupino di politica estera comune, di altri problemi più importanti per la UE. Gli Europei non vogliono più quest'Europa di cialtroni e di collusi con le varie lobbies interessate solo a guadagnare sulle spalle dei cittadini. E dopo questo cosa ci imporranno ancora? Quali altre lobbies dovremmo foraggiare prossimamente? Chi ci può difendere da questa mafia?
Valerio Di Stefano
Salve, premettendo che non mi senta depositario della "verità" la mia interpretazione è la seguente: L'obbligo di redigere l'attestato di certificazione o qualificazione, che dir si voglia, sta in capo al costruttore nei casi di nuovi edifici e va redatto inoltre nei casi contemplati dall'art. 3 del D.Lgs 192 e s.m.i. ovvero nei casi di alcuni interventi sull'edificio; in particolare per le case nuove e per gli interi edifici sopra i 1.000 mq viene redatto a cura del costruttore, nei restanti (qui non è chiaro) dovrebbe essere responsabilità del costruttore se presente o di colui che ha facoltà di richiedere l'intervento previsto dall'art. 3. (vedi caso di sostituzione della caldaia). Per cui in una compravendita di edifici che ricadono in regime del D.Lgs 192 (istanza di concessione edilizia o altra richiesta di permesso o anche semplice sostituzione di caldaia successiva al 8 Ottobre 2005) deve essere prodotto l'attestato nei casi contemplati dall'art. 3 del "192" ed eventulamente con la cronologia prevista dal "311". Nei restanti casi no. IN dettaglio ad oggi non è più obbligatorio allegare l'attestato all'atto della compravendita, ma se in generale c'è un trasferimento a titolo oneroso e l'attestato già esisteva, questo deve essere consegnato al beneficiario del trasferimento.
Arch.Massimo
Buongiorno a Voi tutti!!...1 chiarimento IMPORTANTE:ma allora, l'ATTESTATO DI QUALIFICAZ. ENERGETICA, ove nn previsto quello di certificazione, si deve fare IN TUTTI I CASI DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE di unità imm. esistenti o di nuova costruzione, OPPURE SOLO, inteso x l'unità imm. esistente, IN CASO DI SUA RISTRUTTURAZIONE??...xké le cose sono completamente diverse, in quanto, se é la 1a soluzione, le agenzie imm.ri dovranno far fare l' AQE x TUTTI gli alloggi compravenduti/locati, mentre se é la 2a, dovrà farlo poi il cliente quando interviene con ristrutturazione, no??....grazie e cordiali saluti.
Inserisci un commento alla news