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Più semplice il bonus 55% per la riqualificazione energetica

Introdotti nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore

vedi aggiornamento del 05/07/2010
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29/09/2009 - Con quasi sette mesi di ritardo, è arrivato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che semplifica le procedure e a riduce gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendano usufruire della detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.

Più semplice il bonus 55% per la riqualificazione energetica

Norme correlate

Decreto Ministeriale 06/08/ 2009

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione ..

Bozza non ancora in vigore 14/01/ 2009

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno ..

Risoluzione 20/05/ 2008 n. 207/E

Agenzia delle Entrate - Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Detrazione ..

Decreto Ministeriale 07/04/ 2008

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione ..

Decreto Ministeriale 19/02/ 2007

Ministero dello Sviluppo Economico - Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica ..

Decreto Ministeriale 19/02/ 2007

Ministro dell’Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione ..

Legge dello Stato 27/12/ 2006 n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)..

Legge dello Stato 09/01/ 1991 n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio ..


Si tratta del DM del 6 agosto 2009, recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente” (in vigore dall'11 ottobre 2009), che modifica il DM 19 febbraio 2007, “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”, attuativo della Finanziaria 2007.

L’asseverazione del tecnico abilitato
Il DM 6 agosto 2009 interviene sull’art. 4 del DM 19 febbraio 2007, relativo agli adempimenti, prevedendo che l’asseverazione di un tecnico abilitato (che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti negli articoli 6, 7, 8 e 9 del DM 19 febbraio 2007) possa essere:
- sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005, e ss.mm.ii (come già prevista dal DM 19 febbraio 2007);
oppure:
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 10/1991, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. Quest’ultima possibilità non era prevista dal DM 19 febbraio 2007.

Attestato di certificazione/qualificazione energetica
Con una modifica all’articolo 5, comma 3, del DM 19 febbraio 2007, viene specificata la validità temporale del metodo di calcolo previsto dall’Allegato I al Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii. Tale metodo è valido fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005; successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005.
Ricordiamo che il decreto di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 è il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009pubblicato sulla G.U. n. 132 del 10 giugno 2009 ed entrato in vigore il 25 giugno 2009 (leggi tutto).

Semplificazioni
Con una modifica all’articolo 7 del DM 19 febbraio 2007, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, viene eliminato l’obbligo di allegare all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi - che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti - le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, è eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato. È quindi sufficiente produrre l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Impianti di climatizzazione invernale
Con una modifica all’articolo 9 del DM 19 febbraio 2007, che prescrive i contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, viene precisato che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibile”.
Allo stesso articolo 9, comma 2-bis, è aggiunta la lettera a-bis) che introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009: i nuovi valori sono indicati nell’Allegato I al DM 6 agosto 2009. Inoltre, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Divieto di cumulo della detrazione del 55% con il Conto Energia
Il nuovo comma 2-bis, aggiunto all’articolo 10 concernente la cumulabilità delle detrazioni, prevede che la detrazione del 55% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del DM 19 febbraio 2007 concernente il Conto Energia.


Il decreto del Ministero dell’Economia volto a semplificare le procedure per usufruire della detrazione del 55%, era atteso per la fine di febbraio 2009, come previsto dalla legge 2/2009, emanata al termine di accese polemiche scatenate dal DL 185/2008 anticrisi che poneva un tetto massimo allo stanziamento statale per il bonus sulla riqualificazione energetica degli edifici e introduceva l’obbligo di inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, con il meccanismo del silenzio-rifiuto. Dopo un mese e mezzo di dibattito (gennaio 2009) è stata accantonata l’ipotesi del tetto massimo, l’istanza all’Agenzia delle Entrate è stata trasformata in una “comunicazione”, ma solo per le spese a cavallo tra due anni ed è stato fissato in cinque anni il periodo su cui spalmare la detrazione delle spese del 2009 e 2010. 

Per approfondire scarica la GUIDA DI EDILPORTALE ALLA DETRAZIONE DEL 55%
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Altri Commenti

annibale

ho iniziato i lavori nel 2008 ho inviato la comunicazione per il 36%,ma non per il55% perchè mi hanno detto che bisogna mandare il tutto alla fine è vero grazie

christophe

Buongiorno, Non riesco a leggere il documento "GUIDA DI EDILPORTALE ALLA DETRAZIONE DEL 55% (VERSIONE AGGIORNATA)". Sono leggibili solo 2 pagine, poi si incarta e non riesco ad accedere alle successive. Anche lo scarimento si incarta. Christophe

Imma

si può dare un anticipo alla ditta appaltatrice? con quale clausola?

orly

ho due clienti stranieri i quali intenderebbero installare,ciascuno, un impianto fotovoltaico ed una pompa di calore geotermica!(n.b. la sensibilità degli stranieri verso le green energy è reale)loro ricevono la pensione nei paesi d'origine. Esiste una possibilità di vedersi riconosciuta una qualsiasi forma di aiuto economico visto che non possono detrarre alcunche non essendo tassati in Italia?

Franco Romani

Grazie per la tempestività delle informazioni.

