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Requisiti acustici, vuoto normativo in Italia

F.I.V.R.A. lamenta danni per cittadini, ambiente e imprese edili

vedi aggiornamento del 29/07/2010
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30/06/2009 - Mercoledì 24 giugno la Camera dei Deputati, dopo il si del Senato,  ha approvato in via definitiva Il Disegno di Legge recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”, che all’art.11, comma 5 recita: “in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n.

447 (e successivo DPCM 5/12/97), non trova applicazione nei rapporti tra i privati e in particolare, nei rapporti tra costruttori venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
 
In attesa della nuova normativa, quindi, non dovranno essere più rispettati i requisiti acustici previsti dal DPCM ‘97 nei rapporti tra privati, costruttori, venditori e acquirenti di alloggi edificati dopo l’entrata in vigore della legge.   
 
Il ddl recepisce la direttiva 2002/49/CE che richiedeva l’armonizzazione dei descrittori acustici per la definizione dei rumori in ambiente esterno, non considerando il tema dei requisiti acustici passivi degli edifici.
 
 “L’armonizzazione della normativa nazionale con quella Europea -afferma Paolo Ferro, Presidente F.I.V.R.A. Fabbriche Isolanti Vetro Roccia Associate- non può determinare la modifica dell’unico Decreto vigente in materia di rispetto dei requisiti acustici degli edifici”. Il riordino della normativa sull’acustica è un buon obiettivo, ma le disposizioni vigenti, sebbene incomplete e discutibili, hanno rappresentato un riferimento per le costruzioni. Il provvedimento secondo F.I.V.R.A. crea caos normativo in un mercato in crescita, senza sostenere l’impresa italiana.
 
Il DPCM ‘97 aveva indotto i produttori di materiali isolanti come lastre di vetro per le superfici trasparenti, lane di vetro e di roccia per l’isolamento delle superfici opache a garantire standard sempre crescenti, utili a garantire la coabitazione in condomini o zone rumorose. Il vuoto legislativo provoca invece caos interpretativo e preoccupazioni nel settore per la riduzione del comfort abitativo e l’abbassamento della qualità degli edifici. Diventa infatti problematica l’individuazione della responsabilità per eventuali risarcimenti al proprietario dell’immobile.
 
Secondo le associazioni dei consumatori molti costruttori non rispettano i requisiti anche in presenza di un Decreto. La sua integrale applicazione garantiva però ai proprietari la possibilità di rivalersi del 20% del valore dell’immobile nel caso in cui l’edificio non soddisfacesse i requisiti stabiliti dal DPCM ’97, come definito dall’art. 1490 c.c.
 
L’inquinamento acustico costituisce poi una voce importante nelle regole del rispetto per l’ambiente. Per Stefano Ciafani, responsabile scientifico di  Legambiente il provvedimento è l’ennesima proroga ad una norma ambientale che causa il regresso dell’edilizia. Per rilanciare il settore delle costruzioni è invece fondamentale puntare su sostenibilità, qualità e sicurezza. Parametri non presenti nel Piano casa del Governo”.
 
Per F.I.V.R.A. Governo, Ministri competenti,  Parlamentari e Istituzioni, dovrebbero intervenire adottando gli atti legislativi necessari a tutelare i cittadini attraverso l’applicazione della normativa europea vigente in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.
 
Dello stesso parere Valeria Erba, Presidente ANITsecondo la quale il controllo del rumore negli edifici non è un requisito secondario ma essenziale, richiesto dalla Direttiva europea 89-106 sui prodotti da costruzione. L’Italia non si sarebbe invece dimostrata all’altezza di altri Paesi Europei, interpretando arbitrariamente leggi e direttive comunitarie. Gli operatori del settore auspicano che l’Italia si dimostri coerente con la strada intrapresa nel 1997, non solo per evitare una procedura di infrazione dalla Comunità Europea, ma anche per il benessere acustico come fondamentale garanzia di qualità dell’abitare, senza delegittimare il lavoro che tecnici e professionisti hanno svolto sull’acustica.

Fonte: Ufficio Stampa F.I.V.R.A.

 
(riproduzione riservata)
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Altri Commenti

Francesco Bistrussu

Secondo me non è vero che i requisiti acustici non debbano essere rispettati dalle imprese con la sospensione degli effetti nei rapporti tra privati non si abroga una disposizione di legge vigente, che quindi va rispettata, ma si TOGLIE il diritto di farla rispettare in tribunale. Il privato non potrà più chiedere il rispetto al costruttore ma lo stesso, così come il suo progettista e direttore lavori, non potrà non applicare una legge dello stato vigente a pena di conseguenze e sanzioni dal punto di vista professionale. Inoltre, sempre secondo la mia opinione, il privato potrà rivalersi sull'ente pubblico, es. ufficio tecnico comunale, che ha omesso la vigilanza spettante per legge in relazione al rispetto di una prescrizione normativa VIGENTE e quindi non contrattabile. Secondo me è solo un pasticcio... Saluti. FB

Francesco Bistrussu

Secondo me non è vero che i requisiti acustici non debbano essere rispettati dalle imprese con la sospensione degli effetti nei rapporti tra privati non si abroga una disposizione di legge vigente, che quindi va rispettata, ma si TOGLIE il diritto di farla rispettare in tribunale. Il privato non potrà più chiedere il rispetto al costruttore ma lo stesso, così come il suo progettista e direttore lavori, non potrà non applicare una legge dello stato vigente a pena di conseguenze e sanzioni dal punto di vista professionale. Inoltre, sempre secondo la mia opinione, il privato potrà rivalersi sull'ente pubblico, es. ufficio tecnico comunale, che ha omesso la vigilanza spettante per legge in relazione al rispetto di una prescrizione normativa VIGENTE e quindi non contrattabile. Secondo me è solo un pasticcio... Saluti. FB

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