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Rogiti senza certificato energetico: il ruolo dei notai

Informano le parti sulla disciplina energetica e sugli obblighi di dotare di attestato gli edifici trasferiti

vedi aggiornamento del 25/11/2010
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04/08/2009 - L’abrogazione dell’obbligo di allegare l’attestato di qualificazione/certificazione energetica agli atti di compravendita e di locazione è il tema di dello Studio n. 334-2009/C redatto dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Rogiti senza certificato energetico: il ruolo dei notai

Notizie correlate

Norme correlate

Documento unico 16/06/ 2009 n. 334-2009/C

Consiglio Nazionale del Notariato - La certificazione energetica degli edifici dal 1 luglio

Legge dello Stato 06/08/ 2008 n. 133

Conversione in legge del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo ..

Decreto Legge 25/06/ 2008 n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione ..

Decreto Legislativo 29/12/ 2006 n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione ..

Decreto Legislativo 19/08/ 2005 n. 192

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della ..

Tale obbligo - ricordiamo – è stato cancellato dall’art. 35, comma 2 bis, del DL 112/2008 convertito nella legge 133/2008. Su questa norma è in corso una procedura di infrazione della Commissione europea (leggi tutto).
 
A partire dal 1° luglio 2009 - spiegano i notai - tutti gli immobili devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica (ACE), così come previsto all’art. 6 del Dlgs 192/2005, ferma restando la possibilità di alienare un immobile non dotato di ACE. Dall’entrata in vigore delle Linee guida nazionali (25 luglio 2009) l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) ha sostituito l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).
 
Mentre l’obbligo di dotazione per gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importante (realizzati con permesso di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e presentata dopo l’8 ottobre 2005) il costruttore o il venditore deve redigere la certificazione energetica. Dall’obbligo sono esclusi gli immobili vincolati; i fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati per esigenze del processo produttivo; i fabbricati isolati con una superficie a 50 mq.
 
Dopo l’abrogazione dell’obbligo di allegazione dell’ACE, al notaio spetta un ruolo essenzialmente informativo a favore delle parti, cioè una completa illustrazione della disciplina energetica, con particolare riferimento agli aspetti della dotazione e della consegna del documento. I notai devono quindi spiegare ai contraenti che alla base dell’obbligo vi è un interesse pubblico a conoscere il rendimento energetico degli edifici, “di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto”, nonché di “promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili anche attraverso la sensibilizzazione e l’informazione degli utenti finali”.
 
Il notaio spiegherà che il momento nel quale diviene giuridicamente rilevante l’obbligo della dotazione coincide con quello del trasferimento della proprietà degli stessi. Inoltre, nell’ipotesi di edifici nuovi o ristrutturati, il notaio informerà le parti che in mancanza di ACE non possono essere conseguite né una regolare ed efficace dichiarazione di fine lavori né l’agibilità. In secondo luogo ai contraenti verrà spiegato che l’obbligo di dotazione, pur essendo a carico del venditore o del costruttore, può essere assunto dall’acquirente sulla base di una specifica pattuizione nel rogito notarile tra le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti.
 
Svolta un’esauriente informazione sull’obbligo di dotazione e consegna della certificazione energetica, il notaio solleciterà le parti ad una regolamentazione del rapporto, senza che ciò tuttavia debba necessariamente ed obbligatoriamente avvenire nell’atto notarile. Sarà rimessa alla scelta del notaio, quindi, procedere o meno alla documentazione dell’avvenuta informazione alle parti sulla dotazione energetica dell’edificio, fino a quel momento espressa verbalmente. Le parti, compiutamente informate del notaio e su sollecitazione di quest’ultimo, disciplineranno le modalità di dotazione dell’ACE nonché la consegna dello stesso. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

stexrox

sto per vendere un appartamento a Palermo e non mi è chiaro se devo o no produrre il certificato energetico. Da ciò che ho letto sembra che dipende dalle Regioni se hanno legiferato in merito. Potrei aspettare che il notaio mi chieda il documento ma desidero capire meglio se il documento è o no indispensabile.

Generoso

A proposito della dichiarazione del venditore di immobile in classe G in una compravendita, qualcuno conosce la sede/ufficio della regione Campania a cui inviare copia entro 15 gg dalla stipula? Grazie

SALVATORE

DA TALI ATTI COSTITUITI NELLA REGIONE CAMPANIA NON RISULTA LA LEGGE SULLE ENERGIE DI RISPARMIOCOME CONCERTARE LA LEGGE NAZIONALE CON QUELLA REGIONALE CHE I DUE ENTI NON SI IDENTIFICANA SUL PIANO DI EQULIBRIO DI ATTTUAZIONE SIA EUROPEE CHE INTERNAZIONELI RESTA UN USO INPROPRIO DI NORME CONFUSE E SENSATE SENZA IL CONTENTUTO SEMPLICE PERCHE SI DEVE COMPLICARE MA POSSIBILE MAI CHE A NESSUNO PIACE LA SEMPLICITA DELLE COSA

ing. Alessandro Robaldo

Ad una lettura attenta si scopre che lo studio del notariato include la nota 11 che recita: "Ad eccezione delle regioni che hanno legiferato in materia." Per una infomazione completa e corretta avrei incluso la nota nell'articolo. La semplice lettura dell'articolo portrebbe risultare fuorviante.

Masoch Claudio

In Regione Lombardia vige il DGR 8745e la legge regionale n.10 che obbliga l'allegazione del certificato energetico al rogito;vengono inoltre stabilite le sanzioni pecuniari per il non rispetto della normativa regionale. Dal 07/09/09 DIVENTA OPERATIVA LA NUOVA PROCEDURA DI CALCOLO SECONDO NORMA UNITS11300. Maggiori info sito http://www.lombardia-certificazione-energetica.it

Francesco

Lo studio del notariato é stato scritto il 16 giugno solo sulla bas del DPR 59/09 e quindi non è aggiornato alle linee guida sulla certificazione energetica del 26/06/2009.

Alessandro Robaldo

Non mi è chiaro come il comportatmento descritto sia compatibile con la normativa regionale. In Piemonte la legge regionale 13/2007 art. 5 impone l'obbligo di allegare il certificato all'atto di compravendita: Art.5 l.r. 13/2007 Piemonte 1. Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione edilizia è dotato, a cura del costruttore, di attestato di certificazione energetica. 2. Nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore. 3. Nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso. Grazie per gli eventuali chiarimenti.

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