Piano Casa Parma, incentivi su qualità e rinnovabili
Incentivi fiscali sulla ristrutturazione delle facciate negli edifici storici
24/07/2009 - Dopo l’approvazione della Legge Regionale 6/2009 per il rilancio delle costruzioni attraverso la riqualificazione edilizia e gli interventi per gli aumenti volumetrici, il Piano Casa coinvolge il Comune di Parma. Previsti incentivi per chi decide di migliorare la qualità degli edifici storici ristrutturando la propria facciata o utilizzando fonti di energia rinnovabile.
Norme correlate
Regione Emilia Romagna - Governo e riqualificazione solidale del territorio (Piano Casa)
Nel caso di edifici esistenti è possibile ottenere un premio volumetrico accompagnato dalla semplificazione delle pratiche burocratiche, attraverso la sostituzione della Dia, Denuncia di inizio attività, con una comunicazione preventiva all’amministrazione competente. Previsti incentivi nella fase di cantierizzazione, soprattutto in riferimento all’accesso dei mezzi d’opera, ma anche la riduzione della tassa per occupazione del plateatico per il montaggio del ponteggio per un periodo massimo di 6 mesi. Concesso lo scomputo delle superfici necessarie ad accogliere accorgimenti strutturali e impiantistici collegati all’utilizzo delle energie rinnovabili e al riscaldamento/raffrescamento passivo. La riduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico ammonterà al 40% per gli edifici non sottoposti a tutela e al 50% per quelli storici. Diminuiscono anche gli oneri di urbanizzazione secondaria: del 20% se con gli interventi si raggiunge la classe energetica C, del 25% per la B e del 30% per la A. Le strutture possono essere modificate attraverso il recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi, l’inserimento di tasche nel tetto e la possibilità di aumentare il rapporto aero-illuminometrico.
Per gli interventi di riqualificazione energetica che consentono un aumento del 10% del livello di isolamento è possibile derogare di 20 centimetri alle distanze minime e di 25 centimetri alle altezze massime consentite.
I vani tecnici, indispensabili per riporre contatori o trasformatori, non determinano nuovi volumi se inferiori al 15% dell’edificio esistente.
Anche sulle nuove costruzioni sono consentiti interventi con aumento di cubatura a prescindere che rientrino nel Poc, Piano operativo comunale, e lo scomputo per le strutture atte a favorire la diffusione delle rinnovabili. Se gli interventi consentono il raggiungimento della classe energetica C non si computa come superficie lorda utile lo spessore dei miri perimetrali che eccede i 30 centimetri. Nel caso di classi B o A si arriva rispettivamente a 15 centimetri o all’intero spessore. I vani tecnici non sono conteggiati ai fini della superficie lorda utile se integrati nell’involucro esterno dell’edificio.
Tra gli incentivi su oneri e procedure edilizie per gli anni 2009 e 2010 sono compresi la rateizzazione degli oneri, il congelamento dei valori relativi alle monetizzazioni, il prolungamento automatico della proroga sulla scadenza della Dia e l’omogeneizzazione dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai tempi di realizzazione degli stralci funzionali dei Pua, Piani urbanistici attuativi.
Le agevolazioni investono anche gli strumenti di pianificazione. Diminuita la superficie minima necessaria per l’attivazione dei sub-ambiti di trasformazione garantendo la progettazione unitaria e la funzionalità delle urbanizzazioni. Partiranno invece immediatamente i sub-ambiti di trasformazione produttivi e misti e di quelli legati alla realizzazione di opere di interesse pubblico urgenti. Per favorire gli interventi mirati di tipo produttivo e misto verrà effettuato un primo stralcio al Rue cartografico, Regolamento urbanistico edilizio. Saranno infine eliminati i costi del processo perequativo, con la conseguente diminuzione del valore del contributo.
I NUMERI DEL PIANO CASA DELL'EMILIA ROMAGNA
Provvedimento: Legge Regionale 6/2009 del 6 luglio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 116 del 7 luglio 2009
Ampliamenti: Via agli ampliamenti del 20% sugli edifici abitativi esistenti al 31 marzo 2009, con una superficie massima di 350 metri quadri. L’incremento non può comunque superare i 70 metri quadrati. Liberalizzate le sopraelevazioni. Sono possibili ampliamenti del 35%, fino a un massimo di 130 metri quadri, se la riqualificazione energetica non riguarda solo l’intervento, ma tutto l’edificio o se viene effettuato l’adeguamento sismico di tutta la struttura nei Comuni a medio rischio.
Demolizioni e ricostruzioni: Bonus volumetrico del 35%, che può salire al 50% in caso di abbattimento e delocalizzazione degli immobili incongrui. La norma si applica anche agli edifici in cui la parte di unità non residenziali non superi il 30%; in questo caso il livello di prestazione energetica raggiunto deve superare del 25% quello previsto dalle leggi regionali.
Non residenziale: Possibili gli interventi sugli edifici industriali e artigianali previa consultazione in Conferenza di Servizi.
Efficienza energetica: l’ampliamento viene approvato a patto che siano rispettati i requisiti energetici regionali, contenuti nella L.R. 156/2008. Per il miglioramento delle prestazioni energetiche si può derogare alle distanze minime di20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, e alle altezze massime di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura. Non è considerato ai fini dell’aumento della superficie utile lorda lo spessore maggiore delle murature esterne nei limiti della sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri.
Semplificazione burocratica: Per tutti gli interventi è sufficiente la Dia. Snellite le procedure per le opere pubbliche. Assembrate tutte le fasi, dal progetto preliminare fino al cantiere, inserendo, dove necessario, anche l’esproprio.
Limiti: Vietati i cambi di destinazione d’uso. La Dia può essere presentata dal 22 settembre al 31 dicembre 2010. Il numero delle unità immobiliari può essere aumentato purché quelle aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a 50 mqe siano destinate per almeno 10 anni alla locazionea canone calmierato mediante la stipula di apposita convenzione
Esclusioni: La legge non si applica a centri storici, parchi, aree vincolate o appartenenti al demanio statale, regionale, provinciale e comunale, zone a rischio idrogeologico o di incidenti, immobili abusivi. Entro 60 giorni i Comuni possono proporre l’esclusione di altre zone in base ad indici di saturazione edilizia.
Housing Sociale: Ogni intervento previsto nei programmi di riqualificazione urbana dovrà destinare almeno il 20% a giovani coppie, studenti, portatori di handicap e cittadini stranieri. (riproduzione riservata)
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