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Piemonte, al via la certificazione energetica

Piemonte, al via la certificazione energetica

Dal 1° ottobre per compravendite e locazioni l’ACE deve essere fornito alla stipula dell’atto

Vedi Aggiornamento del 31/03/2011
di Rossella Calabrese
02/09/2009 - Dal 1° ottobre 2009 parte in Piemonte la certificazione redatta secondo le procedure regionali. Nella seduta del 4 agosto scorso la Giunta ha approvato la Delibera  43-11965 contenente il Regolamento attuativo della legge 13 del 28 maggio 2007 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) relativo alla certificazione energetica degli edifici.
 
Il provvedimento disciplina i seguenti aspetti:
a) elenco dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica;
b) modalità di svolgimento del corso di formazione;
c) modello dell'attestato di certificazione energetica ed aspetti ad esso connessi;
d) procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione e classificazione degli edifici;
e) sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici.

I certificatori energetici
Per svolgere l’attività di certificatore energetico è necessario essere iscritti all’ Elenco regionale dei certificatori energetici . Sono ammessi all’iscrizione ingegneri, architetti, periti e geometri. Possono essere ammessi anche altri soggetti laureati o diplomati, con titolo di studio tecnico scientifico, a seguito del conseguimento dell’attestato di partecipazione, con verifica finale, del corso di formazione previsto dalla Regione Piemonte. L’iscrizione all’elenco ha un costo di 100,00 euro l’anno.

I corsi
I corsi di formazione sono organizzati dagli Ordini, dai Collegi professionali, dalle Agenzie per l’energia, dalle Agenzie formative, dall’Università di Torino, dal Politecnico di Torino e dall’Università del Piemonte Orientale previa apposita intesa con la Regione Piemonte. I corsi, articolati in due moduli con verifica finale, devono fornire richiami teorici di termodinamica, bilanci di energia del sistema edificio - impianto termico e elementi conoscitivi relativi alla procedura di certificazione energetica regionale.

Classificazione energetica degli edifici
Per la classificazione degli edifici è adottato il parametro di valutazione che tiene conto della somma degli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la preparazione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione. Tuttavia, nella fase di avvio, il parametro di valutazione comprende esclusivamente la somma dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e quello per la produzione dell’acqua calda sanitaria. A seconda del livello di fabbisogno viene attribuita una lettera (da G ad A+) che indica la classe energetica dell’edificio.

Obblighi e scadenze
La certificazione energetica è necessaria per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie, per le compravendite e per le locazioni. Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione, la certificazione viene realizzata alla fine dei lavori, e le spese sono a carico del costruttore. In caso di compravendita o di locazione l’attestato di certificazione energetica deve essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto, a cura del venditore e del locatore.

Validità ed esclusioni
L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto. Sono esonerati dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico come ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, locali adibiti a depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi. Inoltre l’attestato di certificazione energetica non è necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.

Controlli e sanzioni
La Regione Piemonte si avvale dell’ Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) , in accordo con il comune, per accertamenti ed ispezioni a campione per gli attestati di certificazione energetica degli edifici nuovi, ristrutturati, soggetti a compravendita e locazione. Le sanzioni sono di tipo amministrativo, graduate a seconda dell’irregolarità accertata, ed eventualmente applicate ai certificatori, ai costruttori, ai venditori ed ai locatori.

Sistema informativo regionale per la certificazione
La Regione Piemonte realizza un Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici (SICEE) contenente l’elenco dei certificatori e la raccolta degli attestati. Nell’ambito del SICEE è prevista la realizzazione del “ Catasto energetico degli edifici della Regione Piemonte ”, contenente le indicazioni relative alle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di quelli di nuova costruzione. Pertanto, la Regione Piemonte metterà a disposizione dei soggetti abilitati procedure informatizzate a supporto dell'iscrizione all'elenco dei certificatori, della prenotazione, dell’acquisizione dei codici regionali degli attestati, e per la compilazione e trasmissione telematica degli attestati. I servizi informativi, assieme alle modalità ed alle istruzioni per il loro utilizzo, saranno resi disponibili al più presto.

La certificazione degli edifici è obbligatoria dal 1° luglio 2009. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regionali, l’attestato di certificazione deve essere redatto secondo le modalità indicate nelle “ Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ” approvate con DM 26 giugno 2009 ed inviata a: Regione Piemonte - Direzione Ambiente - Via Pomba, 29 - 10123 Torino.

Per maggiori informazioni la Regione Piemonte ha istituito il numero verde 800-333-444.
 
 
Nella stessa seduta del 4 agosto sono stati approvati anche i provvedimenti attuativi relativi a:
- impianti solari termici, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari (vai);
- aggiornamento dello stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia (vai).

 
 
Fonte: Regione Piemonte
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