Arch. Enrico Garbo

Ho già fatto un intervento con il 55% ed aumento della tariffa incentivante per il fotovoltaico. Partono a giorni 2 cantieri con 55% e tariffa incentivante x fotovoltaico ed abbiamo allo studio alcuni interventi che vengono fatti proprio in funzione della cumulabilità delle opportunità. Questo provvedimento e abberrante, contrario al buonsenso; in un momento di necessità di rilancio dei piccoli interventi un'altra mazzata alla ripresa. VERGOGNA

emanuele

Le cose semplici ed accessibili a tutti sono ben altra cosa. 1) i materiali usati potrebbero avere una autocertificazione del costruttore che li abilita alla detrazione, quindi non si ha bisogno di fare calcoli sugli edifici esistenti in quanto se il materiale usato è conforme, per forza di cose si otterrà un miglioramento energetico. 2) semplificazione della procedura, basta fare una richiesta in comune o all'agenzia delle entrate scritta su un modulo prestampato da loro stessi (non doversi inventare un modulo di autocertificazione con le caratteristiche indicate nella legge xyz!), con indicato inizio lavori e tipo di intervento e nient'altro! 3) non star li ad indicare furbescamente i tipi di lavori possibili utilizzando gerghi e riferimenti normativi per i quali dovrei spulciare tutte le leggi della prima e seconda repubblica italiana diventando scemo nel leggerli! al riguardo non c'è bisogno di specificare nulla di particolare...se si acquistano materiali a risparmio energetico dichiarati, non si ha bisogno di andarsi a vedere delle leggi al riguardo...se si usano materiali per detrazioni al 36% non si ha bisogno di stilare quali tipi di interventi si possono fare...basta che siano interventi di ristrutturazione di casa esistente, come prima abitazione e privata, o altre indicazioni semplici...ora se si leggono le guide al riguardo, se le si prende sul serio, si capisce che il rischio di sbagliare è elevatissimo, dovrei chiedere consulenza ad un commercialista ed a un avvocato per capire i termini indicati sopra le leggi e relativi riferimenti! 4) possibilità di svolgere il lavoro anche per conto proprio senza richiesta di personale qualificato esterno...se io so già fare questo lavoro ma non ho partita iva, per quale motivo debbo spendere soldi per chiamare una ditta esterna a 30€ l'ora come minimo quando va a ore, per non parlare dei ricarichi sui materiali?

emanuele

secondo me chi emana queste leggi non lo fa con lo spirito propositivo di incentivare da una parte il lavoro e il risparmio energetico e dall'altra l'accessibilità a tali interventi con adempimenti semplici, lo si fa come se stessero giocando a dadi, se sbagli vinco io, se fai corretto vinci tu! chi chiede il beneficio per le detrazioni fiscali al 55 o 36% deve farlo attraverso persone qualificate, sia per la dichiarazione al fisco sia per la certificazione,queste operazioni richiedono soldi in modo esagerato speculandoci sopra...seguendo tutte le procedure e le guide in modalità fai da te fin dove è possibile ovviamente, se si sbaglia una virgola ti vedi tolti tutti gli incentivi....per me è un arma a doppio taglio ad alto rischio! Per questo motivo vedo avvantaggiate persone che spendono molti soldi nella ristrutturazione o hanno personale qualificato preposto a fare tutti gli adempimenti!

Benigno Moi, architetto

Concordo con quanto scritto dall'ing. Fantinato a proposito del "controsenso" della definizione data nell'introdurre nel DM 19.02.2007 il comma 2 bis nell'articolo 10, che elimina la possibilità di cumulare gli incentivi. La sciagurata scelta energetica dell'attuale governo in campo energetico è palesemente indirizzata sul nucleare e comunque sul produrre più energia da megacentrali, e non certo sul risparmio e sull'autoproduzione. Inoltre si continua col chiamare le cose con ossimori che dovrebbero significare ben altro.

anna

gli incentivi posso essere usufruiti anche per impianti effettuati sulla seconda casa?? Dal decreto non si evince.

andrea

l'intervento parziale su una unità immobiliare che riguardi parte della copertura e delle pareti esterne può ottenere la detrazione del 55% grazie

fabio mariani

Come sempre le leggi sono di difficile interpretazione........quale è la parcella di un professionista per la verifica e inoltro della richiesta di detrazione?

Ing. Sergio Fantinato

Il comma comma 2-bis, aggiunto all'art. 10 del dm 19-02-2007, prevede che la detrazione del 55% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia. Tale variazione è introdotta nel testo del dm con la seguente premessa "...Ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione e di armonizzare gli strumenti per la promozione dell'efficienza nergetica....". A me sembra un controsenso, cioè con l'introduzione della non cumulabilità tra 55% e conto energia si DISINCENTIVA l'efficienza energetica, nel senso che se una persona era interessata a fare degli interventi di isolamento in un edificio per avere oltre al 55%, un aumento della tariffa in conto energia dell'impianto fotovoltaico precedentemente installato, ora è più DISINCENTIVATA a farll, non vi pare...? Grazie ai ministeri competenti per la nuova forma di DISINCENTIVAZIONE del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili!!! Alla faccia del Protocollo di Kyoto!!!

renato bruno

Speriamo che le indicazioni, in qualunque settore, siano semplificate, perche' i continui rimandi a leggi, leggine, decreti, informativa, ecc., alla fine oer comprenderne il significato ed il modocorretto di operare diventa per i professionisti , una situazione aleatoria.

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