Onduvilla
Hypoplan

Opere di urbanizzazione a scomputo: l’Authority fa chiarezza

La disciplina dopo il terzo decreto correttivo del Codice degli appalti

Letto 4941 volte vota Risultato 2 voti
vedi aggiornamento del 29/07/2009

23/07/2009 - Con la Determinazione n. 7 del 16 luglio 2009,  l’Autorità sui contratti pubblici fornisce indicazioni sulla disciplina delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti.

Opere di urbanizzazione a scomputo: l’Authority fa chiarezza

Norme correlate

Determinazione 16/07/ 2009 n. 7

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Problematiche applicative ..

Decreto Legislativo 11/09/ 2008 n. 152

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ..

Decreto Legislativo 12/04/ 2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE ..

Decreto Pres. Repubblica 06/06/ 2001 n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia

In primo luogo l’Authority ricorda che l’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria è condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia, come previsto dall’articolo 31 della legge 1150/1942 (ora art. 12 del DPR 380/2001 - Testo Unico Edilizia). L’obbligo di pagare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in caso di esecuzione di un certo tipo di opere edilizie, è stato introdotto dalla legge 765/1967, mentre la legge 10/1977 ha stabilito che il contributo deve essere commisurato al costo di costruzione; queste disposizioni sono state trasfuse nell'articolo 16 del TU Edilizia. Quindi, il rilascio del permesso di costruire da parte di una amministrazione comporta, per il privato, “la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione” (art. 16, comma l, del DPR 380/2001).
 
Il comma 2 del suddetto articolo 16 prevede la possibilità di scomputare la quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui il titolare del permesso di costruire o attuatore del piano si obblighi a realizzarle direttamente. Quindi, il privato attuatore del piano e/o titolare del permesso di costruire, debitore del versamento degli oneri di urbanizzazione, può adempiere all'obbligo costituito dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione mediante l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione.
 
Con l'approvazione del Codice dei contratti (Dlgs 163/2006) le opere a scomputo sono state assoggettate alle procedure di evidenza pubblica. Il Dlgs 152/2008, terzo decreto correttivo, ha introdotto due novità fondamentali:
 
a) non c’è più alcuna distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria, unificate sotto la medesima disciplina;
 
b) tutte le opere, a prescindere dal loro importo (inferiore, pari o superiori alla soglia comunitaria), sono ricondotte nella disciplina del Codice dei contratti e differenziate, in base all'importo, esclusivamente sotto il profilo della procedura applicabile.
 
Dopo aver analizzato i dubbi interpretativi sollevati nei quesiti posti all’Autorità e nelle osservazioni emerse nel corso delle audizioni degli operatori del mercato e delle amministrazioni competenti, l’Autorità ha affermato che:
 
- l’articolo 32, comma 1, lett. g), primo periodo, del Codice attribuisce la funzione di stazione appaltante al privato titolare del permesso di costruire (o titolare del piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo che preveda l’esecuzione di opere di urbanizzazione). Il privato è quindi tenuto ad appaltare le opere di urbanizzazione a terzi, nel rispetto del Codice e, in qualità di stazione appaltante, è esclusivo responsabile dell'attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ferma restando la vigilanza da parte dell'amministrazione;
 
-  il collaudo, come già affermato nella determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009 (leggi tutto), costituisce attività propria della stazione appaltante e, quindi, del soggetto privato titolare del permesso di costruire, ferma restando la funzione di vigilanza da parte dell'amministrazione;
 
- se la gara è bandita dall’amministrazione pubblica (ai sensi dal secondo periodo dell'art.32, comma 1, lett. g) del Codice), il privato titolare del premesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo) può parteciparvi, purché qualificato ex art. 40 del Codice e purché non abbia direttamente curato la redazione della progettazione preliminare; in questo caso il contratto d'appalto viene stipulato dal titolare del premesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo);
 
- l'affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 122, comma 8 del Codice) avviene mediante la procedura negoziata prevista dall'art. 57, comma 6 del Codice, sia nel caso in cui le funzioni di stazione appaltante siano svolte dal privato, sia nel caso le stesse siano in capo all'amministrazione;
 
- ai fini dell'affidamento della progettazione, il privato deve rispettare l'art. 91 del Codice, ad eccezione dei casi in cui la gara non è obbligatoria (quando non sussiste né il presupposto contrattuale né il carattere di onerosità della prestazione, poiché il valore del progetto non è compensato con gli oneri di urbanizzazione in quanto predisposto in un momento antecedente alla stipula della convenzione urbanistica);
 
- alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, di importo inferiore alla soglia comunitaria, comprese nelle convenzioni urbanistiche stipulate prima dell'entrata in vigore del Dlgs 152/2008, si applica la disciplina previgente.

(riproduzione riservata)

Bookmark and Share
vota  |  Risultato 2 voti

Normativa sull'argomento

Inserisci un commento alla news
Il tuo nome(*)
Titolo commento (*)
Commento (*)
max 2000 caratteri
Ricopia il codice visualizzato a lato
Edilportale.com su Facebook
Trenzametal
-25%
Posto auto e parcheggi nel condominio
POSTO AUTO E PARCHEGGI NEL CONDOMINIO

Prezzo: € 18,00

Offerta: € 13,50

-25%
Le responsabilità dell'amministratore condominiale
LE RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

Prezzo: € 18,00

Offerta: € 13,50

easy pro