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08/09/2009 - Sono ammessi alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, gli interventi su un immobile inagibile dopo un terremoto e dotato di tre camini e una stufa, a condizione che gli apparecchi di riscaldamento siano fissi e che la somma delle potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15 KW.

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nicola
vorrei fare una domanda. Anch'io vorrei montare una termostufa come Luca e a quanto ho capito la disquisizione è tra aggiungere la termostufa o sostituirla alla caldaia presente. Ma su cosa è basato questo? Cioè si dichiara con autocertificazione oppure come dovrei certificare la realesostituzione dell'impianto? Grazie
Ing. Cesare Caramazza
Non sono daccordo nella interpretazione dell'ANFUS, e nel sentire comune letto in molti siti in merito, la risoluzione dell'Agenzia Entrate nulla aggiunge a quanto già cogente, stufe fisse e camini (o termocamini) potranno essere detraibili solo se sostituiscono impianti (assimilabili ad impianti termici ai sensi del comma 14 all'egato A del 311), quindi chi ad es. nel suo immobile installa una stufa o un termocamino (come luca di cui sopra) non potrà detrarlo a meno che non sostituisca l'impianto esistente. Il caso per cui è stata emessa la risoluzione era critico per altri motivi (inagibilità), non ritengo fossero i camini il punto nevralgico della domanda del contribuente.
luca
a marzo 2009 ho acquistato e fatto istallare una stufa a legna in aggiunta al normale impianto di riscaldamento a gas. posso detrarre il 55% della spesa? grazie
Dott. Ing G. Giudici
Adesso anche il titolo della news e' correto.
Antonio
Francesco leggi la circolare: TIZIO deve coibentare le pareti e i solai, quindi il comma è 345,. La circolare spiega che è possibile accedere alle detrazioni del 55% anche se si possiede dei camini e stufe purchè la loro somma dia almeno 15Kw
Francesco
Nella parte finale dell'articolo non è comma 345 ma comma 344!
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