08/09/2009 - Sono ammessi alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, gli interventi su un immobile inagibile dopo un terremoto e dotato di tre camini e una stufa, a condizione che gli apparecchi di riscaldamento siano fissi e che la somma delle potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15 KW.

Agenzia delle Entrate - Interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Detrazioni per ..
Agenzia delle Entrate - Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti ..
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione ..
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)..
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della ..
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 215/E del 12 agosto 2009, in risposta all'istanza di un contribuente proprietario di una casa regolarmente accatastata ma dichiarata inagibile per motivi statici a seguito di un evento sismico e, quindi, non abitata. In catasto l’edificio è stato classificato come “unità collabente”, cioè pericolante e non produttivo di reddito. L’immobile è tuttavia dotato di un sistema di riscaldamento che faceva capo a tre camini ed una stufa, con potenza complessiva superiore a 15 kW, che rispondeva quindi, ai requisiti di cui al punto 14 dell’allegato A al Dlgs. 192/2005, per poter essere considerato impianto.
Per quanto riguarda l’individuazione degli edifici interessati al beneficio fiscale, l’Agenzia richiama la propria Circolare 36/E del 31 maggio 2007, con la quale precisava che può trattarsi di fabbricati di qualsiasi categoria catastale, purchè esistenti (iscritti in catasto) e per i quali viene pagata l’ICI se dovuta. Inoltre, gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento di risparmio energetico agevolabile.
Per verificare che i camini e la stufa indicati costituiscano un impianto di riscaldamento, l’Agenzia fa riferimento al Dlgs 311/2006, contenente le disposizioni correttive ed integrative al Dlgs. 192/2005, il cui punto 14 dell'Allegato A fornisce la definizione di “impianto termico” precisando che si tratta di “impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW.”
Ne consegue che il sistema di riscaldamento dell'immobile in questione può essere definito “impianto termico” e che gli interventi di miglioramento termico, riconducibili al comma 345 (interventi sull'involucro edilizio) dell'art. 1 della Finanziaria 2007, possono usufruire della detrazione fiscale del 55%.
“La risoluzione 215/E - commenta l’Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini (ANFUS) – riconosce a stufe e caminetti, seppure a certe condizioni, la dignità di impianti termici. Si tratta di una svolta culturale che qualifica l’importanza di apparecchi finora considerati parenti poveri dell' energia. Ci auguriamo che i consumatori ora percepiscano che stufe e caminetti sono anche impianti sotto il profilo ambientale e della sicurezza dell’installazione e uso e si affidino a fumisti e spazzacamini ANFUS, operatori qualificati che si preparano sul campo e a scuola per rendere ottimale l’uso di stufe e caminetti a vantaggio del cliente”.
(riproduzione riservata)
Ing. Cesare Caramazza | Confusione
martedì 22 settembre 2009 - 09.59
Non sono daccordo nella interpretazione dell'ANFUS, e nel sentire comune letto in molti siti in merito, la risoluzione dell'Agenzia Entrate nulla aggiunge a quanto già cogente, stufe fisse e camini (o termocamini) potranno essere detraibili solo se sostituiscono impianti (assimilabili ad impianti termici ai sensi del comma 14 all'egato A del 311), quindi chi ad es. nel suo immobile installa una stufa o un termocamino (come luca di cui sopra) non potrà detrarlo a meno che non sostituisca l'impianto esistente. Il caso per cui è stata emessa la risoluzione era critico per altri motivi (inagibilità), non ritengo fossero i camini il punto nevralgico della domanda del contribuente.
luca | acquisto stufa a legna nel 2009
mercoledì 16 settembre 2009 - 17.14
a marzo 2009 ho acquistato e fatto istallare una stufa a legna in aggiunta al normale impianto di riscaldamento a gas. posso detrarre il 55% della spesa? grazie
Dott. Ing G. Giudici | Grazie Gent. Rossella Calabrese
giovedì 10 settembre 2009 - 13.06
Adesso anche il titolo della news e' correto.
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