La Legge Comunitaria 2008 modifica il T.U. sicurezza sul lavoro
Semplificazioni per i cantieri privati con più imprese e sotto i 100.000 euro. In arrivo le modifiche al 81/08
20/07/2009 - La Legge comunitaria 2008 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”, apporta una’importante modifica al Dlgs 81/2008, il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.
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In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2008 nella causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200, viene modificato il comma 11 dell’art. 90, del Testo Unico: secondo la formulazione originaria, in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, il committente non è obbligato a designare il coordinatore per la progettazione.
A seguito della modifica sono esonerati dall'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione tutti i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000; in tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Un’ulteriore modifica al comma 1 dell’art. 91, aggiunge il comma b-bis all’elenco degli obblighi del coordinatore per la progettazione: oltre a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e a predispone un fascicolo sulla prevenzione dei rischi per i lavoratori, il coordinatore per la progettazione dovrà anche coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1. Tale comma prevede che il committente o il responsabile dei lavori si attenga alle misure generali di tutela (previste dall’articolo 15) e preveda nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che devono svolgersi simultaneamente o successivamente tra loro.
Ricordiamo che il 24 giugno scorso le Commissioni Lavoro di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo che modifica il Testo Unico.
In entrambi i pareri si chiede che la certificazione (fatta da enti bilaterali e università pubbliche e private) dell’attuazione dei modelli di gestione aziendale e l’impiego di “macchine marcate CE” - che secondo l’ articolo 2-bis proposto dal ddl determinano una presunzione di conformità alle prescrizioni del Dlgs 81/2008 - prefiguri unicamente una presunzione relativa di conformità. Se si decidesse di mantenere questa norma, le Commissioni chiedono di includere tra i soggetti abilitati alla certificazione anche gli enti pubblici preposti in materia di sicurezza del lavoro e di precisare che le commissioni di certificazione devono comunque rispondere ai requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, terzietà e professionalità.
Per quanto riguarda l'articolo 10-bis (cosiddetto “salva-manager”) che, inserendo un nuovo articolo 15-bis, introduce alcune condizioni ai fini dell'imputazione della responsabilità penale a tutti i soggetti per i quali le singole norme comminano (in astratto) le sanzioni, le Commissioni propongono di riconsiderare la norma nel suo complesso. In particolare, suscita perplessità la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15-bis, la quale pone la condizione, ai fini dell'imputazione ai datori di lavoro e ai dirigenti, che l’evento non sia imputabile a soggetti rientranti in determinate categorie (preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente, lavoratori, componenti dell'impresa familiare, ecc.), con riferimento ai reati per i quali siano responsabili penalmente - oltre ai datori di lavoro e ai dirigenti - anche tali soggetti. Le Commissioni propongono di sopprimere la lettera d), mantenendo, quindi, l'ordinaria applicazione dei criteri di dolo o colpa previsti dal Codice Penale.
Il provvedimento torna ora in Consiglio dei Ministri, che dovrà approvarne la versione modificata in base ai pareri del Parlamento e della Conferenza delle Regioni (leggi tutto). La scadenza della delega è fissata al 16 agosto 2009: entro questa data il provvedimento di modifica dovrà essere firmato dal Capo dello Stato per essere poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione. (riproduzione riservata)
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