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Prestazione energetica edifici: in vigore il Dpr 59/2009

Dal 1° luglio attestato di qualificazione per tutti gli immobili. Infrazione UE sulle compravendite senza certificato

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vedi aggiornamento del 10/09/2009

25/06/2009 - È in vigore da oggi il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005.

Prestazione energetica edifici: in vigore il Dpr 59/2009

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Direttiva CEE 16/12/ 2002 n. 2002/91/CE

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Le nuove norme si applicano all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano - per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici - le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300.

Leggi tutti i contenuti del Dpr n. 59 del 2 aprile 2009.

 
Il Dpr 59/2009 è uno dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006, che recepiscono la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia; manca ancora, quindi, il DPR in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005 che fisserà i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005. che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterrà le Linee guida nazionali.
 

 
GLI OBBLIGHI DAL 1° LUGLIO 2009 Il 1° luglio 2009 entrerà in vigore l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
 
Il Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Sono ancora sprovviste di proprie leggi le Regioni Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. Quelle che invece hanno già emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali (leggi tutto).

  
LA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE
L’Italia è stata messa in mora dalla Commissione europea per aver abolito - con l’art. 35 della legge 133/2008 - l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, obbligo previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. È quindi venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005. L’Italia avrà due mesi di tempo per fornire una risposta alla Commissione (leggi tutto).


(riproduzione riservata)

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4 Commenti

joseph milazzo | risposta a zaggia michele

mercoledì 8 luglio 2009 - 11.13

spero tu non sia un tecnico! comprendo la confusione generata dall'ignoranza di chi ci amministra, ma lanciarsi in tali commenti! è fatto obbligo di redigere l'attestato di qualificazione/certificazione energetica; nessun requisito da rispettare. reputo un furto l'onorario dei notai, non una "scheda" che mi faccia capire quanto consuma la mia casa!

Zaggia Michele | Sarebbe bene che la UE si occupasse di cose più serie.

domenica 28 giugno 2009 - 16.24

Vorrei sapere e chiedere a quei cervelloni (costosi per le tasche dei cittadini) che cosa succede per le case dei centri storici, ultradatate, o, comunque per il già costruito. Non si potrà più vendere se non rispondono ai requisiti inventati da lorsignori o si dovrà svendere ? Pensano che i cittadini possano continuamente spendere fior di quattrini o chiedere mutui per adeguare ogni cosa alle idiozie che quotidianamente ci impongono? Si occupino di politica estera comune, di altri problemi più importanti per la UE. Gli Europei non vogliono più quest'Europa di cialtroni e di collusi con le varie lobbies interessate solo a guadagnare sulle spalle dei cittadini. E dopo questo cosa ci imporranno ancora? Quali altre lobbies dovremmo foraggiare prossimamente? Chi ci può difendere da questa mafia?

Valerio Di Stefano | Possibile risposta al

giovedì 25 giugno 2009 - 12.33

Salve, premettendo che non mi senta depositario della "verità" la mia interpretazione è la seguente: L'obbligo di redigere l'attestato di certificazione o qualificazione, che dir si voglia, sta in capo al costruttore nei casi di nuovi edifici e va redatto inoltre nei casi contemplati dall'art. 3 del D.Lgs 192 e s.m.i. ovvero nei casi di alcuni interventi sull'edificio; in particolare per le case nuove e per gli interi edifici sopra i 1.000 mq viene redatto a cura del costruttore, nei restanti (qui non è chiaro) dovrebbe essere responsabilità del costruttore se presente o di colui che ha facoltà di richiedere l'intervento previsto dall'art. 3. (vedi caso di sostituzione della caldaia). Per cui in una compravendita di edifici che ricadono in regime del D.Lgs 192 (istanza di concessione edilizia o altra richiesta di permesso o anche semplice sostituzione di caldaia successiva al 8 Ottobre 2005) deve essere prodotto l'attestato nei casi contemplati dall'art. 3 del "192" ed eventulamente con la cronologia prevista dal "311". Nei restanti casi no. IN dettaglio ad oggi non è più obbligatorio allegare l'attestato all'atto della compravendita, ma se in generale c'è un trasferimento a titolo oneroso e l'attestato già esisteva, questo deve essere consegnato al beneficiario del trasferimento.

Arch.Massimo | CHIARIMENTO!!

giovedì 25 giugno 2009 - 11.46

Buongiorno a Voi tutti!!...1 chiarimento IMPORTANTE:ma allora, l'ATTESTATO DI QUALIFICAZ. ENERGETICA, ove nn previsto quello di certificazione, si deve fare IN TUTTI I CASI DI COMPRAVENDITA E DI LOCAZIONE di unità imm. esistenti o di nuova costruzione, OPPURE SOLO, inteso x l'unità imm. esistente, IN CASO DI SUA RISTRUTTURAZIONE??...xké le cose sono completamente diverse, in quanto, se é la 1a soluzione, le agenzie imm.ri dovranno far fare l' AQE x TUTTI gli alloggi compravenduti/locati, mentre se é la 2a, dovrà farlo poi il cliente quando interviene con ristrutturazione, no??....grazie e cordiali saluti.

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