ISOLAMENTO ACUSTICO

Certificazione energetica e 55%: prime difficoltà applicative

I problemi dei Certificatori Energetici alle prese con le nuove norme

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vedi aggiornamento del 27/01/2010

30/07/2009 - A circa un mese dall’entrata in vigore dell’obbligo di dotare di certificato energetico tutti gli immobili messi in vendita o affittati (1° luglio 2009), e a pochi giorni dall’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (leggi tutto), non mancano le difficoltà di applicazione delle nuove regole.

Certificazione energetica e 55%: prime difficoltà applicative

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L’Arch. Francesco Giordano, Coordinatore Regionale Campania e Referente Provincia per Napoli dell’ACE - Associazione Certificatori Energetici, ci segnala una serie di questioni relative all’introduzione della certificazione energetica in Italia: molti certificatori hanno infatti rilevato problemi con i notai, con le softwarehouse, con gli ordini professionali e con l’ENEA - Gruppo di Lavoro Efficienza Energetica per le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
 
In particolare l’Associazione Certificatori Energetici segnala che:
 
- i notai sono orientati a pretendere il Certificato energetico e richiedono che venga rilasciato da un tecnico abilitato e iscritto al relativo elenco/albo, ma tale abilitazione ed albo verrà introdotto con il terzo decreto, non ancora pubblicato;
- le softwarehouse rilasciano a pagamento gli aggiornamenti dei software commerciali adducendo che l’attestato di qualificazione, ancora valido ed integrato da nuove funzioni, non verrà sostituito dall’attestato di certificato energetico ma andrà ad integrarsi ad esso;

- i professionisti  fino ad oggi abilitati secondo il Dlgs 115/2008 pensano di poter emettere l’attestato di certificazione anche in assenza dei relativi albi/elenchi regionali;

 
- gli ordini professionali (nei diversi forum) ritengono che non si possa emettere ACE (Attestato di Certificazione Energetica) in sostituzione dell’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), che risulta ancora valido in assenza degli albi/elenchi suddetti; ci sono già le prime interpretazioni della norma;
 
- per quanto riguarda la detrazione del 55% per l’efficienza energetica, l'ENEA GdL efficienza energetica il giorno 18 luglio 2009 comunicava nel servizio faq che non occorre l’ACE per le pratiche di risparmio energetico ma il solo AQE, ritenendolo ancora valido; il giorno 22 luglio 2009 tale faq è stata modificata inserendo la precisazione che l’ACE è valido da normativa vigente ma per le pratiche di detrazioni fiscali era sufficiente l’AQE.
 
- entro settembre una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate includerà definitivamente i portoni e portoncini blindati di ingresso fra i prodotti ammessi alla detrazione del 55%, anche grazie al continuo interessamento dell’UNCSAAL e dei suoi tecnici che più volte hanno segnalato l’anomalia all’ENEA, soprattutto dopo l’emanazione del Dpr 59/2009 che faceva definitivamente rientrare le porte d’ingresso nelle tabelle di trasmittanza degli infissi.


Per quanto riguarda invece il software DOCET, i tecnici sottolineano che nelle Linee Guida (DM 26 giugno 2009) si fa chiaramente riferimento alla possibilità di utilizzo del software DOCET per usi limitati della certificazione energetica (fino a 3000 mq ad esempio), ma nel decreto non si richiama il fatto nel Dpr 59/2009 invece si specifica (art. 4, comma 27) che lo stesso software CNR/ENEA deve garantire risultati analoghi alla norma UNI TS 11300 o riferiti ai  parametri nazionali.
 
Tale richiamo è contenuto anche nel paragrafo 5 dell’Allegato A al DM 26 giugno 2009 in cui si legge “La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3 dello stesso decreto 26/06/2009.”. Tale dichiarazione oggi non è disponibile on-line su nessun sito, pertanto l'ultima versione del software DOCET v. 1.07.10.18, non aggiornato da Ottobre 2007, si presume non possa rispettare i corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento e similarmente uno scostamento del +/- 5% come per i software commerciali.
 
In molti forum tecnici, ma anche in varie interviste e dichiarazioni, si annunciava l’uscita del nuovo DOCET PRO aggiornato alla UNI TS 11300, da utilizzare sia per la Certificazione Energetica che per le pratiche del 55%, ma ad oggi tale aggiornamento non è ancora disponibile.
 
Sul sito dell'ENEA GdL efficienza energetica, dal giorno 28 luglio è possibile scaricare nuovamente (attraverso il link al sito http://www.docet.itc.cnr.it/) la vecchia versione del software DOCET v. 1.07.10.18, ma non si fa alcun rifermento a dichiarazioni o a rispondenze a parametri nazionali. Tale software non aggiornato risulterebbe attualmente inutilizzabile senza tale dichiarazione e soprattutto non adeguato alla nuova situazione normativa.
 
