Bluair Blackpor

Certificazione energetica, calcolo e adempimenti nelle Linee guida

È consentito redigere un certificato energetico unico per tutti gli appartamenti di un condominio

vedi aggiornamento del 24/01/2011
Letto 75530 volte

14/07/2009 - Con il Decreto ministeriale del 26 giugno 2009 sono finalmente arrivate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previste dall’articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005, in applicazione della direttiva 2002/91/CE.
 
Le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali.

Certificazione energetica, calcolo e adempimenti nelle Linee guida

Notizie correlate

Norme correlate

Decreto Ministeriale 26/06/ 2009

Ministero dello Sviluppo economico - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici..

Decreto Pres. Repubblica 02/04/ 2009 n. 59

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto ..

Decreto Legislativo 29/12/ 2006 n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione ..

Decreto Legislativo 19/08/ 2005 n. 192

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della ..

Direttiva CEE 16/12/ 2002 n. 2002/91/CE

Parlamento Europeo - Rendimento energetico nell'edilizia

Decreto Pres. Repubblica 26/08/ 1993 n. 412

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli ..

Invece, le Regioni e le province autonome che hanno già recepito la direttiva 2002/91/CE, devono adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti alle Linee guida. Per l’attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, è istituito un Tavolo di confronto e coordinamento.
 
Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, anche se nel frattempo dovessero essere emanati provvedimenti di aggiornamento. La validità massima dell’attestato è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l’attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. All’attestato di certificazione energetica devono essere allegati, in originale o in copia, i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del Dpr 412/1993.
 
L’attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio.
 
L’Allegato A spiega che la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del Dpr 412/1993, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell’Allegato 1.
 
Sono poi illustrate le diverse metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici: il “Metodo calcolato di progetto” (che fa riferimento alla norma UNI/TS 11300) e il “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard” che prevede tre livelli di approfondimento. Un paragrafo è dedicato alla valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva per la quale sono proposti due metodi: il metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol) e il metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi.
 
Le prestazioni energetiche dell’edificio sono rappresentate graficamente (comprendono l’indicazione della prestazione raggiungibile con la realizzazione degli interventi di riqualificazione raccomandati) e attraverso un sistema di valutazione basato su classi identificate dalle lettere dalla A alla G, con l’introduzione di una classe A+.
 
Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Per i condominii, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per appartamenti simili (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali.
 
Per i condominii si può quindi prevedere: a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma proprio dell’appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione dell’indice di prestazione energetica limite EPLi); b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l’indice di prestazione energetica (EPLi) dell’edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento; c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l’installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al  punto a). In questo caso per la determinazione dell’indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell’impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti.
 
Gli amministratori degli stabili devono fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari.
 
Procedura di certificazione energetica degli edifici: la certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr (non ancora emanato) di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005.
 
Il certificatore deve: 1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell’immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti; 2. classificare l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati; 3. rilasciare l’attestato di certificazione energetica.
 
Per gli edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 mq, oggetto di compravendita o di locazione, il proprietario, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti. (riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Normativa sull'argomento

Inserisci un commento alla news
Clicca qui

Non hai un account Facebook?

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news più precisa e completa.
Altri Commenti

cinzia

se vi può essere di aiuto, io sono riuscita a certificare la mia casa molto velocemente sul sito http://www.certificazioneenergeticaonline.com. In un paio di giorni ho ricevuto 4 preventivi e nel giro di una settimana la mia casa era certificata!

Patrizia Cuazzi

Ho letto su un giornale che si può vendere un immobile allegando non una certificazione energetica fatta dal professionista e quindi costosa,mA UNA SEMPLICE AUTOCERTIFICAZIONE.Il mediatore sostiene che non è possibile.Avete notizie in merito?

Geom. Luca

Vorrei dei chiarimenti in merito alla possibilità di firmare un certificato energetico in qualità di geometra. ?

elide chieno

devo vendire una cascina disabitata da piu' di 3 anni... posso fare un autocertificazione

Emiliano G

Sto redigendo in fretta e furia 5 attest. di qualificazione energetica. Con l'entrata in vigore del decreto credo che le cose si complicano un pò. L'allegato I (o L non ricordo bene) del 311/06 indicava due possibili modi di calcolo: uno semplificato, e uno piu complesso: per quest'ultimo i valori tabellari delle prestazioni delle pareti e/o superf. delimitanti l'involucro edilizio potevano essere moltiplicati per 1,3 (esempio il valore limite di trasmitt. di una parete verticale in zona D passava da 0,40 w/mqK a 0,52 w/mqK. Vale anche per i nuovi decreti? Sono sconcertato in quanto se cosi non fosse da un giorno all'altro i limiti si abbassano del 30% (molto di piu, a paragone, delle limitazioni temporali 2006->08-Z->10 ) La questione energetica è stata trattata con superficialità incredibile da parte degli organi competenti. Saluti a tutti

MARIO NASTASIO

Mi sembra che ci sia ancora confusione per l'entrata in vigore del decreto ministeriale. Il consiglio del notariato dice che per entrare in vigore deve essere emanato il DPR previsto dalla 192, mentre alcune case di software indicano la data del 25 luglio 2009, altri sono del parere che è già in vigore. Avete notizie più certe?

Simone Capozza

Devo redarre l' attestato di qualificazione energetica di un'unità abitativa in vendita presso un'agenzia (sono a Roma. nel lazio ed ancora non c'è una normativa regionale ), ho visto l'esempio sulle linee guida nazionali per la certificazione energetica che tratta di un edificio residenziale e non del singolo appartamento, volevo sapere se le voci da compilare sono esattamente le stesse o cambia qualcosa e soprattutto se i moduli che si vedono sull'esempio sono scaricabili da internet, se si da dove, se invece escono da un programma specifico o qualcosa di simile. Grazie

arch. daniela

il rpoblema è il solito...si lancia un processo complesso senza fornire indicazioni in merito....spero che il ministero nei prossimi giorni ci faccia sapere.... secondo i sole 24 ore per le detrazioni del 55 ag entrate e/o enea dovrebbero modificare l'applicativo o dire qualcosa in emrito come considerare inoltre gli atti da stipulare entro fine luglio? dobbiamo fare cert energ o continuiamo a fare qual energ? Quancuno dice che la cert energ non vale ancora perchè mancano i decretia ttuativi su chi è il certificatore...osservazione non rpiva di logica, ma mi piacerebbe che lo dicesse il ministero!!

Giorgio

Sto procedendo alla redazione di attestato di qualificazione energetica di unità abitativa. Come mi devo comportare ora? La classe è probabilmente la G, quindi da ora basterebbe l'autocertificazione del proprietario per l'atto di vendita? Grazie

Cesare Caramazza

1) Non essendoci state abrogazioni di norme passate, per le detrazioni del 55% cambia qualcosa? Occorre utilizzare il nuovo calcolo semplificato? Se si i costi crescono vista la maggiore difficoltà di calcolo 2) L'art. 11 comma 1.ter del 192/05 e s.m.i. sancisce la morte dell'attestato di qualificazione energetica contestualmente alla nascita della certificazione energetica, che senso ha quindi l'allegato 5 del DM nuovo? 3) Quando si avrà a disposizione il foglio di calcolo dal CTI? www.certificazionienergetiche.it

NEWS IN TEMPO REALE?
ISCRIVITI AI NOSTRI CANALI SOCIALI
Corso per Coordinatore della Sicurezza
ApexFine
Edilportale.com su Facebook
Kromoss