06/08/2009 - Il 10 Giugno 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 il DPR 59/2009 del 2 Aprile, recante disposizioni per l'attuazione della Direttiva Comunitaria 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Il Decreto è valido a partire dal 25 Giugno 2009 e in particolare, all'art.4 comma 23 prevede l'installazione obbligatoria di impianti fotovoltaici negli edifici di nuova costruzione pubblici e privati, così come su quelli ristrutturati conformemente al Decreto Legislativo 192/2005.
Mentre per gli edifici di nuova costruzione non esistono limiti di superficie e/o volume, per gli edifici in ristrutturazione la nuova norma si applicherà se
- La ristrutturazione viene effettuata in modo integrale su tutti gli elementi edilizi che costituiscono l’involucro degli edifici esistenti, la cui superficie utile deve essere superiore ai mille metri quadri;
- Viene effettuata la demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria su un edificio esistente con superficie utile superiore ai mille metri quadrati.
La norma era già prevista nella Finanziaria 2008. Dopo alcuni mesi di attesa si aprono nuove prospettive di sviluppo nel segmento di mercato fotovoltaico per l'edilizia. Gli impianti dovranno essere installati sistematicamente Per questo motovo le future attività per la standardizzazione delle soluzioni e la ricerca di materiali utili a favorire l'integrazione architettonica avranno un ruolo molto importante.
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Andrea Aprile | ma il conto energia?
mercoledì 16 settembre 2009 - 00.48
Vorrei capire come questo DPR influisce sul mio futuro conto energia...io devo ristrutturare un magazzino con più di 1000 mq di superficie utile e avevo intenzione di installare un tetto fv integrato; con questo dps posso finanziarlo con il conto energia oppure no, visto che avrei dovuto mettere il FV comunque? e non c' è il rischio che si raggiunga il limite max di MW se tutti ristrutturano usano in conto energia prima di me?
franco foti | pannelli fotovoltaici o pannelli solari ?
sabato 29 agosto 2009 - 22.34
si ma la legge non parla di pannelli fotovoltaici o altri sistemi per l'utilizzo di fonti alternative per la produzione di energia elettrica ma prevede solo l'obbligo di coprire il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria quindi dei semplici pannelli solari e non impianti fotovoltaici.
Andrea | Si, però
sabato 8 agosto 2009 - 10.20
Si però nelle scorse finanziarie non era indicato una misura minima da installare nelle nuove costruzioni, tipo 0,2 per ogni unità abitativa di nuova costruzione?
Ing. Sergio Fantinato | vacatio legis
giovedì 6 agosto 2009 - 16.50
è pur vero che al comma 22 dell'art. 4 è scitto: "e' obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica" ma al comma 23 è anche scritto: "Le modalita' applicative degli obblighi di cui al comma 22, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono precisate, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici, con successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo". Quindi non è in pratica applicabile, cioè, soprattutto per il fotovoltaico, non vengono indicate le potenzialità minime che si devono installare, anche in funzione della destinazione d'uso degli edifici e delle loro dimensioni, per esempio....
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