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Certificazione energetica: nuovi chiarimenti dai notai

Nelle Regioni sprovviste di proprie norme, i certificatori sono quelli individuati dal Dlgs 115/2008

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vedi aggiornamento del 15/09/2009

10/09/2009 - Nuovo intervento del Consiglio Nazionale del Notariato sul complesso tema della certificazione energetica degli edifici. Dal 1° luglio 2009 - ricordano i notai nel Documento del 3 agosto 2009 – è in vigore l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita o locazione di tutti gli edifici, a prescindere dall’epoca di costruzione e dalla superficie utile, come previsto dal Dlgs 192/2005.

Certificazione energetica: nuovi chiarimenti dai notai

Norme correlate

Documento unico 03/08/ 2009

Consiglio Nazionale del Notariato - Certificazione energetica

Documento unico 16/06/ 2009 n. 334-2009/C

Consiglio Nazionale del Notariato - La certificazione energetica degli edifici dal 1 luglio

Decreto Ministeriale 26/06/ 2009

Ministero dello Sviluppo economico - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici..

Legge dello Stato 06/08/ 2008 n. 133

Conversione in legge del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo ..

Decreto Legge 25/06/ 2008 n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione ..

Decreto Legislativo 30/05/ 2008 n. 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi ..

Decreto Legislativo 29/12/ 2006 n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione ..

Decreto Legislativo 19/08/ 2005 n. 192

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della ..

  L’art. 35, comma 2 bis, del DL 112/2008 convertito nella legge 133/2008 dispone l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 del Dlgs 192/2005 (che prevedono l’obbligo di allegazione e consegna del certificato energetico) e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 (che stabiliscono la sanzione della nullità “relativa”). A seguito di tale abrogazione, mentre sembrava certa la soppressione dell’obbligo di allegazione del certificato energetico agli atti traslativi degli edifici esistenti nelle Regioni che non hanno legiferato dopo il Dlgs 192/2005 (come successivamente modificato dal Dlgs 311/2006), meno sicura appariva l’abrogazione dello stesso obbligo in quelle Regioni (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Liguria, Val d’Aosta, Emilia Romagna) che, con norme o delibere di giunta, hanno previsto non solo l’allegazione agli atti negoziali ma – in alcuni casi – anche le relative sanzioni.
 
Sulla GU del 10 luglio 2009 sono state pubblicate le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009), che sono entrate in vigore il 25 luglio 2009 e che si applicano alle regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica e comunque sino all’entrata in vigore dei predetti strumenti. L’emanazione delle Linee Guida ha posto fine al periodo transitorio disciplinato dal Titolo II del Dlgs 192/2005: quindi, in base all’art. 11 comma 1-bis dal 25 luglio l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) è stato definitivamente dismesso come documento di certificazione energetica in favore dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
 
A questo punto il notariato affronta le difficoltà interpretative relative ai soggetti certificatori. Le Linee Guida non stabiliscono alcunché in relazione alla definizione dei certificatori; infatti, l’art. 4 co. 1 lett. c Dlgs 192/2005 affida tale compito a successivi decreti (non ancora emanati), in attesa dei quali nelle regioni che non hanno legiferato in materia energetica ovvero che hanno legiferato ma la normativa è ancora in attesa di attuazione, si ritiene debba essere applicata la normativa nazionale ed in particolare quanto previsto dal comma 6 dell’art. 18 del Dlgs 115/2008.
 
Esso ha disposto che fino all’emanazione dei decreti che definiranno i requisiti, si applica l’allegato III del decreto 115/2008 che definisce i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
 
Uno tra gli aspetti rilevanti ed innovativi della Linee Guida – spiega il notariato – è la definizione dell’ambito applicativo del Dlgs 192/2005 e successive modifiche, in ordine alle diverse tipologie immobiliari. Al punto 2 dell’All. A è previsto che esso si applichi a tutti gli edifici delle categorie di cui all’art. 3 del Dpr 412/1993, indipendentemente dalla presenza o meno di impianti tecnici dedicati ai servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le categorie predette non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Quindi, gli edifici coinvolti nella certificazione energetica sono: residenza e assimilabili; uffici; ospedali, cliniche, case di cura; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto, ad attività commerciali, sportive e scolastiche.
 