Alla luce di queste problematiche, i tecnici chiedono all’ENEA GdL efficienza energetica di chiarire (attraverso la FAQ 50 del 28/07/2009) se l’attuale versione di DOCET (non aggiornata da Ottobre 2007) sia a norma o meno, e di pubblicare sul sito la dichiarazione resa da CNR, ENEA sulla rispondenza del +/- 5% del software DOCET ai parametri nazionali, in assenza della quale il software non può essere utilizzato in alternativa ai software commerciali che invece presentano tale dichiarazione ed in alcuni casi Certificazioni di rispondenza emessa dal CTI.


(riproduzione riservata)

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Normativa sull'argomento

8 Commenti

Francesco, ingegnere | ma in Sicilia che si fa'?

domenica 31 gennaio 2010 - 17.59

Chi puo redigere l'attestato di certificazione energetica per la compravendita degli immobili nuovi o da ristrutturare? E' obbligatorio inserire le raccomandazioni per eventuali interventi migliorativi? Grazie

Sergio | redarre

sabato 16 gennaio 2010 - 16.14

scusate, ma non riesco a sopportare questo infinito (usato in alcuni commenti) abusivamente coniato dal participio passato del verbo redigere. Trovo invece fondamentali questi articoli di Edilportale e ne ringrazio l'Autrice. Segnalo che il DPR 59/2009 a volte fa riferimento a "commi" senza precisare di quale articolo. Mi sembra un segno di sciatteria. Spero che non riguardi anche la sostanza.

Silvia | informazione

sabato 5 settembre 2009 - 10.46

tutti i professionisti laureati possono redarre il certificato energetico?

luciani francesco | Inesattezza al paragrafo relativo al Dlgs 115/2008

sabato 5 settembre 2009 - 10.28

Chiunque iscritto al relativo albo profesionale può redigere il certificato, e l attestato di qualificazione energetica decreto bersani e successive modifiche, solo per la regione lombardia ad oggi è necessario essere iscritti alla LISTA certificatori energetici, ed anche ciò è in contrasto con la normativa nazionale, dal punto di vista dell' orientamento alle libere professioni.

Arch. Francesco Giordano | Software a norma per Attestati Certificazione energetica

mercoledì 5 agosto 2009 - 16.10

All'indirizzo web del CTI riportato nell'articolo di edilportale cliccando su "Certificazioni di rispondenza emessa dal CTI", si scopre l'elenco dei software utilizzabili per redigere l'ACE senza problemi. Bisogna però controllare che siano stati già aggiornati al decreto 26/06/2009 per poter stampare l'ACE con i famosi "cruscotti" pochi, lo sono già e con un pò di calma e pazienza si scopre che alcuni programmi completi, con alcune limitazioni, possono essere utilizzati "in prova" anche in uso professionale per testarne le varie particolarità prima dell'acquisto.

mariagrazia | come si redige allora l'ace?

mercoledì 5 agosto 2009 - 12.44

nel frattempo che il docet venga aggiornato, l'attestato di certificazione energetica come può essere redatto? al momento dovrei redigerne uno per un atto di compravendita e non so come comportarmi...potreste darmi una risposta?

Arch. Francesco Giordano | Modifiche alla Faq 50 Enea del 01/08/2009

sabato 1 agosto 2009 - 18.55

In seguito alle giuste segnalazioni del sottoscrito, a nome dell' Associazione Certificatori Energetici, ha fatto all'ENEA con l'articolo pubblicato su Edilportale il giorno 30/07/2009, l'ENEA ha rivisto, come richiesto, la faq 50 ammettendo che l'attuale versione DOCET non può essere utilizzata. RISPOSTA ENEA - Aggiornamento faq 50 del 01/08/2009 - R - Le nuove norme per una rigorosa certificazione energetica impongono il ricorso alle norme UNI TS 11300 secondo quanto stabilito dall'allegato III del D. Lgs. 115/08 e sostituiscono quanto previsto dall'art. 5 c. 3 del "Decreto edifici", ossia di fare riferimento all'allegato I del D. Lgs. 192/05. Tuttavia, nei casi consentiti, è sempre possibile avvalersi del calcolo semplificato secondo l'allegato G al "Decreto edifici". Inoltre il DM 26/6/09 che ha introdotto le linee guida per la certificazione energetica, al punto 5.2 dell'allegato A ammette esplicitamente l'utilizzo di "Docet" per il calcolo degli indici di prestazione energetica delle unità immobiliari residenziali ma solo "sulla base delle norme tecniche UNI TS 11300" e con garanzia che tali indici non si discostino di ± 5% rispetto ai parametri di riferimento nazionali, oppure qualora "i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo" predisposti da UNI e CEN (DPR 59/09, art. 4 c. 27). Pertanto, in attesa di un prossimo aggiornamento previsto entro settembre 2009, si ritiene che l'attuale versione (1.07.10.18) di Docet non sia idonea alla redazione della certificazione energetica, così come prevista dal DM 26/6/09.

Andrea | tanto caos per niente

giovedì 30 luglio 2009 - 15.36

In realtà tutte le figure iscritte ad collegi o albi sono abilitate a redarre questi documenti. Vedi Art 1 comma 6 del Decreto 19/02/2007

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