Project financing, riforma organica in chiave anticrisi
Riprende in Senato il confronto sul ddl per la modifica del Codice dei Contratti Pubblici
15/09/2009 - Project financing e infrastrutture come antidoto contro la crisi economica. Riprende questa settimana in Parlamento la discussione del Ddl S. 241, sulla riforma organica della procedura di finanza di progetto. Già nel 2005 la Commissione Lavori Pubblici del Senato aveva studiato una modifica riguardante la candidatura dei promotori e il partenariato pubblico privato (Leggi Tutto).
Successo del project financing: Secondo Ugo Martinat, primo firmatario del ddl, la finanza di progetto rappresenta una valida soluzione per il gap infrastrutturale registrato dagli anni ’90, colmabile anche con opere locali che non sempre possono avvalersi delle risorse pubbliche. L’iniziativa di un privato per l’affidamento di un’opera in concessione ha infatti successo per la prelazione a favore del promotore, la liberalizzazione delle condizioni di concessione e la possibilità per il partner finanziario di uscire dalla società in qualsiasi momento.
Requisiti che richiedono una modifica del Codice dei Contratti Pubblici. Il ddl riscrive gli articoli 153, 154 e 155 indicando con maggiore chiarezza l’obbligo di pubblicità per tutti i programmi di
opere pubbliche, regolando in dettaglio i contenuti dell’avviso, in conformità alle indicazioni
della Commissione europea.
È consentita la proposta di lavori per l’adempimento degli obblighi di legge, come lo smaltimento dei rifiuti, anche se l’Amministrazione ha omesso la loro programmazione.
Il PPP, contratto di partenariato pubblico – privato, oggetto di un Libro Verde della Commissione Europea, è introdotto nella legislazione italiana. Al privato che si avvale di questa forma contrattuale, equiparabile a una concessione, è riconosciuto come corrispettivo un canone di disponibilità assicurato dal Committente e non il diritto di gestire l’opera intascando le tariffe versate dagli utenti.
La proposta del promotore è innovata regolando il contenuto dell’asseverazione e imponendo la garanzia di buona realizzazione dell’opera. Ai committenti, inoltre, è imposto un tempo predeterminato trascorso il quale è dovuto al promotore un indennizzo per le spese inutilmente sostenute.
Semplificata la procedura concorsuale: è eliminata la necessità della terza fase di gara in caso di esercizio della prelazione del promotore, così come la prelazione in mancanza di avviso pubblico. Il promotore può però ovviare all’inerzia del committente, pubblicando a sue spese l’avviso.
La norma agevola anche il pagamento del prezzo di concessione, consentendo la cessione o la delegazione di pagamento di tariffe ed introiti tributari per l’opera realizzata, ed estende la procedura di finanza di progetto alle concessioni di servizi o alle concessioni miste.
Il finanziamento delle società di progetto, costituite dai concessionari e contraenti generali, è agevolato con l’introduzione di norme di garanzia a favore degli istituti finanziatori. (riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici
Inserisci un commento alla news