Infine il documento affronta la previsione normativa (punto 9 dell’All. A) che, per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, consente al proprietario “consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile” di ricorrere ad un’autodichiarazione in cui afferma che:

- l’edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

 
Ciò solleva il proprietario dall’obbligo di dotare l’immobile dell’ACE in sede di trasferimento dell’immobile. La circostanza che il bene possa essere trasferito con l’autodichiarazione non sposta le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 334-2009/C in ordine all’ammissibilità delle pattuizioni con cui le parti stabiliscono le modalità per assolvere all’obbligo di dotazione. Resta ferma infatti per le parti, la possibilità di affidarsi ad un soggetto certificatore che attesti nell’ACE lo stato energetico dell’immobile.

(riproduzione riservata)

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Normativa sull'argomento

14 Commenti

Dino | reclamo

venerdì 4 dicembre 2009 - 16.16

Come al solito il Governo ha dato spazio alle lobbies dei professionisti che per fare un inutile cerficato sulla "certificazione energetica" occorrente alla compravendita degli appartamenti già costruiti richiedono cifre assurde. Mi auguro che il Ministro SCAIOLA si ravveda di quanto assurdamente disposto con il suo d.P.R. del luglio 2009 e metta fine a questo scempio. Nel frattempo sono sorti "certificatori improvvisati" che non hanno alcuna competenza in materia. Ve lo garantisco io che ho esperienza nel settore. E' una certificazione che ha solo valore burocratico e che non non serve per gli edifici già costruiti.

lauretta | autocertificazione energetica

martedì 17 novembre 2009 - 15.46

ma qualcuno sà dove và spedita 1 copia dell'autocertificazione? se in Regione o nel Comune di appartenenza? Io sono di Verona. Grazie

Ing.Claudio MASOCH | Nuova Procedura CENED Regione Lombardia

domenica 15 novembre 2009 - 18.48

Dal 26 Ottobre 2009 è in vigore la nuova procedeura CENED C+ ver.1.0.2 per las certificazione energetica in Lombardia. E' stato inoltre emanata la normativa sanzionatoria la quale obbliga l'allegazione del certificato energetico al rogito.

Klaud | E' il solito magna-magna

mercoledì 4 novembre 2009 - 16.42

L'amministratrice del mio condominio voleva procedere d'autorità all'esecuzione della Certificazione Energetica. Voleva far credere che era obbligatorio "averlo" dal 1° luglio, ho dovuto insistere per fargli capire che dal 1° luglio era obbligatorio unirlo alla documentazione in caso di compravendita. Neanche a parlarne che sapesse che per la classe G è sufficiente una autocertificazione. Il fatto è che c'è da guadagnare per tutti, tranne, ovviamente, che per i proprietari. Ci guadagnano i certificatori, ci guadagnano gli amministratori, le imprese edilizie e ad ogni passaggio naturalmente ci guadagna lo Stato. E perchè non far guadagnare anche la regione? così ha pensato bene il Formigoni di aumentare il casino già creato con questa legge, confermando quello che lo stato aveva abrogato.

Simone | Informatevi

martedì 29 settembre 2009 - 15.42

Ci sono una valanga di commenti senza alcun senso. Se non leggete la legge, come fate a commentarla? E' vero che ci sono parecchie, troppe lacune e incongruenze, ma almeno lamentatevi per le cose giuste. Un paese non si regge sull' ignoranza del sentito dire, bensi' sull'informazione.

psquale | legge insulsa

martedì 22 settembre 2009 - 15.43

Ma questi signori tra virgolette, la finiscono di fare leggi e leggine senza senso e per far dispetto ai poveri disgraziati, arriverà anche il vostro turno e poi forse avrete bisogno di certificare la vostra cssa

marco sarti | Lode al dubbio energetico

domenica 20 settembre 2009 - 05.23

Come al solito in Italia un Contenitore di Norme senza Contenuto , dieci anni fa' avrebbe avuto sicuramente senso ,ma parlare di classe energetica dopo tutte le porcherie che "abbiamo costruito " e' come mandare dal parrucchiere un malato in fin di vita !

mauro | domanda

venerdì 18 settembre 2009 - 08.20

Ma il certificato energenetico e un documento che si paga a parte o è obbligo dell'istallatore a rilasciare tale documento a lavori praticamente finiti?

Fantolino Elio | Pasticci

martedì 15 settembre 2009 - 11.37

Premesso che sono poco competente in materia ,ma ame sembra un gran pasticcio fatto ,come al solito ,per colpire isoliti poveracci. Spese enormi di riqualificazione da tirare fuori subito e che facilmente non rientreranno mai , perchè i soliti fornitori di energia troveranno il sistema per ricuperare il..minor consumo di carburante. Chi paga sono sempre i soliti.

fanny | incomprensione

lunedì 14 settembre 2009 - 12.09

sto vendendo un alloggio costruito negli anni 30, cosa e come senza smantellare la casa, visto che non ci sono precedenti certificazioni, verificheranno per l'ACE. grazie

Di Pierro ing. Oreste | Dov'è finito il nostro Diritto Positivo?

lunedì 14 settembre 2009 - 10.06

Il nostro sistema giuridico positivo, uno dei migliori al mondo se non il migliore, non è esttamente conosciuto nella dottrina se non solo nella mera conoscenza ed applicazione di codici da parte dei preposti a legiferare in molte materie tecniche. Tanto lo si evince dal fatto che una norma tecnica qualsiasi al giorno d'oggi non ha vita maggiore di sette - otto mesi?....perchè??? Bisogna aggiornarla......allora Chi l'aveva scritta o emanata ignorava del tutto quel che sarebbe potuto essere uno scenario attendibile?... o...vi puo' essere un motivo di interesse personale all'instabilità di una norma tecnica che causa riacquisti di software spesso dopo l'acquisto di un software ancora da impiegare...a nuovo! Per quel che concerene la fattispecie della legge 192/2005 e sue success. m.&i. come si puo' ridurre il SACROSANTO DIRITTO DI ESERCITARE LIBERAMENTE QUANTO AL NEGOZIO GIURIDICO?..CHI PUO' IMPEDIRE CHE TRA DUE SOGGETTI VI POSSA ESSERE UNO SCAMBIO DI BENI ANCORCHE' MALANDATI MA ACCETTATI COME "VISTO E PIACIUTO"?....A VOI L'ARDUA CONCLUSIONE DI CAPIRE IN CHE MANI SIAMO!

sergio tarantelli | legiferare senza sapere

lunedì 14 settembre 2009 - 09.56

è incredibile che ogni giorno i legificatori cambino idea su una legge, creando una notevole confusione. ma perchè non si consultanogli ordini professionali e la facciamo finita con tutti questi elenchi di certificatori che peraltro devono sottostare a corsi che nulla hanno da aggiungere alla professionalità dei tecnici che sono ben capaci di studiare e imparare da soli.

Lido | Che mangiatoia!!!

domenica 13 settembre 2009 - 11.30

Da un pò di tempo in quà ogni 15 giorni arrivano ordini e contrordini ciò vuol dire che gli incaricati sono degli incompetenti ma degli armenti alla mangiatoia che aggiustano il tiro secondo la fame che hanno e gli interessi del giro di cui fanno parte.... perchè non lasciare agli ordini e collegi dei tecnici professionisti competenti le scelte tecniche fuori dagli interessi degli armenti?

Stefano | leggi mai applicate!!!

venerdì 11 settembre 2009 - 09.30

Come al solito in Italia vengono emanate Leggi da persone che non hanno nessuna competenza ed anzi si impegnano per rendere ciò che è lineare nebuloso, opinabile a volte inapplicabile. Non si potrebbero semplicemente recepire le norme tecniche, decidere solo le sanzioni e lasciare agli Ordini professionali la decisione su chi e come ha la capacità di applicare le norme?

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